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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE PRECISA LE CONDIZIONI ALLE QUALI È COMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE LA DECADENZA DAGLI INTERESSI CONVENZIONALI, QUALE SANZIONE PER LA VIOLAZIONE, DA PARTE DEL CREDITORE, DEL SUO OBBLIGO PRECONTRATTUALE DI VERIFICARE LA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE

 
   
   Lussemburgo, 1 aprile 2014 - La normativa francese prevede che un creditore il quale, prima della conclusione del contratto di prestito, non abbia correttamente verificato la solvibilità del debitore, non possa più fare valere gli interessi convenzionali, fermo restando che gli interessi al tasso legale rimangono dovuti di pieno diritto e devono essere maggiorati di cinque punti qualora il debitore non abbia saldato integralmente il suo debito nei due mesi successivi ad una decisione giudiziaria esecutiva. Nel 2011, il sig. Kalhan ha stipulato con Le Crédit Lyonnais (Lcl) un contratto di credito al consumo di Eur 38 000, con interessi convenzionali ad un tasso annuo fisso del 5,60%. Vista l’incapacità del sig. Kalhan di rimborsare tale prestito, Lcl ha reclamato l’importo ancora dovuto dinanzi al tribunal d’instance d’Orléans. Detto tribunale rileva che Lcl non ha correttamente verificato la solvibilità del sig. Kalhan, sicché in base alla normativa francese non può pretendere gli interessi convenzionali. Tuttavia, il tribunale osserva che gli interessi al tasso legale, che trovano applicazione in luogo degli interessi convenzionali, per il 2012 ammontano al 5,71%(maggiorazione di cinque punti compresa), il che, lungi dal costituire una sanzione per il creditore, gli procura un beneficio. Il tribunale si chiede dunque se il regime sanzionatorio francese sia compatibile con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 2008/481 che prevede, fra l’altro, che le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali in materia di verifica precontrattuale della solvibilità del debitore debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Investita di tale questione, la Corte di giustizia ricorda che, conformemente alla direttiva 2008/48, ai fini di una tutela effettiva dei consumatori contro qualsiasi concessione irresponsabile di contratti di credito, il creditore è tenuto, prima di ogni rapporto contrattuale, a verificare la solvibilità del debitore ed è compito degli Stati membri prevedere misure efficaci, proporzionate e dissuasive per sanzionare ogni inadempimento di tale obbligo. La Corte esamina dunque se la severità della sanzione prevista dalla normativa francese (ossia la decadenza dal diritto agli interessi convenzionali) sia adeguata alla gravità della violazione che essa reprime e, in particolare, se essa comporti un effetto realmente dissuasivo. A tal riguardo, la Corte dichiara che, nel caso in cui il capitale ancora dovuto sia immediatamente esigibile a causa dell’inadempimento del debitore, il giudice del rinvio deve raffrontare gli importi che il creditore avrebbe riscosso nell’ipotesi in cui avesse osservato il suo obbligo di valutazione precontrattuale con quelli che riscuoterebbe in applicazione della sanzione. Qualora il giudice del rinvio dovesse constatare che l’applicazione della sanzione può conferire un beneficio al creditore, ne discenderebbe che il regime sanzionatorio in esame non garantisce un effetto realmente dissuasivo. Peraltro, la Corte precisa che la sanzione non può essere considerata realmente dissuasiva se gli importi che possono essere riscossi dal creditore in seguito all’applicazione della sanzione non sono notevolmente inferiori a quelli di cui potrebbe beneficiare in caso di osservanza del suo obbligo. Qualora la sanzione della decadenza dagli interessi fosse mitigata ovvero puramente e semplicemente azzerata, la sanzione non presenterebbe un carattere realmente dissuasivo, in violazione delle disposizioni della direttiva 2008/48. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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