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Notiziario Marketpress di Martedì 01 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NELL’INTESA SUL MERCATO EUROPEO DI VETRO PER AUTOMOBILI, IL TRIBUNALE RIDUCE L’AMMENDA IRROGATA AL GRUPPO SAINT-GOBAIN DA EUR 880 A EUR 715 MILIONI

 
   
   Lussemburgo, 31 marzo 2014 - Con decisione del 12 novembre 2008, la Commissione ha dichiarato che varie imprese, fra cui più controllate del gruppo Saint-gobain (la «Saint-gobain») e la loro società capogruppo (la «Compagnie») 1 avevano violato il diritto della concorrenza dell’Unione partecipando, durante vari periodi, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali nel settore del vetro per automobili nello Spazio economico europeo (See). L’accordo consisteva in una ripartizione delle forniture di vetro per automobili fra i partecipanti in modo da garantire la stabilità delle quote di mercato a ciascuno di essi. Per avervi partecipato tra il 10 marzo 1998 e l’11 marzo 2003, alla Saint-gobain e alla Compagnie è stata irrogata congiuntamente e solidalmente un’ammenda di Eur 880 milioni. La Saint-gobain e la Compagnie hanno quindi adito il Tribunale per ottenere l’annullamento di detta decisione. Nei loro ricorsi la Saint-gobain e la Compagnie addebitano alla Commissione, fra l’altro, di avere aumentato del 60% l’importo dell’ammenda loro inflitta congiuntamente e solidalmente. La Commissione, ha considerato, infatti, che la Saint-gobain si è resa colpevole di recidiva, in quanto aveva costituito oggetto di decisioni della Commissione per violazioni simili nel 1984 e 1988 2. Tuttavia, il Tribunale ricorda che, per poter prendere in considerazione la circostanza aggravante della recidiva, occorre che le varie infrazioni siano state commesse dalla stessa impresa. Poiché la decisione del 1988 riguardava una controllata della Compagnie diversa da quelle di cui trattasi nella fattispecie e la Compagnie non era destinataria di detta decisione, la Saint-gobain e la Compagnie non avrebbero dovuto, secondo il Tribunale, essere considerate responsabili di una violazione precedente per la quale esse non sono state sanzionate dalla Commissione e nell’ambito dell’accertamento della quale esse non sono state in grado di presentare i loro argomenti al fine di contestare l’eventuale esistenza di un’unità economica con l’una o l’altra società destinataria della decisione precedente. Al riguardo, il Tribunale sottolinea che un periodo potenzialmente lungo trascorso dall’adozione di una decisione precedente è tale da rendere molto difficile e persino impossibile la contestazione da parte della società capogruppo non solo dell’esistenza di tale unità economica, ma anche, se del caso, degli elementi costitutivi dell’infrazione. Il Tribunale conferma quindi la recidiva soltanto con riguardo alla decisione del 1984 3. La Saint-gobain e la Compagnie sostengono tuttavia che un lasso di tempo di oltre dieci anni trascorso fra i precedenti accertamenti di infrazione e la recidiva del comportamento lesivo non configura una situazione di recidiva. Il Tribunale ricorda che il principio di proporzionalità richiede che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi ed un precedente inadempimento delle regole di concorrenza sia preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a liberarsi da tali regole. Il Tribunale rileva che nella fattispecie è trascorso un periodo di quasi quattordici anni tra la decisione del 1984 e l’anno durante il quale l’infrazione sanzionata è iniziata.Tuttavia, tenuto conto dell’identità dei poli di attività cui si riferisce l’infrazione, nonché della somiglianza delle intese, il Tribunale considera che, nonostante tale lasso di tempo, la Commissione ha potuto constatare la recidiva senza violare il principio di proporzionalità. Poiché nella decisione impugnata l’aumento del 60% dell’importo di base dell’ammenda era giustificato con riguardo alle decisioni del 1984 e 1988 e solo la prima di dette decisioni può essere considerata ai fini della recidiva, il Tribunale considera infine che la ripetizione del comportamento lesivo della Saint-gobain e della Compagnie presenta una gravità minore di quella considerata dalla Commissione. Il Tribunale decide quindi di ridurre la percentuale dell’aumento dell’ammenda per recidiva del 30%, con la conseguenza che l’ammenda irrogata congiuntamente e solidalmente alla Saint-gobain e alla Compagnie è ormai fissata a Eur 715 milioni. Importante: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un´impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte. Importante: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l´atto viene annullato. L´istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.  
   
 

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