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Notiziario Marketpress di Martedì 15 Aprile 2014
 
   
  ABUSI DI MERCATO: L’UNIONE EUROPEA ADOTTA SANZIONI PENALI PER TUTELARE L’INTEGRITÀ DEL MERCATO

 
   
  Bruxelles, 15 aprile 2014 - La Commissione europea si rallegra dell’adozione formale da parte del Consiglio della proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (Ip/11/1217) e della sua proposta di direttiva relativa a sanzioni penali per gli abusi di mercato (Ip/11/1218). L’adozione, avvenuta in data odierna, fa seguito alla votazione della sessione plenaria del Parlamento europeo a favore del regolamento del 10 settembre 2013 (Memo/13/774) e della direttiva del 4 febbraio 2014 (Memo/14/77). Viviane Reding, Vicepresidente della Commissione e Commissaria per la Giustizia, e Michel Barnier, Commissario per il Mercato interno e i servizi, hanno dichiarato: “L’adozione odierna del regolamento e della direttiva rappresenta un messaggio forte di “tolleranza zero” nei confronti di coloro che abusano delle informazioni privilegiate in loro possesso cercando di manipolare il mercato. Dimostra l’impegno dell’Europa nel tutelare l’integrità dei suoi mercati finanziari e scoraggiare i criminali che vogliono arricchirsi manipolando deliberatamente le informazioni. Le autorità amministrative disporranno ora di maggiori poteri per indagare sugli abusi di mercato e imporre sanzioni, per milioni di euro, mentre i colpevoli di abusi di mercato saranno scoraggiati grazie alla prospettiva di essere incarcerati in uno degli Stati membri dell’Unione. Ora dobbiamo passare dalle leggi all’azione: gli Stati membri devono attuare rapidamente le nuove norme in modo che i criminali non possano più nascondersi in nessun luogo in Europa.” Prossime tappe: dopo che i Presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio hanno firmato il regolamento e la direttiva e dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, prevista per giugno, ci sarà un periodo di 24 mesi per l’adozione delle misure di esecuzione relative al regolamento da parte della Commissione e per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale da parte degli Stati membri. L’adozione del regolamento implica quanto segue: le norme esistenti in materia di abusi di mercato saranno ampliate al fine di includere gli abusi sulle piattaforme elettroniche di negoziazione, la cui diffusione è aumentata negli ultimi anni; saranno chiaramente proibite strategie scorrette attuate mediante negoziazioni ad alta frequenza; chiunque manipoli parametri quali il tasso Libor sarà colpevole di abusi di mercato e incorrerà in ammende salate; saranno proibiti gli abusi di mercato nei mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati e sarà rinforzata la collaborazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari e delle merci; l’effetto deterrente della legislazione sarà maggiore rispetto a oggi grazie alla possibilità di imporre sanzioni pari a importi fino a tre volte superiori ai profitti ottenuti mediante gli abusi di mercato o almeno pari al 15% del volume d’affari per le imprese. Gli Stati membri possono decidere se andare al di là di tale minimo. L’adozione della direttiva implica: definizioni comuni a livello di Ue di reati di abuso di mercato quali l’abuso di informazioni privilegiate, la divulgazione illecita di informazioni e la manipolazione del mercato; un complesso comune di sanzioni penali, sia pecuniarie che detentive (reclusione di almeno quattro anni in caso di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato e di almeno due anni in caso di divulgazione illecita di informazioni privilegiate; la responsabilità delle persone giuridiche (società) in caso di abusi di mercato; la necessità per gli Stati membri di stabilire la competenza giurisdizionale per tali reati quando questi sono perpetrati sul loro territorio o quando l’autore è un loro cittadino; la necessità per gli Stati membri di fare in modo che le autorità giudiziarie e di polizia che si occupano di questi casi estremamente complessi ricevano una formazione adeguata.  
   
 

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