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Notiziario Marketpress di Martedì 08 Luglio 2014
 
   
  IL TRIBUNALE ANNULLA L’ISCRIZIONE DI UN ISTITUTO UNIVERSITARIO NELL’ELENCO DELLE ENTITÀ INTERESSATE DALLE MISURE RESTRITTIVE CONTRO L’IRAN

 
   
  Lussemburgo, 7 luglio 2014 - La Sharif University Technology (Sut) è un istituto d’istruzione superiore e di ricerca situato a Teheran, in Iran. Fondato nel 1966, è specializzato nei campi della tecnologia, dell’ingegneria e delle scienze fisiche. Il Consiglio ha adottato misure restrittive (congelamento dei fondi) nei confronti della Sut per il motivo seguente: «La Sharif University of Technology (…) aiuta entità designate a violare le disposizioni delle sanzioni dell´Onu e dell´Ue nei confronti dell´Iran e sostiene direttamente le attività nucleari sensibili in termini di proliferazione dell´Iran. Da fine 2011 la Sut ha fornito laboratori destinati ad essere usati dall´entità nucleare iraniana Kalaye Electric Company (Kec) designata dall´Onu e dall´Iran Centrifuge Technology Company (Tesa) designata dall´Ue» . La Sut ha chiesto l’annullamento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti colpiti dalle misure. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso di annullamento . Il Tribunale dichiara che il Consiglio ha commesso un errore manifesto di valutazione e che non ha assolto l’onere della prova cui è soggetto. A tal proposito, rileva che un certo numero di documenti giustificanti l’iscrizione della Sut sono stati comunicati alla stessa soltanto dopo la scadenza del termine di ricorso. Inoltre, i documenti comunicati dal Consiglio non contengono alcuna informazione o elemento ulteriori rispetto al contenuto degli atti impugnati (i passaggi omessi in alcuni di essi non riguardano la Sut). Infine, se è vero che il Consiglio ha, a suo giudizio, tenuto conto di altre informazioni contenute in un altro documento riservato separato, il Tribunale rileva che lo Stato membro che ha avanzato la proposta di iscrizione e che ha fornito tali informazioni si oppone alla loro divulgazione, in tutto o in parte. Il Tribunale constata quindi che il Consiglio si trova nell’impossibilità di fornire ulteriori elementi oltre a quelli già noti alla Sut e che non ha addotto alcun elemento che giustifichi l’impossibilità di divulgare le informazioni riservate. I motivi indicati dal Consiglio negli atti impugnati (i soli sui quali il Tribunale può basarsi) non contengono alcun indizio che corrobori le affermazioni del Consiglio: non provano né che la Sut abbia messo a disposizione della Kec e della Tesa dei laboratori né che tali laboratori potrebbero essere in qualche modo utili alle loro attività nucleari. Infine, l’affermazione secondo cui la Sut aiuterebbe le entità Kec e Tesa a violare le misure restrittive adottate contro l’Iran o sosterrebbe in modo diretto le attività nucleari iraniane non è suffragata da alcun elemento. Il Tribunale, tuttavia, limita gli effetti della sua sentenza ad un periodo di due mesi dalla data della pronuncia. Ritiene, infatti, che l’interesse della Sut ad ottenere l’annullamento immediato della sua iscrizione debba essere bilanciato con l’obiettivo di interesse generale perseguito dall’Unione in materia di misure restrittive. Un annullamento immediato permetterebbe alla Sut di riacquisire subito i fondi congelati. Orbene, una nuova iscrizione della Sut non può essere esclusa a priori, giacché il Consiglio ha la possibilità di iscriverla nuovamente sulla base di motivi giuridici sufficientemente fondati. Pertanto è necessario concedere al Consiglio un termine di due mesi per permettergli di rimediare alle irregolarità riscontrate, in particolare fornendo prove sufficienti a sostegno dei motivi di iscrizione della Sut.  
   
 

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