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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Febbraio 2014
 
   
  CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: I CRITERI DEMOGRAFICI UTILIZZATI IN AUSTRIA AI FINI DELL’APERTURA DI NUOVE FARMACIE SONO INCOMPATIBILI CON LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO NON CONSENTENDO DEROGHE FINALIZZATE A TENER CONTO DELLE PECULIARITÀ LOCALI, TALI CRITERI NON RISPETTANO L’ESIGENZA DI COERENZA

 
   
   Lussemburgo, 17 febbraio 2014 - In Austria, l’apertura di una nuova farmacia necessita di un’autorizzazione preventiva subordinata all’esistenza di una «necessità». Tale «necessità» non sussiste quando un’apertura determinerebbe la riduzione dell’utenza di una farmacia già esistente al di sotto di una certa soglia. Più precisamente, la necessità non sussiste quando il numero delle «persone destinate ad approvvigionarsi» presso la farmacia già esistente (cioè il numero di coloro che risiedono stabilmente nel raggio di 4 chilometri stradali), si riduce a meno di 5 500. Tuttavia, quando il numero di tali residenti è inferiore a 5 500, occorre prendere in considerazione anche le persone destinate ad approvvigionarsi a causa della loro attività lavorativa o dell’utilizzo di servizi o mezzi di trasporto nella zona di approvvigionamento della farmacia esistente. La sig.Ra Sokoll-seebacher, desiderando aprire una farmacia a Pinsdorf, ne ha chiesto l’autorizzazione ma la sua domanda è stata respinta per difetto del requisito della necessità sul territorio di tale comune. Da un parere reso dall’ordine dei farmacisti austriaco emerge infatti che l’apertura di una farmacia a Pinsdorf avrebbe avuto l’effetto di ridurre il potenziale bacino di utenza della farmacia vicina (sita nel comune di Altmünster) nettamente al di sotto della soglia di 5 500 persone. La sig.Ra Sokoll-seebacher replica che tale parere non ha tenuto conto dell’imminente soppressione del collegamento stradale diretto esistente tra Pinsdorf e Altmünster. Inoltre, la stessa afferma che la ex titolare della farmacia di Altmünster, all’epoca dell’apertura di quest’ultima, era perfettamente consapevole che mai avrebbe raggiunto il numero di 5 500 utenti. Adito dalla sig.Ra Sokoll-seebacher, un giudice amministrativo austriaco domanda alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione (in particolare la libertà di stabilimento e la libertà d’impresa sancite dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) osti a una siffatta normativa nazionale. Con la sentenza odierna, la Corte risponde che la libertà di stabilimento ‒ in particolare l’esigenza di coerente perseguimento dell’obiettivo ricercato ‒ osta ad una normativa che non consente alle autorità competenti di tener conto delle peculiarità locali e pertanto di derogare al rigido criterio basato sul numero delle «persone destinate ad approvvigionarsi». La Corte osserva innanzitutto che, sebbene la controversia non presenti alcun elemento a carattere transfrontaliero, la normativa in questione è idonea a incidere sulla libertà di stabilimento, dal momento che non se ne può escludere l’applicabilità anche a cittadini di altri Stati membri, interessati ad aprire una farmacia in Austria. Inoltre, non si può escludere che il diritto nazionale imponga di riconoscere a un cittadino dello Stato gli stessi diritti di cui nella medesima situazione godrebbe, in base al diritto dell’Unione, un cittadino di altro Stato membro. Quanto alla portata della libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta, la Corte osserva che quest’ultima rinvia in particolare al diritto dell’Unione e, di conseguenza, alla libertà di stabilimento. La Corte ne deduce che la normativa in questione deve essere valutata unicamente sulla base di quest’ultima libertà. La Corte ricorda inoltre che la libertà di stabilimento non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro adotti un regime di autorizzazione preventiva per l’apertura di nuovi presidi sanitari come le farmacie, se un tale regime si rivela indispensabile sia per colmare eventuali lacune nell’accesso alle prestazioni sanitarie, sia per evitare una duplicazione nell’apertura delle strutture, in modo che sia garantita un’assistenza sanitaria adeguata alle necessità della popolazione, che copra l’intero territorio e tenga conto delle regioni geograficamente isolate o altrimenti svantaggiate . La Corte afferma tuttavia che in Austria, applicando il criterio fondato sul numero di «persone destinate ad approvvigionarsi», si rischia di non garantire ad alcuni dei residenti nelle zone rurali e isolate lontane dalle zone di approvvigionamento delle farmacie esistenti (come in particolare alle persone a mobilità ridotta) un accesso adeguato e di pari condizioni ai servizi farmaceutici. Non consentendo alle autorità nazionali competenti di derogare a tale rigido criterio per tener conto delle peculiarità locali, la normativa austriaca non soddisfa l’esigenza, imposta dal diritto dell’Unione, di coerente perseguimento dell’obiettivo ricercato. Di contro, la Corte afferma che la normativa austriaca soddisfa l’esigenza, imposta dal diritto dell’Unione, secondo la quale un regime di autorizzazione che deroghi alla libertà di stabilimento deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e previamente conoscibili, idonei a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali competenti.  
   
 

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