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Notiziario Marketpress di Mercoledì 09 Luglio 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: UNA SOCIETÀ STABILITA IN UNO STATO DEL SEE E PROPRIETARIA DI UNA NAVE BATTENTE BANDIERA DI UN PAESE TERZO PUÒ AVVALERSI DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI QUANDO FORNISCE SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO A PARTIRE DA O VERSO UNO STATO DEL SEE

 
   
  Lussemburgo, 9 luglio 2014 - Il diritto dell´Unione dispone che la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi. Essa si applica anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori dall´Unione nonché alle compagnie di navigazione stabilite fuori dall´Unione e controllate da cittadini di uno Stato membro, a condizione che le navi siano registrate in tale Stato membro conformemente alla legislazione di quest´ultimo . La Fonnship è una società norvegese. Tra il 2001 ed il 2003, essa era proprietaria di una nave battente bandiera panamense, la M/s Sava Star. Tale nave effettuava essenzialmente tragitti tra Stati parti contraenti dell´accordo See. Il suo equipaggio era di nazionalità polacca e russa. La Fonnship era il datore di lavoro di detto equipaggio. Secondo la Fonnship, le retribuzioni dei membri dell´equipaggio erano disciplinate da un contratto collettivo concluso tra la medesima ed un sindacato russo. Mentre la nave era ormeggiata nel porto di Holmsund (Svezia), un´unione sindacale svedese, ritenendo che le retribuzioni dell´equipaggio della Sava Star non fossero eque, ha richiesto, il 26 ottobre 2001, che la Fonnship concludesse un contratto collettivo approvato dall’International Transport Workers’ Federation. Poiché la Fonnship ha respinto detta domanda, sono state avviate azioni sindacali dirette segnatamente a ostacolare lo scarico e il carico della nave. Il 29 ottobre 2001 è stato firmato un contratto collettivo tra la Fonnship e l´unione sindacale svedese nonostante le proteste dei membri dell´equipaggio. La nave ha successivamente potuto lasciare il porto di Holmsund. Il 18 febbraio 2003, la Sava Star era ormeggiata nel porto di Köping (Svezia). A tale data il contratto collettivo del 2001 era giunto a scadenza. Dopo l´avvio di azioni sindacali di un´altra unione sindacale svedese è stato concluso un nuovo contratto collettivo, malgrado le proteste dei membri dell´equipaggio. La nave ha potuto successivamente lasciare il porto. La Fonnship ha citato le unioni sindacali dinanzi all’Arbetsdomstolen (tribunale del lavoro, Svezia) affinché queste ultime venissero condannate a rimborsarle il danno economico causato dalla perturbazione della prestazione dei suoi servizi dovuta alle due azioni sindacali. Una delle unioni sindacali ha citato la Fonnship dinanzi all’Arbetsdomstolen per far condannare detta società al risarcimento danni per violazione del contratto collettivo del 2001. In tale contesto, l’Arbetsdomstolen ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell´Unione debba essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato parte contraente dell´accordo See e proprietaria di una nave battente bandiera di un paese terzo possa avvalersi della libera prestazione dei servizi quando fornisce servizi di trasporto marittimo a partire da uno Stato parte contraente dell´accordo See o verso un tale Stato. La Corte rileva innanzitutto che, definendo l´ambito di applicazione ratione personae della libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi a partire da uno Stato parte contraente dell´accordo See o verso un tale Stato, il diritto dell´Unione identifica due categorie di persone che beneficiano di tale libera prestazione dei servizi, vale a dire, da un lato, i cittadini di uno Stato parte contraente dell´accordo See stabiliti nel See e, dall´altro, i cittadini di uno Stato parte contraente dell´accordo See stabiliti in un paese terzo nonché le compagnie di navigazione stabilite in un paese terzo e controllate da cittadini di uno Stato parte contraente dell´accordo See. Includendo nell´ambito di applicazione ratione personae i cittadini di uno Stato membro stabiliti in un paese terzo o che controllano una compagnia di navigazione in un tale paese, il legislatore dell´Unione ha voluto assicurarsi che la parte più rilevante della flotta commerciale detenuta da cittadini di uno Stato membro rientri nella liberalizzazione del settore dei trasporti marittimi, in modo tale che gli armatori degli Stati membri possano affrontare meglio, segnatamente, le restrizioni imposte dai paesi terzi. Il legislatore ha formulato un requisito di collegamento prevedendo che le navi debbano essere registrate in uno Stato parte contraente dell´accordo See, per cui i cittadini di un tale Stato che operano a partire da uno stabilimento situato in un paese terzo sono esclusi dalla libera prestazione dei servizi se le loro navi non battono bandiera di detto Stato. L´assenza di un requisito analogo per i cittadini di uno Stato parte contraente dell´accordo See che operano a partire da uno stabilimento situato nel See dimostra che il legislatore ha ritenuto che tale categoria di persone presenti di per sé un collegamento sufficientemente stretto con il diritto del See da essere inclusa nell´ambito di applicazione ratione personae della legislazione dell´Unione, a prescindere dalla bandiera delle loro navi. La Corte sottolinea che, tenuto conto di tale distinzione, occorre verificare se la persona o la società interessata possa essere considerata come il prestatore dei servizi. È quanto avviene se essa gestisce la nave mediante la quale il trasporto viene effettuato. Rientra nella competenza esclusiva del giudice del rinvio valutare la veridicità di tale affermazione. Supponendo che la Fonnship debba essere qualificata come prestatore di servizi di trasporto, ed essendo pacifico che i destinatari di tali servizi erano, nella specie, stabiliti in uno Stato parte contraente dell´accordo See diverso dalla Norvegia, il giudice del rinvio dovrà concludere che tale società rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del diritto dell´Unione. In tal caso, qualsiasi restrizione che, senza giustificazione obiettiva, sia stata tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraente la prestazione di servizi dovrà essere dichiarata incompatibile con il diritto dell´Unione. L’applicazione del diritto dell’Unione non è affatto pregiudicata dalla circostanza che la nave che effettua il trasporto marittimo e su cui sono impiegati i lavoratori a favore dei quali le azioni sindacali vengono intraprese batta bandiera di un paese terzo né dalla circostanza che i membri dell´equipaggio della nave siano cittadini di paesi terzi. La Corte conclude che una società stabilita in uno Stato del See e proprietaria di una nave battente bandiera di un paese terzo può avvalersi della libera prestazione dei servizi, quando effettua servizi di trasporto marittimo a partire da o verso uno Stato del See, a condizione che possa, in ragione del fatto che gestisce tale nave, essere qualificata come prestatore di servizi e che i destinatari di tali servizi siano stabiliti in Stati del See diversi da quello in cui la società è stabilita.  
   
 

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