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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA : CTP – COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI SPA/REGIONE CAMPANIA E.A. (DOMANDA DI SOPPRESSIONE DELL’OBBLIGO DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO DI PASSEGGERI)

 
   
  Lussemburgo, 7 aprile 2014 - La Ctp fornisce servizi di trasporto pubblico locale nella provincia di Napoli. Ha chiesto alla Regione Campania e alla Provincia di Napoli la compensazione per lo svantaggio economico che riteneva di aver subito a motivo della prestazione di detti servizi. Le domande sono state respinte. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha inoltre respinto i ricorsi, considerando che, ai sensi del regolamento n. 1191/69 sui servizi pubblici di trasporto passeggeri, il diritto alla compensazione sorge solo qualora un’azienda di trasporto abbia previamente chiesto la soppressione dell’obbligo di servizio pubblico al quale è assoggettata, e unicamente ove le autorità competenti abbiano respinto detta domanda. Il Consiglio di Stato ha, in ultimo grado, chiesto alla Corte se il regolamento n. 1191/69 fa nascere il diritto alla compensazione per gli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico, solo in seguito alla domanda di soppressione di detto obbligo da parte dell’azienda e alla decisione di mantenimento o di soppressione da parte delle autorità competenti. Nella sua sentenza odierna, la Corte ricorda innanzitutto che, ai sensi del regolamento n. 1191/69, una compensazione è concessa solo se le imprese chiedono la soppressione di tale obbligo e se le autorità competenti decidono di mantenerlo o di sopprimerlo a termine (due requisiti cumulativi). Nella sua versione originaria, il regolamento n. 1191/69 consentiva agli Stati membri di imporre nuovi obblighi di servizio pubblico, ma gli imponeva di concedere una compensazione degli oneri. L’obbligo di chiedere la soppressione al fine di far sorgere il diritto alla compensazione, era applicabile esclusivamente agli obblighi sorti precedentemente alla sua entrata in vigore, mentre tale diritto alla compensazione sorgeva a pieno titolo per gli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente. Il regolamento n. 1893/91 prevede attualmente la conclusione di contratti di servizio pubblico. La Corte dichiara che nessun elemento consente di concludere nel senso che il regolamento n. 1893/91 abbia modificato il regime applicabile agli obblighi di servizio pubblico sorti successivamente all’entrata in vigore del regolamento n. 1191/69. Al contrario, gli Stati membri non solo possono fissare le modalità dei servizi pubblici nel settore del trasporto, ma continuano ad avere la possibilità di mantenere o di imporre taluni obblighi di servizio pubblico. Quanto agli obblighi venuti in essere precedentemente all’entrata in vigore del regolamento 1191/69, il diritto alla compensazione è subordinato alla presentazione di una domanda di soppressione nonché alla decisione di mantenimento o di soppressione a termine da parte delle autorità competenti. Per contro, per gli obblighi di servizio pubblico venuti in essere successivamente a tale data, il sorgere di un tale diritto alla compensazione non è subordinato a queste stesse condizioni. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.  
   
 

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