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Notiziario Marketpress di Martedì 10 Giugno 2014
 
   
  LOMBARDIA, INDENNIZZI PER APPLICAZIONE MISURE FITOSANITARIE

 
   
  Milano - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dellŽassessore allŽAgricoltura, una delibera con cui si stabilisce un indennizzo per gli agricoltori, a compensazione dei danni derivanti dallŽapplicazione di misure fitosanitarie per combattere il Tarlo asiatico, il Cancro batterico del Kiwi e il Colpo batterico delle pomacee. Le risorse previste per lŽattuazione del piano di eradicazione, trovano copertura su un apposito fondo del bilancio regionale e ammontano a 930.643 euro per lŽanno 2014. ModalitaŽ Degli Aiuti - "Si tratta di unŽazione concreta, un forte segnale di attenzione per le numerose produzioni agricole e florovivaistiche che rappresentano unŽeccellenza in Lombardia" ha sottolineato lŽassessore lombardo allŽagricoltura. "Il contributo - precisa lŽassessore - è concesso a parziale copertura della perdita subita a causa dellŽapplicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie ed è commisurato al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito, dedotti i costi non sostenuti, a causa della fitopatie, che diversamente sarebbero stati affrontati". EntitaŽ Degli Aiuti - LŽentità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 100% del valore commerciale delle partite/materiale vegetale oggetto di misura ufficiale oppure il 100% del costo sostenuto dallŽimpresa per lŽesecuzione dei trattamenti imposti. Il valore minimo dellŽaiuto erogabile a compensazione del danno è pari a 3.000 euro, in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale, e di 1.500 euro in caso di imposizione di trattamenti adeguati. I Beneficiari - Possono beneficiare degli indennizzi le piccole medie imprese agricole titolari di partita Iva, iscritte presso le Camere di Commercio, che hanno subito perdite economiche derivanti dallŽimposizione allŽazienda di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale relative a Tarlo asiatico, Cancro batterico del Kiwi e Colpo batterico delle pomacee; non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri enti pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati; si impegnano ad eseguire, sulle particelle aziendali interessate dallŽestirpazione, entro il termine di 12 mesi, il reimpianto delle stesse varietà e numero di piante oggetto del provvedimento fitosanitario; il contributo è ridotto al 70 % nel caso in cui, per disposizioni fitosanitarie, non sia possibile effettuare il reimpianto delle specie originarie.  
   
 

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