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Notiziario Marketpress di Martedì 15 Aprile 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ESONERANDO DALL’ACCISA LA PRODUZIONE PRIVATA DI ACQUAVITE IN PICCOLI QUANTITATIVI, L’UNGHERIA HA VIOLATO IL DIRITTO DELL’UNIONE

 
   
  Lussemburgo - Il diritto dell’Unione obbliga gli Stati membri ad applicare all’alcol etilico un’accisa il cui importo minimo ammonta, per le bevande alcoliche diverse dal vino e dalla birra, a 550 euro per ettolitro d’alcol puro. Tuttavia, l’Ungheria è autorizzata ad applicare un’aliquota d’accisa ridotta all’alcol prodotto dalle distillerie utilizzando frutta fornita dai frutticoltori e destinato al consumo personale di questi ultimi. L’aliquota d’accisa preferenziale non può peraltro essere inferiore al 50% dell’aliquota nazionale normale dell’accisa sull’alcol. Inoltre, la sua applicazione è limitata a 50 litri di alcol per anno e per nucleo familiare di frutticoltori. Ritenendo che l’Ungheria non abbia rispettato le regole dell’Unione relative alle accise sulle bevande alcoliche, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento dinanzi alla Corte di giustizia. Infatti, l’accisa sull’acquavite prodotta in una distilleria per conto di un frutticultore è fissata, in tale paese, a 0 Huf fino a un massimo di 50 litri per anno, il che equivale ad un’esenzione totale. Inoltre, l’acquavite prodotta da un privato nella propria distilleria è esentata dall’accisa fino a un volume annuale massimo di 50 litri, qualora sia destinata al consumo personale del nucleo familiare. Nella sua sentenza odierna, la Corte rileva che la direttiva relativa alle accise sulle bevande alcoliche determina le ipotesi in cui queste possono essere esentate dall’accisa o possono essere applicate aliquote di accisa ridotte. La direttiva non autorizza quindi gli Stati membri a introdurre norme preferenziali la cui portata vada al di là di quanto consentito dal legislatore europeo. La Corte constata inoltre che la normativa ungherese che prevede, fino a un massimo di 50 litri per anno, un’esenzione totale dell’acquavite prodotta utilizzando frutti forniti dai frutticoltori supera la riduzione massima pari al 50% consentita, per l’Ungheria, dalla direttiva. Del pari, le norme nazionali che esentano dall’accisa l’acquavite prodotta dai privati sono contrarie alla direttiva, atteso che quest’ultima non prevede una siffatta eccezione all’aliquota normale. La Corte dichiara pertanto che l’Ungheria non ha ottemperato agli obblighi ad essa incombenti in forza della normativa dell’Unione relativa alle accise sulle bevande alcoliche. Importante: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione.  
   
 

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