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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Marzo 2014 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L’IMPOSTA SPAGNOLA SULLE VENDITE AL DETTAGLIO DI DETERMINATI OLI MINERALI È CONTRARIA AL DIRITTO DELL’UNIONE
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Lussemburgo, 10 marzo 2014 - La direttiva sulle accise riguarda segnatamente gli oli minerali quali la benzina, il gasolio, l’olio combustibile e il cherosene. Essa stabilisce le regole relative alla riscossione delle accise nell’Unione in modo da evitare che imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi. Ciò nondimeno, la direttiva prevede che gli oli minerali possono formare oggetto di un’imposizione indiretta, diversa dall’accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva, quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Tale imposizione deve, da un lato, perseguire una o più finalità specifiche e, dall’altro, rispettare le regole d’imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’Iva per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. Basandosi su quest’ultima possibilità prevista dalla direttiva, la Spagna ha istituito un’imposta sulle vendite al dettaglio di determinati oli minerali («Ivmdh»). Essa era diretta a finanziare le nuove competenze trasferite alle Comunità autonome spagnole in materia di salute, nonché, eventualmente, le spese ambientali. L’ivmdh è stata mantenuta in vigore in Spagna nel periodo compreso fra il 1º gennaio 2002 e il 1º gennaio 2013, data in cui è stata integrata nell’accisa armonizzata sugli oli minerali. Quale consumatore finale, la Transportes Jordi Besora Sl, un’impresa di trasporto merci con sede nel territorio della Comunità autonoma di Catalogna, ha versato un importo pari a Eur 45 632,38 a titolo dell’Ivmdh dovuta per gli esercizi fiscali del periodo 2005‑2008. Ritenendo l’imposta incompatibile con la direttiva, la società ha chiesto il rimborso dell’importo versato. In tale contesto, il Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Alta Corte di giustizia della Catalogna, Spagna) ha chiesto alla Corte di giustizia se l’Ivmdh fosse compatibile con la direttiva sulle accise. Nella sua sentenza odierna la Corte dichiara che l’Ivmdh è in contrasto con la direttiva sulle accise. La Corte considera, infatti, che un’imposta siffatta non presenta una finalità specifica ai sensi della direttiva sulle accise. Secondo la Corte, per essere specifica, una finalità non deve essere puramente di bilancio. Nella fattispecie, il gettito dell’Ivmdh è stato assegnato alle Comunità autonome allo scopo di finanziare l’esercizio da parte di queste ultime di talune loro competenze. Orbene, il rafforzamento dell’autonomia di una collettività territoriale mediante il riconoscimento di un potere di prelievo fiscale costituisce un obiettivo puramente di bilancio, il quale non può, di per sé solo, costituire una finalità specifica. Peraltro, la circostanza che il gettito dell’Ivmdh debba obbligatoriamente essere destinato, in forza della normativa nazionale, alla copertura delle spese sanitarie costituisce una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio della Spagna e non è quindi sufficiente per considerare che l’imposta abbia una finalità specifica. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere considerata come specifica, ciò che priverebbe l’accisa armonizzata istituita dalla menzionata direttiva di ogni effetto utile. Secondo la Corte, affinché si possa considerare che persegua una finalità specifica, l’Ivmdh dovrebbe essere diretta, di per sé, a garantire la tutela della salute e dell’ambiente. Ciò si verificherebbe segnatamente se il gettito dell’imposta dovesse obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi sociali e ambientali specificamente connessi al consumo degli oli minerali su cui essa grava, cosicché sussisterebbe un nesso diretto tra l’uso del gettito e la finalità dell’imposta. Nondimeno, il gettito dell’Ivmdh viene destinato dalle Comunità autonome alle spese sanitarie in generale e non a quelle specificamente connesse al consumo degli oli minerali assoggettati a imposta. Orbene, siffatte spese generali possono essere finanziate dal gettito d’imposte di qualsiasi natura. Inoltre, la normativa spagnola non prevede meccanismi di assegnazione predeterminata a fini ambientali del gettito dell’Ivmdh. Ciò posto, si potrebbe considerare che un’imposta del genere sia diretta di per sé a garantire la tutela dell’ambiente soltanto qualora la sua struttura ̶ segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta ̶ fosse concepita in modo tale da scoraggiare i contribuenti dall’utilizzare oli minerali o da incoraggiare l’utilizzo di altri prodotti i cui effetti sono meno nocivi per l’ambiente. Non risulta tuttavia che ciò si verifichi nella fattispecie. La Generalitat de Catalunya e il governo spagnolo hanno chiesto poi alla Corte di limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza, qualora essa constatasse la contrarietà dell’Ivmdh al diritto dell’Unione. Essi pongono in rilievo segnatamente che l’Ivmdh è stata all’origine di molteplici controversie e che l’obbligo di rimborsare detta imposta, il cui gettito avrebbe raggiunto un importo pari a Eur 13 miliardi circa nel periodo compreso fra il 2002 e il 2011, metterebbe in pericolo il finanziamento della sanità pubblica nelle Comunità autonome. La Corte ricorda che la limitazione nel tempo degli effetti di una sentenza è una possibilità eccezionale, configurabile solo nel momento in cui ricorrano due elementi, ossia la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti. Nella fattispecie, la Corte giudica che non è possibile riconoscere che la Generalitat de Catalunya e il governo spagnolo abbiano agito in buona fede, giacché hanno mantenuto in vigore l’Ivmdh durante un periodo di oltre dieci anni. La Corte ne trae la conclusione che non è d’uopo limitare gli effetti nel tempo della presente sentenza. La Corte si era infatti già pronunciata nel 2000 circa un’imposta che presentava aspetti analoghi a quelli dell’Ivmdh[3]. Inoltre, sin dal 2001, la Commissione aveva informato le autorità spagnole che l’adozione di un’imposta del genere sarebbe stata contraria al diritto dell’Unione. Peraltro, dal 2003 (anno seguente a quello di entrata in vigore dell’Ivmdh) la Commissione aveva avviato un procedimento per inadempimento nei confronti della Spagna relativamente all’imposta controversa. La Corte rammenta che, secondo costante giurisprudenza, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare per uno Stato membro da una sentenza pronunciata in via pregiudiziale non giustificano, di per sé, la limitazione dell’efficacia nel tempo della stessa. Se così non fosse, le violazioni di maggiore gravità sarebbero trattate più favorevolmente, dal momento che sono queste che possono comportare implicazioni finanziarie di maggiore rilevanza per gli Stati membri. Inoltre, limitare gli effetti nel tempo di una sentenza basandosi soltanto su considerazioni di questa natura porterebbe ad una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale dell’Unione. |
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