|
|
|
 |
  |
 |
|
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 09 Aprile 2014 |
|
|
  |
|
|
GIUSTIZIA EUROPEA: PONENDO ANTICIPATAMENTE FINE AL MANDATO DEL COMMISSARIO INCARICATO DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, L’UNGHERIA HA VIOLATO IL DIRITTO DELL’UNIONE
|
|
|
 |
|
|
Lussemburgo, 9 aprile 2014 - In forza della direttiva sulla protezione dei dati personali gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di sorvegliare, nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni della direttiva stessa. Tali autorità sono pienamente indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Fino al 2012, in Ungheria le funzioni attribuite dalla direttiva alle citate autorità di controllo erano esercitate dal commissario per la protezione dei dati. Il 29 settembre 2008, il sig. András Jóri è stato nominato commissario per la protezione dei dati per una durata di sei anni. Con effetto al 1° gennaio 2012, tuttavia, il Parlamento ungherese ha deciso di riformare il sistema di protezione dei dati e di istituire un’autorità nazionale incaricata della protezione dei dati e della libertà di informazione in sostituzione della funzione di commissario. Il sig. Jóri ha, pertanto, dovuto lasciare il suo incarico prima della scadenza e cedere il posto al sig. Attila Péterfalvi, che è stato nominato presidente dell’autorità per un periodo di nove anni. Ritenendo che la cessazione anticipata del mandato del sig. Jóri violi la direttiva (la quale impone, infatti, il rispetto dell’indipendenza delle autorità incaricate di controllare la protezione dei dati personali), la Commissione ha proposto un ricorso per inadempimento nei confronti dell’Ungheria dinanzi alla Corte di giustizia. Il Garante europeo della protezione dei dati è intervenuto nel procedimento a sostegno della Commissione. Nella sentenza odierna, la Corte ricorda che le autorità di controllo istituite conformemente alla direttiva devono poter svolgere le proprie funzioni senza subire influenze esterne. Tale requisito implica, da un lato, che esse non siano vincolate da alcuna istruzione nell’esercizio delle loro funzioni e, dall’altro, che le loro decisioni siano adottate senza alcuna influenza politica, dovendo evitarsi anche solo il rischio di una tale influenza. Orbene, consentire a uno Stato membro di porre fine al mandato di un’autorità di controllo prima della sua scadenza, senza rispettare le norme e le garanzie prestabilite a tal fine dalla legislazione applicabile , potrebbe indurre tale autorità a una forma di obbedienza al potere politico. Di conseguenza, l’indipendenza dell’autorità di controllo include necessariamente l’obbligo di rispettare la durata del mandato conferito a tale autorità e di porvi fine unicamente nel rispetto della normativa applicabile. Tale interpretazione è peraltro avvalorata dalle norme sulla cessazione del mandato del Garante europeo della protezione dei dati. Il mandato del Garante può, infatti, cessare anticipatamente solo per motivi gravi e oggettivamente verificabili. A tale proposito, la Corte osserva che la normativa ungherese in vigore anteriormente al 1° gennaio 2012 prevedeva anch’essa motivi di tale tenore per giustificare una cessazione anticipata del mandato del commissario per la protezione dei dati. La Corte rileva, tuttavia, che il mandato del sig. Jóri non è cessato per uno di tali motivi. In tali condizioni, la Corte dichiara che, ponendo anticipatamente fine al mandato dell’autorità di controllo della protezione dei dati personali, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi cui è tenuta in forza della direttiva. Importante: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio. La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza. |
|
|
|
|
|
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|