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Notiziario Marketpress di Lunedì 23 Giugno 2014
 
   
  VALLE D’AOSTA: PRECISAZIONE DELL’ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI IN MERITO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA SANITARIA

 
   
   Aosta, 23 giugno 2014 - L´assessorato della sanità, salute e politiche sociali comunica che l´11 giugno 2014 è stata resa pubblica la sentenza della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge regionale del 15 aprile 2013, n. 13 - Disposizioni per la semplificazione di procedure in materia sanitaria - in merito all’impugnativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel luglio del 2013. La sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge, mentre dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7. Infatti la sentenza non entra nel merito dei contenuti, ma decreta solo che nel caso dell´articolo 5 la Regione ha invaso le competenze dello Stato. L’art. 5 della Lr n. 13/2013 - Determinazioni in materia di polizia veterinaria, aboliva sul territorio regionale alcuni obblighi e adempimenti in materia di polizia veterinaria, obblighi e adempimenti che la comunità scientifica, a vari livelli, da anni riteneva necessario rivedere, in quanto del tutto superati e poco efficaci per prevenire le malattie a carattere infettivo e diffusivo, tutte a carattere non zoonosico, che la legge regionale 13/2013 citava. Infatti la legge regionale non interveniva assolutamente sui controlli delle malattie soggette a profilassi obbligatoria, come tubercolosi e brucellosi bovina. L´erogazione delle prestazioni in argomento rappresentano un sempre più gravoso adempimento, in termini di risorse professionali ed economiche, che va a scapito delle altre attività mirate su importanti progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria a valenza preventiva che devono essere potenziati. Gli studi in materia di misure di prevenzione condotti dalla comunità scientifica internazionale evidenziano come le pratiche di prevenzione devono essere giustificate dalla esistenza di prove che dimostrino la loro efficacia, con l’elaborazione di linee guida e raccomandazioni per la buona pratica clinica (Evidence based medicine). Ad esempio, l’obbligo di denuncia delle malattie indicate dalla legge regionale 13/2013, che veniva abolito, non risulta più attuale, in quanto l’adozione di misure di biosicurezza e di buone prassi operative e igienico-sanitarie sono in grado di contenere da sole la loro diffusione. Le malattie citate di tipo infestivo ed infettivo risultano essere state da anni diagnosticate nella nostra regione e quindi non rivestono più un carattere tale da entrare a far parte di una rete di protezione sanitaria ascrivibile all’applicazione delle restrizioni di polizia veterinaria, ma risultano essere oggetto di controlli sanitari mirati (piani terapeutici/gestionali) quali la profilassi vaccinale, i trattamenti volontari e obbligatori e le buone pratiche apistiche. In merito all´art 7, comma 2, riferito ai requisiti minimi per la protezione dei vitelli, su cui la sentenza ha sancito la competenza della Regione a legiferare, la norma fa seguito a una serie di quesiti sottoposti al Ministero della salute, tesi a considerare la particolare realtà montana locale che prevede la stabulazione dei vitelli nella sola stagione invernale/primaverile con allevamento al pascolo per oltre 5-6 mesi all´anno. Tale comma stabilisce che negli allevamenti di questa tipologia, i due sistemi di allevamento, in gruppo o alla posta fissa, sono equivalenti. Ad avvalorare tale decisione vanno richiamate le risultanze della ricerca sperimentale affidata con deliberazione n. 497 del 22 febbraio 2008 dalla Regione Valle d’Aosta alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco dell’Università di Torino, condotta confrontando tipologie di allevamento in gruppo o alla posta, che non hanno evidenziato nei due gruppi di studio differenze significative in termine di benessere, riguardo ai parametri esaminati. Invece negli altri allevamenti, definiti come allevamenti di animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi detenuti dalla nascita alla macellazione in un luogo chiuso senza possibilità di godere in nessuna fase della loro vita di spazi di libertà da pascolamento e che rientrano nella definizione del comma 1 dello stesso articolo 7, si applicano le misure di benessere previste dal d.Lgs. 126/2011.  
   
 

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