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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Aprile 2014 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L’IMPORTO DEL PRELIEVO DOVUTO PER LA REALIZZAZIONE DI COPIE PRIVATE DI UN’OPERA PROTETTA NON PUÒ TENER CONTO DELLE RIPRODUZIONI ILLEGALI
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Lussemburgo, 14 aprile 2014 - La direttiva sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore consente agli Stati membri di prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione dei titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi, di modo che possano essere realizzate copie per uso privato («eccezione per copia privata»). Essa prevede inoltre che gli Stati membri che optino per l’introduzione, nel loro ordinamento interno, di siffatta eccezione sono tenuti a prevedere la corresponsione di un «equo compenso» a favore dei titolari dei diritti d’autore, al fine di indennizzarli adeguatamente per l’utilizzo delle loro opere o di altri materiali protetti. L’aci Adam e a. Sono importatori e/o fabbricanti di supporti informatici vergini, come Cd e Cd Rom registrabili. Ai sensi della normativa olandese, tali società devono versare il prelievo per copia privata ad una fondazione, la Stichting de Thuiskopie. L’importo di tale prelievo è stabilito da un’altra fondazione, la «Sont». L’aci Adam e a. Ritengono che, al momento della fissazione dell’importo del prelievo, la Sont non avrebbe dovuto tener conto del pregiudizio eventualmente derivante ai titolari di diritti d’autore a causa delle copie effettuate a partire da una fonte illegale. In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione dei Paesi Bassi) ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia. Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare una normativa che consenta, tra l’altro, la realizzazione di copie private a partire da una fonte illegale, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. Allo stesso modo, la diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti d’autore e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente. Pertanto la Corte statuisce che non può essere tollerata una normativa nazionale che non distingua in alcun modo tra le copie private realizzate a partire da fonti legali e quelle realizzate a partire da fonti contraffatte o riprodotte abusivamente. Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o delle altre transazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicata la normale utilizzazione delle medesime. D’altra parte, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari di diritti d’autore. Private garantirne la corretta applicazione e limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti. Orbene, una normativa nazionale che non fa distinzione tra le copie private legali e quelle illegali non garantisce una corretta applicazione dell’eccezione per copia privata. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non rimette in discussione tale constatazione. Inoltre il sistema di prelievo deve mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori (in quanto beneficiari dell’equo compenso) e quelli degli utenti dei materiali protetti. Orbene, un sistema di prelievo per copia privata che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, a seconda del carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale una copia privata è stata realizzata non rispetta tale giusto equilibrio. In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai beneficiari, sarebbe infatti calcolato, secondo la Corte, in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuoterebbe quindi sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private. In tal modo, tutti gli utenti sarebbero indirettamente penalizzati, dato che contribuirebbero necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale. Di conseguenza, gli utenti sarebbero indotti a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare copie private. Importante: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell´ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile. |
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