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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: GLI STATI MEMBRI SONO TENUTI A PROPORRE IL DECLASSAMENTO DI UN SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA, QUALORA QUESTO SIA DIVENUTO IRRIMEDIABILMENTE INIDONEO A CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA «HABITAT» IL PERMANERE DELLE RESTRIZIONI ALL’UTILIZZO DI UN SITO POTREBBE VIOLARE IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

 
   
  Lussemburgo, 7 aprile 2014 - La direttiva «Habitat» ha creato la più grande rete ecologica del mondo, «Natura 2000». Questa rete è formata da zone speciali di conservazione («Zsc») individuate sulla base dei siti di importanza comunitaria («Sic») stabiliti dalla Commissione d’accordo con gli Stati membri. La società Cascina Tre Pini è proprietaria di un terreno incluso nel sito denominato «Brughiera del Dosso», ubicato nel territorio del Comune di Somma Lombardo, a breve distanza dall’aeroporto di Milano Malpensa, in Lombardia. Nel 2002 tale sito è stato ricompreso nel Parco Naturale della Valle del Ticino istituito con legge della Regione Lombardia. Con decisione della Commissione, nel 2004 detto sito è stato inserito nell’elenco dei Sic, conformemente alla direttiva «Habitat». Nel frattempo, nell’ambito di un piano di riassetto dell’area di Malpensa, una legge della Regione Lombardia del 1999 aveva stabilito di ampliare l’aeroporto di Milano-malpensa e di destinare aree ricadenti nel territorio del Comune di Somma Lombardo ad opere di trasformazione di natura commerciale e industriale. Sin dal 2005, la società Cascina ha chiesto all’ente gestore del sito di adottare misure al fine di impedirne il degrado ambientale. Non avendo ricevuto risposta, nel 2006 la società Cascina ha presentato al Ministero italiano dell’ambiente un’istanza fondata sulla direttiva «Habitat» e sulla legislazione italiana corrispondente. Con tale istanza, la società Cascina intimava al Ministero di procedere a riperimetrare o a declassare il sito, sostenendo che i presupposti per identificarlo quale Sic erano venuti meno. L’interesse della società Cascina discendeva dalla circostanza che il diritto di proprietà sul suo terreno era stato conformato dalla disciplina vincolistica del Sic, che impediva di modificare la destinazione dei terreni, come invece previsto dal piano di riassetto dell’area Malpensa. Tanto il Ministero quanto la Regione Lombardia, successivamente adita, hanno rifiutato di pronunciarsi sull’istanza. La questione è arrivata dinanzi al Consiglio di Stato che, a sua volta, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva «Habitat» autorizzi lo Stato interessato a rivedere l’elenco dei Sic in via sostitutiva rispetto alle Regioni e se tale potere di revisione possa esercitarsi non solo su iniziativa dell’autorità amministrativa, ma anche su istanza di privati il cui terreno sia compreso in un Sic. Nella sua sentenza odierna, la Corte, dopo aver ricordato la procedura prevista dalla direttiva ai fini dell’iscrizione di un sito nell’elenco dei Sic , rileva che, sebbene nessuna disposizione preveda esplicitamente il declassamento di un Sic, la direttiva consente il declassamento di una Zsc qualora ciò sia giustificato dall’evoluzione naturale dell’area. Poiché tutti i Sic devono essere designati quali Zsc dagli Stati membri, il declassamento di una Zsc implica necessariamente il declassamento di un Sic. In assenza di disposizioni particolari, tale declassamento deve effettuarsi secondo la medesima procedura seguita per l’iscrizione del sito nell’elenco. Qualora gli esiti della sorveglianza che lo Stato membro interessato assicura mostrino che i criteri fissati dalla direttiva non possono più essere rispettati e che un Sic non è definitivamente più in grado di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della direttiva, non vi sono più ragioni che giustifichino che tale Sic resti soggetto alle prescrizioni della direttiva, cosicché lo Stato in questione è tenuto a proporne il declassamento alla Commissione. Ove uno Stato si astenesse dal proporre il declassamento, potrebbe continuare a far uso, per la gestione del sito, di risorse inutili alla conservazione degli habitat naturali e delle specie. Inoltre, il permanere nella rete Natura 2000 di siti che, definitivamente, non contribuiscono più alla realizzazione dei summenzionati obiettivi non sarebbe conforme ai requisiti di qualità della rete. In sostanza, finché il sito corrisponde, per le sue qualità, ai presupposti che hanno consentito la sua classificazione, le restrizioni al diritto di proprietà sono giustificate dall’obiettivo di protezione dell’ambiente. Se dette qualità vengono meno definitivamente e se il degrado rende il sito irrimediabilmente inidoneo ad assicurare la conservazione degli habitat naturali e delle specie, il permanere delle restrizioni all’utilizzo del sito potrebbe condurre ad una violazione del diritto di proprietà. La Corte precisa però che la semplice allegazione dell’esistenza di un degrado ambientale di un Sic, effettuata dal proprietario di un terreno compreso in esso, non è sufficiente, di per sé, a comportarne il declassamento. Allo stesso modo, neppure l’inadempimento, da parte di uno Stato membro, dell’obbligo di tutela del sito giustifica necessariamente il declassamento dello stesso. Inoltre, la direttiva non fa riferimento alla ripartizione delle competenze interne. Al contrario, vincolando gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, essa lascia agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi. Pertanto, il diritto dell’Unione non esige che la competenza attribuita ad enti locali territoriali sia integrata da una competenza sussidiaria dello Stato, purché il complesso delle misure nazionali sia sufficientemente efficace per consentire un’applicazione corretta delle prescrizioni della direttiva. La Corte dichiara pertanto che le autorità nazionali competenti sono tenute, su istanza del proprietario di un terreno incluso in un Sic, a proporre alla Commissione il declassamento del Sic, qualora quest’ultimo, a seguito del degrado ambientale e malgrado il rispetto della direttiva, non contribuisca definitivamente più alla conservazione degli habitat naturali e delle specie. Il diritto dell’Unione ammette una normativa nazionale che attribuisca la competenza a proporre l’adattamento dell’elenco dei Sic soltanto agli enti locali territoriali (e non allo Stato), purché l’applicazione corretta della direttiva sia garantita. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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