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Notiziario Marketpress di Mercoledì 07 Maggio 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE ANNULLA LA DIRETTIVA SULLO SCAMBIO TRANSFRONTALIERO DI INFORMAZIONI SULLE INFRAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE GLI EFFETTI DELLA DIRETTIVA, TUTTAVIA, SONO MANTENUTI PER IL TERMINE MASSIMO DI UN ANNO

 
   
  Lussemburgo, 7 maggio 2014 - Il 19 marzo 2008 la Commissione ha presentato al Parlamento e al Consiglio una proposta di direttiva mirante, sostanzialmente, a facilitare lo scambio di informazioni relative a determinati infrazioni stradali nonché all’esecuzione transfrontaliera delle sanzioni collegate a queste ultime. Questa proposta era basata sulla competenza dell’Unione in materia di sicurezza dei trasporti1. Il 25 ottobre 2011 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2011/822, stabilendo tuttavia come fondamento giuridico la competenza dell’Unione nell’ambito della cooperazione di polizia3. Poiché riteneva che la direttiva fosse stata adottata su un fondamento giuridico errato, la Commissione ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi alla Corte di giustizia. La direttiva istituisce, tra gli Stati membri, una procedura di scambio di informazioni relative ad otto infrazioni stradali (eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare durante la guida). Gli Stati membri possono così accedere, in altri Stati membri, ai dati nazionali sull’immatricolazione dei veicoli in modo da individuare la persona responsabile dell’infrazione. Nella sua odierna sentenza la Corte ricorda che occorre esaminare la finalità nonché il contenuto della direttiva per determinare se quest’ultima potesse essere validamente adottata sul fondamento della cooperazione di polizia. Per quanto concerne la finalità della direttiva, la Corte conclude che lo scopo principale o preponderante della direttiva è il miglioramento della sicurezza stradale: infatti, benché sia vero che la direttiva istituisce un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni relative a talune infrazioni in materia di sicurezza stradale, ciò nondimeno questo sistema è instaurato proprio affinché l’Unione possa perseguire lo scopo di migliorare la sicurezza stradale. Per quanto concerne il contenuto della direttiva, la Corte dichiara che il sistema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri costituisce lo strumento mediante il quale quest’ultima persegue lo scopo di migliorare la sicurezza stradale. Infatti, misure dirette a migliorare la sicurezza stradale rientrano nella politica dei trasporti. La Corte ne conclude che, per quanto concerne sia la sua finalità sia il suo contenuto, la direttiva costituisce una misura atta a migliorare la sicurezza dei trasporti e che essa, pertanto, doveva essere adottata su tale fondamento. La Corte precisa inoltre che la direttiva non si ricollega direttamente agli scopi della cooperazione di polizia, in quanto questi ultimi mirano allo sviluppo di una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, da un lato, nonché alla prevenzione della criminalità, del razzismo e della xenofobia, dall’altro. Avendo deciso pertanto di annullare la direttiva per questi motivi, la Corte esamina gli effetti di quest’annullamento nel tempo, come domandato dalla Commissione. A questo riguardo, la Corte dichiara che, tenuto conto dell’importanza che riveste il perseguimento degli obiettivi cui mira la direttiva in materia di miglioramento della sicurezza stradale, l’annullamento di quest’ultima senza un mantenimento dei suoi effetti potrebbe avere conseguenze negative sulla realizzazione della politica dell’Unione in materia di trasporti. Inoltre, la Corte tiene conto del fatto che il termine per il recepimento della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 7 novembre 2013. Alla luce di ciò, la Corte ritiene che considerazioni importanti di certezza del diritto giustifichino il mantenimento degli effetti della direttiva sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere un anno a partire dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato (ossia, la sicurezza dei trasporti).  
   
 

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