Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Martedě 18 Febbraio 2014
 
   
  LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DICHIARA CHE L’ISCRIZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI VINO SLOVACCA «VINOHRADNíCKA OBLASť TOKAJ» NEL REGISTRO ELETTRONICO DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E BACCHUS NON COSTITUISCE UN ATTO IMPUGNABILE TALE ISCRIZIONE, EFFETTUATA SULLA BASE DI UN REGIME TRANSITORIO, NON PUŇ ESSERE RIMESSA IN DISCUSSIONE DINANZI AI GIUDICI DELL’UNIONE

 
   
  La regione viticola del Tokaj si estende allo stesso tempo in Ungheria e in Slovacchia. Su richiesta della Slovacchia, la Commissione ha iscritto la denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblasť Tokaj» nell’elenco dei vini di qualitŕ prodotti in regioni determinate (v.Q.p.r.d.). Detto elenco, che č stato redatto sulla base delle legislazioni nazionali che disciplinano le condizioni di utilizzo delle denominazioni di origine controllata, č stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 febbraio 2006 e, successivamente, il 10 maggio 2007. Il 31 luglio 2009, cioč un giorno prima dell’entrata in vigore del nuovo regime vitivinicolo e dell’introduzione del «registro elettronico delle denominazioni di origine protette» (banca dati «E Bacchus» ), č stato pubblicato un nuovo elenco di v.Q.p.r.d.. In tale occasione, la denominazione di origine protetta pubblicata negli elenchi precedenti č stata modificata, su richiesta della Slovacchia, divenendo «Tokajská/tokajské/tokajský vinohradnícka oblast’». La banca dati E Bacchus ha sostituito la pubblicazione degli elenchi di v.Q.p.r.d.. In base al nuovo elenco del 31 luglio 2009, la denominazione di origine protetta «Tokajská/tokajské/tokajský vinohradnícka oblast’» č stata riportata nella banca dati E Bacchus per designare il vino proveniente dalla regione viticola del Tokaj in Slovacchia. Il 30 novembre 2009, la Slovacchia ha indirizzato alla Commissione una richiesta di sostituire, all’interno della banca dati E Bacchus, la denominazione di origine protetta «Tokajská/tokajské/tokajský vinohradnícka oblasť» con «Vinohradnícka oblasť Tokaj». Al riguardo, la Slovacchia indicava che la denominazione «Tokajská/tokajské/tokajský vinohradnícka oblasť» era stata iscritta nell’elenco dei v.Q.p.r.d. Per errore e che nella sua normativa nazionale figurava proprio la denominazione «Vinohradnícka oblasť Tokaj». Dopo essersi assicurata che, al momento dell’inserimento nella banca dati E Bacchus, la normativa slovacca interessata conteneva la denominazione «Vinohradnícka oblasť Tokaj», la Commissione ha accolto la richiesta della Slovacchia e ha modificato le informazioni contenute nella banca dati E Bacchus. Tuttavia, l’Ungheria ha contestato tale modifica, richiamandosi all’espressione «Tokajská vinohradnícka oblast’» che figurava nella nuova legge slovacca sui vini, adottata il 30 giugno 2009 ed entrata in vigore il 1° settembre 2009. L’ungheria ha pertanto adito il Tribunale al fine di ottenere l’annullamento dell’iscrizione della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblasť Tokaj» nella banca dati E Bacchus. Nella sua sentenza in data 8 novembre 2012 , il Tribunale ha dichiarato che, poiché la denominazione «Vinohradnícka oblasť Tokaj» era giŕ protetta da un regolamento dell’Unione prima della sua iscrizione nella banca dati E-bacchus, l’iscrizione non era di per sé produttiva di effetti giuridici. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’Ungheria, in quanto ai sensi del Trattato esso č competente soltanto a controllare la legittimitŕ degli atti degli organi dell’Unione produttivi di effetti giuridici. L’ungheria ha impugnato la sentenza del Tribunale. Nell’odierna sentenza, la Corte chiarisce innanzitutto, richiamandosi in particolare al contenuto e al contesto giuridico dell’iscrizione controversa, che il nuovo regime vitivinicolo ha previsto, per motivi di certezza del diritto, un regime transitorio al fine di mantenere la tutela delle denominazioni di vini protette anteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno e, pertanto, a livello del diritto dell’Unione. Di seguito, la Corte rileva che l’iscrizione di tali denominazioni di vini nella banca dati E Bacchus effettuata dalla Commissione non ha alcun effetto sulla protezione di cui le stesse beneficiano a livello dell’Unione in forza del regime transitorio. Infatti, la Commissione non era autorizzata né a concedere la protezione né a decidere sulla denominazione di vino che doveva essere iscritta nella banca dati E Bacchus. Di conseguenza, la Corte conclude che il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha considerato che tali denominazioni di vini sono automaticamente protette a partire dal 1° agosto 2009, in forza del regime transitorio. In tale contesto, la Corte, dopo aver ricordato che soltanto gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti possono essere impugnati dinanzi ai giudici dell’Unione, conclude che l’iscrizione controversa non costituisce un atto impugnabile. Infine, per quanto riguarda l’argomento dell’Ungheria secondo il quale la nuova normativa le consentirebbe di proporre un ricorso contro le iscrizioni effettuate dalla Commissione nella banca dati E Bacchus, la Corte dichiara che il regime transitorio e il nuovo regime di protezione non sono comparabili e che perciň essi possono subire un diverso trattamento giuridico. Pertanto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione dell’Ungheria.  
   
 

<<BACK