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Notiziario Marketpress di Lunedì 31 Marzo 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE CONFERMA CHE IL CONTRIBUTO FINANZIARIO FORNITO DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ALLA REGIONE ITALIANA PUGLIA DEV’ESSERE RIDOTTO DI QUASI 80 MILIONI DI EURO LE GRAVI CARENZE DI CUI LE AUTORITÀ ITALIANE HANNO DATO PROVA NELLA GESTIONE E NEL CONTROLLO DELL’UTILIZZO DEI FONDI DELL’UNIONE SONO TALI DA CONDURRE A IRREGOLARITÀ SISTEMICHE

 
   
   Lussemburgo, 31 marzo 2014 - Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo di varie regioni nonché il ritardo delle regioni meno favorite, l’Unione europea svolge un’azione attraverso fondi strutturali 1, quali in particolare il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Nel 1999 l’Italia ha presentato alla Commissione un progetto di programma operativo per la Regione Puglia («Por Puglia»). Nel 2000 la Commissione ha approvato tale progetto e ha stanziato a favore delle autorità italiane 1,72 miliardi di euro a titolo del Fesr. A tal fine, la Commissione ha effettuato pagamenti preliminari e intermedi per un importo totale di 1,23 miliardi di euro. Nel 2007 la Commissione ha effettuato un audit dei sistemi di gestione e di controllo istituiti dalle autorità italiane e ha concluso che le medesime non avevano stabilito un sistema che garantisse una buona gestione finanziaria dei fondi. Un nuovo audit, effettuato nel 2007 sul piano d’azione adottato dalle autorità italiane per porre rimedio alle carenze constatate nel corso del precedente audit, ha dimostrato che l’Italia non si era conformata agli obblighi cui è tenuta. La Commissione ha quindi sospeso i pagamenti intermedi del Fesr e ha fissato per l’Italia un termine per effettuare i controlli ed apportare le rettifiche necessarie. Nel 2009 un terzo audit ha rivelato che i requisiti indicati nella decisione di sospensione non erano stati rispettati entro i termini impartiti. Sono state constatate diverse irregolarità nei controlli di primo e di secondo livello nonché nel funzionamento dell’autorità di pagamento. La Commissione ha concluso che non sussistevano ragionevoli garanzie che il sistema di gestione e di controllo del Por Puglia funzionasse efficacemente. Con decisione del 22 dicembre 2009 la Commissione ha ridotto il contributo finanziario assegnato all’Italia, applicando una rettifica finanziaria del 10% sulle spese certificate, vale a dire una riduzione pari a 127,17 milioni di euro. Tenuto conto dell’incidenza sulla partecipazione del Fesr della rettifica già apportata dalle autorità italiane, la Commissione ha ridotto il contributo finanziario di un importo pari a 79,33 milioni di euro. L’italia ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea contro tale decisione della Commissione, al fine di ottenerne l’annullamento. Nella sua odierna sentenza, il Tribunale ricorda anzitutto che solo le spese effettuate dalle autorità nazionali conformemente alle norme del diritto dell’Unione sono a carico del bilancio dell’Unione. Per rispettare l’esigenza di una buona gestione finanziaria dei fondi strutturali, è essenziale che gli Stati membri predispongano sistemi di gestione e di controllo che consentano la verifica della fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati e della veridicità della spesa dichiarata. Gli Stati membri devono altresì organizzare, sulla base di campioni adeguati, controlli regolari che devono riguardare almeno il 5% della spesa totaledelle operazioni. Per contro, la Commissione, per giustificare la sua decisione, deve dimostrare l’esistenza di una violazione delle norme che disciplinano i fondi strutturali. Essa non è obbligata a dimostrare esaurientemente l’insufficienza dei controlli nazionali o l’inesattezza dei dati trasmessi, ma deve fornire elementi probatori in grado di corroborare i dubbi seri e ragionevoli che ha espresso a proposito di tali controlli o di tali dati. L’obbligo che incombe alla Commissione in materia di prova è tuttavia temperato dal fatto che è lo Stato membro a disporre delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti. Spetta pertanto allo Stato membro fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei controlli e dei dati nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione. Il Tribunale considera che, nel caso di specie, i revisori dell’Unione hanno constatato diverse irregolaritàche hanno giustificato dubbi seri nei confronti dei controlli e dell’ammissibilità delle spese. Oltre alla mancanza di personale nelle strutture dell’autorità di pagamento, tali irregolarità riguardano ritardi nell’esecuzione dei controlli di primo e di secondo livello, nella trasmissione delle relazioni, nel seguito dato ai controlli e nell’aggiornamento della tabella di monitoraggio, nonché nelle verifiche che l’autorità di pagamento avrebbe dovuto effettuare. Diverse irregolarità non sono state segnalate dai controllori nazionali, mentre altri controlli erano stati considerati conclusi senza che fossero stati esaminati documenti essenziali. La Commissione ha altresì contestato l’affidabilità della percentuale delle spese controllate e delle rettifiche proposte dalle autorità italiane e ha constatato il malfunzionamento dell’autorità di pagamento. L´italia, per parte sua, non ha fornito prove che consentissero di confutare quanto constatato dalla Commissione. Il Tribunale rileva inoltre che, dopo la prima missione di audit, la Commissione ha proseguito il dialogo con le autorità italiane. Esse hanno pertanto avuto la possibilità di presentare il loro punto di vista e sono state coinvolte in modo corretto nel procedimento che ha condotto all’adozione della decisione. Secondo il Tribunale, la Commissione non è venuta meno all’obbligo di motivazione cui è tenuta, in particolare in considerazione del fatto che l’Italia è stata strettamente associata al processo di elaborazione della decisione e conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al fondo l’importo controverso. Il Tribunale ritiene inoltre che la rettifica forfettaria del 10% sia conforme alle norme di comportamento amministrativo 2. Infine il Tribunale ritiene che le insufficienze constatate dalla Commissione rimettano in discussione l’efficacia dell’insieme del sistema di gestione e di controllo del Por Puglia e presentino quindi un rischio rilevante di perdita per il bilancio dell’Unione. La Commissione ha quindi avuto ragione nell’applicare un tasso di rettifica del 10% che esprime la gravità, il carattere e la durata delle insufficienze relative agli elementi essenziali del sistema di controllo del Por Puglia. Per tali motivi, il Tribunale respinge il ricorso dell’Italia. Importante: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un´impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. Importante: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l´atto viene annullato. L´istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.  
   
 

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