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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Marzo 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE RIDUCE LE AMMENDE INFLITTE ALLA INNOLUX E ALLA LG DISPLAY PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALL’INTESA SUL MERCATO DEGLI SCHERMI LCD

 
   
  Lussemburgo, 10 marzo 2014 - Con decisione dell’8 dicembre 2010, la Commissione ha inflitto ammende nella misura complessiva di 648 925 milioni di euro a sei produttori coreani e taiwanesi di schermi a cristalli liquidi (Lcd), ritenendoli responsabili di aver costituito un cartello per il periodo ottobre 2001 - febbraio 2006. Gli schermi Lcd sono i principali elementi degli schermi piatti utilizzati nei televisori e nei computer portatili compatti. Alla Innolux (Taiwan) e alla Lg Display (Corea) sono state inflitte le multe più ingenti, pari, rispettivamente, a 300 e a 215 milioni di euro. Le due società hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione o, in mancanza, la riduzione delle ammende inflitte. Nell’odierna sentenza, il Tribunale respinge la maggior parte degli argomenti della Innolux e della Lg Display e conferma in sostanza la decisione della Commissione. Nondimeno, le ammende inflitte a ciascuna delle due società vengono leggermente ridotte. Per quanto riguarda la Innolux, il Tribunale dichiara che tale società aveva commesso errori quando aveva fornito alla Commissione taluni dati necessari per il calcolo del valore delle vendite pertinenti: infatti, vi aveva incluso le vendite relative a prodotti diversi dagli Lcd oggetto del cartello. La Commissione ha confermato dinanzi al Tribunale che tali prodotti non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo. Detti errori derivano dal fatto che la Innolux non ha precisato le caratteristiche specifiche di taluni Lcd ai consulenti esterni specializzati che la stessa aveva scelto al fine di calcolare i dati da trasmettere alla Commissione. Ne deriva che il valore delle vendite utilizzato dalla Commissione per il calcolo delle ammende era troppo elevato. Di conseguenza, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, dichiara che occorre calcolare l’importo dell’ammenda sulla base del valore delle vendite corretto al ribasso, nonostante la negligenza commessa dalla Innolux nel fornire dati errati alla Commissione. Infatti, tale negligenza non consente di affermare che la Innolux sia venuta meno al suo obbligo di collaborazione a un punto tale da doverne tener conto, a suo carico, nella fissazione dell’importo dell’ammenda. Applicando lo stesso metodo seguito dalla Commissione nella decisione, il nuovo importo dell’ammenda così stabilito ammonta a 288 milioni di euro, anziché 300. Per quanto riguarda la Lg Display, la Commissione è incorsa in un unico errore nella fissazione dell’ammenda, in quanto ha tenuto conto del mese di gennaio 2006 nel calcolo del valore medio delle vendite. Poiché la Commissione aveva concesso alla Lg, in base alla comunicazione sul trattamento favorevole [3], un’immunità parziale per il mese di gennaio 2006 poiché quest’ultima aveva fornito informazioni relative all’intesa, detto periodo avrebbe dovuto essere escluso da tutte le fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda. Pertanto, escludendo il mese di gennaio 2006 non soltanto dal coefficiente relativo alla durata dell’infrazione, ma anche dal calcolo del valore medio delle vendite pertinenti, l’importo dell’ammenda inflitta alla Lg Display deve essere ridotto da 215 a 210 milioni di euro.  
   
 

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