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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA FACOLTÀ DI UTILIZZARE LA LINGUA TEDESCA DINANZI AI GIUDICI CIVILI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO NON DEVE ESSERE RISERVATA AI SOLI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN TALE REGIONE AL CONTRARIO, TALE FACOLTÀ DEVE ESSERE CONCESSA A QUALSIASI CITTADINO DELL´UNIONE

 
   
  Lussemburgo, 1 aprile 2014 - L´uso dell´italiano è obbligatorio dinanzi ai giudici civili italiani. Qualsiasi atto redatto in un´altra lingua è nullo. Esiste tuttavia una deroga per gli organi giurisdizionali della provincia di Bolzano: i cittadini italiani che risiedono in tale provincia possono utilizzare il tedesco. Tale deroga è diretta a tutelare la minoranza etnica e culturale germanofona della provincia di Bolzano. Il Landesgericht Bozen (Tribunale di Bolzano) chiede alla Corte di giustizia se il diritto dell´Unione osti a che la facoltà di usare il tedesco dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano sia riservata ai soli cittadini italiani residenti in tale provincia. Deve risolvere una controversia in cui una sciatrice tedesca1 si è ferita su una pista situata nella provincia di Bolzano e chiede il risarcimento danni alla sciatrice ceca2 ritenuta responsabile dell´incidente. Poiché l´atto di citazione e la comparsa di risposta sono stati redatti in lingua tedesca, il Landesgericht Bozen, in virtù della normativa italiana, dovrebbe dichiarare nulli detti atti. Tuttavia, esso nutre dubbi sulla compatibilità di una tale nullità con il diritto dell´Unione. Con la sua sentenza, la Corte risponde che il diritto dell´Unione (più precisamente il divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e la libera circolazione garantita ai cittadini dell´Unione) osta ad una normativa nazionale che, nei processi civili pendenti dinanzi ai giudici di un ente locale determinato dello Stato membro in questione, riconosce il diritto di utilizzare una lingua non ufficiale solo ai cittadini di quest’ultimo Stato residenti in detto ente locale. La Corte ricorda che essa ha già risposto in senso affermativo a tale questione per quanto riguarda i procedimenti penali celebrati dinanzi ai giudici della provincia di Bolzano3. Secondo la Corte le considerazioni che l´hanno condotta a detto risultato si applicano a qualsiasi procedimento giurisdizionale che si svolga nell’ambito dell´ente locale interessato, compresi i processi civili. Nessuno degli argomenti dedotti dal governo italiano può giustificare la normativa. Quanto all´argomento secondo cui il procedimento verrebbe appesantito se i cittadini dell´Unione potessero servirsi del tedesco, la Corte rileva che, secondo le informazioni fornite dal Landesgericht Bozen, i giudici della provincia di Bolzano sono in grado di celebrare i processi indifferentemente in italiano e/o in tedesco. Quanto ai costi supplementari che deriverebbero all´Italia dall´applicazione di tale regime linguistico ai cittadini dell´Unione, la Corte ricorda che motivi di natura puramente economica non possono giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal diritto dell’Unione. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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