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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA IL PARZIALE ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI AIUTI CONCESSI ALLA ING A CAUSA DELLA CRISI FINANZIARIA

 
   
  Lussemburgo, 7 aprile 2014 - La Ing Groep Nv è un´istituzione finanziaria con sede sociale ad Amsterdam (Paesi Bassi). A causa della crisi finanziaria mondiale iniziata nel 2007, i Paesi Bassi hanno adottato misure di aiuto a favore della Ing. In tal contesto il capitale della Ing è stato aumentato mediante la costituzione di un miliardo di titoli, che non concedevano diritto di voto né diritto a dividendi e che erano interamente sottoscritti dai Paesi Bassi ad un prezzo di emissione di Eur 10 per titolo. Tali titoli hanno permesso alla Ing di aumentare il suo capitale di base di Eur 10 miliardi. Inoltre uno scambio di flusso di cassa aveva ad oggetto, come seconda misura di aiuto, attivi deteriorati riguardanti un portafoglio di titoli garantiti da crediti ipotecari residenziali concessi negli Stati Uniti, il cui valore era considerevolmente diminuito. Nel 2008 e nel 2009 tali misure d´aiuto sono state provvisoriamente autorizzate dalla Commissione, in attesa della presentazione di un piano di ristrutturazione da parte delle autorità olandesi. Il 12 maggio 2009 detto piano è stato presentato alla Commissione. Dopo diversi mesi di discussione tra le autorità olandesi e la Commissione, il 22 ottobre 2009, è stato presentato un piano di ristrutturazione rivisto, che includeva segnatamente una modifica delle condizioni di rimborso dell´apporto di capitale. Il 18 novembre 2009 la Commissione ha adottato la decisione controversa . Pur dichiarando che il piano di ristrutturazione era compatibile con il mercato comune, la Commissione ha ritenuto che la modifica delle condizioni di rimborso comportasse «un aiuto aggiuntivo dell´ordine di Eur 2 miliardi». Il 28 gennaio 2010 i Paesi Bassi e la Ing hanno proposto taluni ricorsi dinanzi al Tribunale. Nella sua sentenza del 2 marzo 2012 , il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione controversa, considerando in particolare che la Commissione fosse tenuta ad esaminare la razionalità economica della modifica delle condizioni di rimborso alla luce del criterio dell´investitore privato. Per determinare il vantaggio concesso in caso di apporto di capitale, tale criterio implica che si prenda in considerazione la differenza tra le condizioni alle quali lo Stato ha concesso l´apporto e le condizioni alle quali lo avrebbe concesso un investitore privato. L´11 maggio 2012 la Commissione ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia . Nella sua sentenza odierna la Corte respinge integralmente l’impugnazione. La Commissione, pur ricordando che è appropriato applicare il criterio dell´investitore privato al comportamento delle pubbliche autorità soltanto qualora queste ultime si trovino in una posizione paragonabile a quella nella quale potrebbero trovarsi degli operatori privati, sostiene che nessun investitore privato avrebbe in alcun modo potuto trovarsi in una situazione che gli avrebbe consentito di fornire un aiuto di Stato alla Ing. La Corte respinge tale argomento e ricorda che il criterio dell´investitore privato figura tra gli elementi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per dimostrare l´esistenza di un aiuto. Di conseguenza, qualora risulti che il criterio dell´investitore privato è applicabile, spetta alla Commissione chiedere allo Stato membro interessato di fornirle tutte le informazioni pertinenti che le consentano di verificare se ne ricorrono le condizioni di applicabilità e di applicazione. La Corte precisa, in tal contesto, che è determinante la questione se la modifica delle condizioni di rimborso dell´apporto di capitale obbedisca a un criterio di razionalità economica, in modo che un investitore privato possa anche essere in grado di accettare siffatta modifica, segnatamente aumentando le prospettive di ottenere il rimborso di detto apporto. La Commissione fa del pari valere che, anche supponendo che essa abbia avuto torto a considerare le condizioni di rimborso modificate come aiuto di Stato o a quantificare l´importo dell´aiuto nel modo contemplato nella decisione controversa, il Tribunale non era legittimato ad annullare integralmente la parte della decisione a ciò relativa. Essa ritiene che tale annullamento violi il principio di proporzionalità, dato che la decisione controversa non distingue tra i diversi elementi dell´aiuto e che la qualificazione d´aiuto di Stato relativa all´apporto di capitale e alla misura degli attivi deteriorati non è stata contestata dal Tribunale. La Corte respinge anche questo argomento. Infatti, il Tribunale ha dimostrato al riguardo che l´aiuto di Eur 17 miliardi previsto nella decisione controversa si suddivideva nel modo seguente: 1) apporto di capitale (Eur 10 miliardi); 2) modifica delle condizioni di rimborso (circa Eur 2 miliardi) e 3) misura relativa agli attivi deteriorati (Eur 5 miliardi). Il Tribunale ha pertanto giustamente considerato che l´aiuto aggiuntivo, cioè quello che corrisponde alla modifica delle condizioni di rimborso, è un elemento costitutivo dell´«aiuto alla ristrutturazione». Del pari, la Corte respinge tutti gli altri motivi dedotti dalla Commissione, in particolare i motivi riguardanti l´analisi in fatto svolta dal Tribunale, il fatto che la Commissione non fosse in grado di sottoporre a condizione gli impegni assunti dai Paesi Bassi e dalla Ing o ancora il fatto che il Tribunale abbia illegittimamente ampliato l´ambito d´applicazione del ricorso dinanzi ad esso proposto. Importante: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l´impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.  
   
 

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