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Notiziario Marketpress di Lunedì 24 Marzo 2014
 
   
  L’OBBLIGO IMPOSTO DALLA POLONIA E DALLA LITUANIA DI SPOSTARE SULLA SINISTRA IL VOLANTE DELLE AUTOVETTURE SITUATO SULLA DESTRA VIOLA IL DIRITTO DELL’UNIONE UNA MISURA DEL GENERE ECCEDE QUANTO NECESSARIO PER GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE

 
   
  Lussemburgo, 24 marzo 2014 - Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione su strada di veicoli, componenti o entità tecniche per motivi connessi ad aspetti della loro costruzione e del loro funzionamento oppure ai loro dispositivi di sterzo, se questi aspetti rispondono alle prescrizioni della direttiva quadro 2007/46 1 e della direttiva 70/311 2. In Polonia e in Lituania, paesi in cui la circolazione avviene sul lato destro della carreggiata, il sistema di sterzo deve, ai fini dell’immatricolazione di un veicolo, essere situato sul lato sinistro del veicolo, oppure essere spostato verso questo lato se, in precedenza, era collocato a destra. Ritenendo che tale requisito sia contrario alle direttive 2007/46 e 70/311 per quanto riguarda i veicoli nuovi, e alle norme del diritto dell’Unione in materia di libera circolazione delle merci per quanto riguarda i veicoli precedentemente immatricolati in un altro Stato membro, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia ricorsi contro i due Stati membri summenzionati. Nelle sue odierne sentenze, la Corte rileva anzitutto che, quanto ai veicoli nuovi, il quadro armonizzato istituito dalle suddette direttive è finalizzato all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno, mirando nel contempo a garantire un elevato livello di sicurezza stradale assicurato dall’armonizzazione totale dei requisiti tecnici riguardanti, in particolare, la costruzione dei veicoli. Anche se tali direttive non determinano la collocazione del posto di guida di un veicolo, disponendo, ad esempio, che debba essere sempre situato sul lato opposto al senso di marcia, da ciò non consegue tuttavia, secondo la Corte, che questo elemento non rientri nel loro ambito di applicazione. Si deve considerare, in proposito, che il legislatore dell’Unione ha concesso una libertà ai costruttori di automobili che le normative nazionali non possono sopprimere o comprimere. La Corte sottolinea poi che il divieto di negare l’immatricolazione previsto dalla direttiva 70/311 è categorico e generale, e che i termini «dispositivi di sterzo» includono anche il posto di guida, ossia la collocazione del volante dei veicoli, in quanto parte integrante del dispositivo di sterzo. Poiché tale divieto è stato introdotto, in particolare, dall’Atto di adesione dell’Irlanda e del Regno Unito alle Comunità europee – gli unici Stati membri, all’epoca, in cui la circolazione stradale avveniva sul lato sinistro della carreggiata –, non si può ragionevolmente ritenere che il legislatore dell’Unione non fosse cosciente del fatto che l’adesione di tali Stati membri (uno dei quali era produttore di automobili dotate di posti di guida a destra) potesse, in un regime di mercato interno che implicava un diritto di libera circolazione, influire sulle abitudini di guida, o addirittura comportare un certo rischio legato alla circolazione stradale. La Corte ritiene che gli adeguamenti che possono essere prescritti non possano riguardare lo spostamento del posto di guida, ma solamente interventi di minore portata. Una prescrizione così ampia, infatti, costituirebbe un intervento sostanziale sull’architettura costruttiva del veicolo contrario alla lettera e alla finalità della direttiva 70/311. Di conseguenza, la Corte dichiara che la collocazione del posto di guida, in quanto parte integrante del dispositivo di sterzo di un veicolo, rientra nell’armonizzazione istituita dalle direttive 2007/46 e 70/311, ragion per cui, nell’ambito dell’immatricolazione di un veicolo nuovo sul loro territorio, gli Stati membri non possono esigere che, per ragioni di sicurezza, il posto di guida del medesimo venga spostato verso il lato opposto al senso di marcia. Con riferimento, poi, alle autovetture precedentemente immatricolate in un altro Stato membro ed il cui posto di guida è situato sul lato destro, la Corte afferma che le normative controverse costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione, vietate dal Trattato. Infatti, dette normative hanno per effetto di ostacolare l’accesso ai mercati polacco e lituano dei veicoli dotati di posto di guida a destra e legalmente prodotti e immatricolati in altri Stati membri. La Corte esamina poil’argomento della Polonia e della Lituania secondo cui le normative di tali Stati sono giustificate dalla necessità di garantire la sicurezza stradale, che costituisce un motivo imperativo di interesse generale tale da giustificare un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Essa osserva, in proposito, che le normative in questione prevedono eccezioni per quanto riguarda l’uso di veicoli dotati di volante a destra da parte di persone residenti in altri Stati membri e che si recano in Polonia e in Lituania per un periodo limitato (ad esempio turisti). Tale circostanza dimostra, secondo la Corte, che le normative controverse tollerano il rischio derivante da una circolazione siffatta. Peraltro, i dati statistici prodotti dal governo polacco e lituano non dimostrano in misura sufficiente che vi sia un rapporto tra il numero di incidenti e il coinvolgimento di veicoli con posto di guida situato a destra. La Corte rileva che esistono mezzi e misure che, pur essendo meno lesivi della libertà di circolazione delle merci, risultano idonei a ridurre considerevolmente il rischio che può comportare la circolazione di veicoli con volante collocato nello stesso lato del senso di marcia. Essa precisa che gli Stati membri dispongono a tale riguardo di un ampio margine discrezionale che consente loro di imporre misure idonee, secondo lo stato della tecnica, a garantire visibilità sufficiente, tanto posteriore quanto anteriore, al conducente di un veicolo con volante situato nello stesso lato del senso di marcia (ad esempio, l’installazione di retrovisori esterni supplementari o l’adeguamento dei dispositivi di illuminazione e dei tergicristalli). Secondo la Corte, non risulta che le misure contestate possano essere considerate necessarie al fine di conseguire l’obiettivo di sicurezza stradale perseguito dalla Polonia e dalla Lituania. La Corte dichiara quindi che esse non sono compatibili con il principio di proporzionalità. La Corte ne trae la conclusione che la Polonia e la Lituania hanno violato il diritto dell’Unione. Importante: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.  
   
 

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