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Notiziario Marketpress di Giovedì 22 Marzo 2007
 
   
  MERCATO INTERNO: PROCEDURA D´INFRAZIONE NEI CONFRONTI DI REPUBBLICA CECA, UNGHERIA, ITALIA, PORTOGALLO E SPAGNA

 
   
  Bruxelles, 22 marzo 2007 La Commissione europea ha deciso di inviare, a norma dell´articolo 228 del trattato Ce, un parere motivato al Portogallo e lettere di costituzione in mora a Italia e Spagna chiedendo loro informazioni complete in merito all´esecuzione delle sentenze della Corte sull´attuazione di una direttiva sul diritto di noleggio e di prestito. La Commissione ha altresì deciso di chiedere formalmente alla Repubblica ceca e all´Ungheria di attuare pienamente una direttiva relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Questa richiesta formale è stata inviata in forma di "parere motivato", che costituisce la seconda fase della procedura di infrazione di cui all´articolo 226 del trattato Ce. Se non riceve una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia europea. Italia, Portogallo e Spagna – Direttiva sul diritto di noleggio e di prestito La Commissione ha deciso l´invio, a norma dell´articolo 228 del trattato Ce, di un parere motivato al Portogallo e di lettere di costituzione in mora a Italia e Spagna per quanto riguarda l´esecuzione da parte di questi Stati membri delle sentenze della Corte di giustizia europea relative all´attuazione degli articoli 1 e 5 della direttiva 92/100/Cee (oggi codificata nella direttiva 2006/115/Ce). Tale direttiva stabilisce che gli autori devono percepire una remunerazione quando le loro opere vengono utilizzate per il prestito al pubblico in biblioteche e che talune categorie di istituzioni possono essere esentate dal pagamento di tale remunerazione. Repubblica ceca e Ungheria – Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Repubblica ceca e all´Ungheria per attuazione incompleta della direttiva 2003/41/Ce relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. Entrambi i paesi avevano sostenuto che, poiché attualmente sul loro territorio non vi sono enti pensionistici che rientrino nell´ambito di applicazione della direttiva, essi erano obbligati ad attuarla solo al fine di autorizzare enti pensionistici stabiliti in altri Stati membri a prestare servizi sul loro territorio. La Commissione è di avviso contrario. Giacché la direttiva non contiene deroghe o periodi transitori rilevanti per quanto riguarda l´attuazione, tutti gli Stati membri devono attuarla nella sua integralità stabilendo così un quadro giuridico che consenta l´istituzione di enti pensionistici, qualora essi ancora non esistano. Considerato che a tutt´oggi mancano disposizioni di attuazione, entrambi i paesi interessati hanno due mesi di tempo per adottare le misure necessarie per recepire appieno la direttiva. Informazioni aggiornate sui procedimenti d’infrazione relativi a tutti gli Stati membri si trovano al seguente indirizzo: http://ec. Europa. Eu/community_law/eulaw/index_en. Htm .  
   
 

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