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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Aprile 2014
 
   
  AD UN FORNITORE DI ACCESSO A INTERNET PUÒ ESSERE ORDINATO DI BLOCCARE L’ACCESSO DEI SUOI ABBONATI AD UN SITO WEB CHE VIOLA IL DIRITTO D’AUTORE UNA TALE INGIUNZIONE E LA SUA ESECUZIONE DEVONO, TUTTAVIA, GARANTIRE UN GIUSTO EQUILIBRIO TRA I DIRITTI FONDAMENTALI INTERESSATI

 
   
   Lussemburgo, 1 aprile 2014 - La Constantin Film Verleih, società tedesca che possiede, segnatamente, i diritti dei film «Vic il Vichingo»1 et «Pandorum», e la Wega Filmproduktionsgesellschaft, società austriaca che possiede i diritti del film «Il nastro bianco»2, si sono accorte che i loro film potevano, senza il loro consenso, essere visti, o anche scaricati, a partire dal sito Internet «kino.To»3. Su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato all’Upc Telekabel Wien, fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito. L’upc Telekabel ritiene che una tale ingiunzione non possa essere emessa nei suoi confronti. All’epoca dei fatti, essa non aveva alcun rapporto commerciale con i gestori del sito kino.To e non sarebbe mai stato dimostrato che i suoi abbonati abbiano agito in modo illecito. L’upc Telekabel afferma inoltre che le diverse misure di blocco che avrebbero potuto essere adottate potevano, in ogni caso, essere tecnicamente aggirate. Infine, alcune di tali misure sarebbero eccessivamente onerose. Adito della controversia in ultima istanza, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva dell’Unione sul diritto d’autore4 nonché i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione. La direttiva prevede la facoltà dei titolari di diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro propri diritti5. L’upc Telekabel ritiene di non poter essere qualificata come intermediario in tal senso. Con la sentenza odierna la Corte risponde all’Oberster Gerichtshof che un soggetto il quale mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare di diritti utilizza i servizi della società che fornisce l’accesso ad Internet ai soggetti che consultano tali materiali. Pertanto, un fornitore di accesso ad Internet che, come l’Upc Telekabel, consente ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d’autore. La Corte precisa a tale proposito che la direttiva, che tende a garantire un alto livello di protezione ai titolari di diritti, non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d’accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l’obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi. L’oberster Gerichtshof intende inoltre accertare se i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione ostino a che un giudice nazionale vieti, mediante un’ingiunzione, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che mette in rete materiali protetti senza l’accordo dei titolari di diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore d’accesso deve adottare e questi possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. A tale proposito, la Corte rileva che nell’ambito di una tale ingiunzione, i diritti d’autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d’informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali. Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che detta ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell’esercizio della propria attività, e, dall’altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. La Corte ritiene, pertanto, che i diritti fondamentali in parola non ostino ad una tale ingiunzione, alla duplice condizione che le misure adottate dal fornitore di accesso non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili6 e che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili, le consultazioni non autorizzate di materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale7. La Corte precisa, dunque, che gli internauti e il fornitore di accesso ad Internet devono poter far valere i propri diritti dinanzi al giudice. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare se tali condizioni siano soddisfatte. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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