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Notiziario Marketpress di Martedì 15 Luglio 2014
 
   
  LA CORTE DEI CONTI EUROPEA CONFERMA LA REVOCA ALLA GRECIA DI PIÙ DI 250 MILIONI DI EURO A MOTIVO DI CARENZE RICORRENTI NEL SETTORE DEGLI AIUTI ALL’OLIO DI OLIVA E AI SEMINATIVI LA GRECIA NON HA ULTIMATO IL SISTEMA DI INFORMAZIONE GEOGRAFICA OLEICOLO E IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE

 
   
  In virtù delle norme sul funzionamento della politica agricola comune (Pac) , la Commissione può escludere dal finanziamento dell’Unione qualsiasi spesa che non sia stata effettuata in conformità alle regole vigenti. In tal caso, è suo compito valutare gli importi da escludere in funzione della natura e della gravità della violazione, nonché del danno finanziario causato all’Unione. Nel 2007, ispettori della Commissione hanno effettuato in Grecia due indagini che hanno rivelato carenze nei controlli operati dalle autorità nazionali. Per quanto riguarda in primo luogo gli aiuti all’olio d’oliva, la Commissione ha constatato che il sistema di informazione geografica oleicolo («Sig oleicolo»), utilizzato in Grecia per il controllo degli aiuti alla produzione di olio di oliva, presentava carenze talmente gravi da doversi considerare non ultimato tempestivamente per la campagna di commercializzazione 2003/2004 (periodo a partire dal quale le dichiarazioni di coltura dovevano essere controllate mediante il Sig oleicolo). Oltre a ciò, la Commissione ha rilevato che l’obbligo di aggiornamento del Sig oleicolo non era stato rispettato neppure per la campagna 2004/2005. Per quanto riguarda poi gli aiuti diretti ai seminativi, la Commissione ha rilevato delle disfunzioni nelle ispezioni in loco e nel funzionamento del sistema d’informazione geografico e del sistema di identificazione delle parcelle agricole («Sipa/sig»), disfunzioni riguardanti controlli essenziali. Con decisione del 15 aprile 2011 , la Commissione ha applicato alle spese dichiarate dalla Grecia alcune rettifiche per un ammontare di oltre 250 milioni di euro, e precisamente: – Eur 133 315 230,85 nel settore della produzione oleicola (campagne 2003/2004 e 2004/2005); – Eur 3 701 088,51 per spese fuori termine nell’ambito dell’istituzione del Sig oleicolo; – Eur 122 425 959,66 per gli aiuti diretti ai seminativi (dichiarazioni del 2007). Con sentenza del 17 maggio 2013 , il Tribunale ha respinto i motivi fatti valere dalla Grecia contro la decisione della Commissione. Esso ha infatti ritenuto che il regolamento del 1999 e gli orientamenti della Commissione contenessero una base legale adeguata che consentiva di prendere in considerazione il carattere ricorrente delle disfunzioni del Sig oleicolo greco e di stabilire l’importo da recuperare. Il Tribunale ha confermato che il sistema di controllo applicato in Grecia mostrava disfunzioni ripetute e che tale Stato, il quale aveva commesso infrazioni analoghe, si trovava in una situazione di recidiva. Il Tribunale ha altresì constatato che la Commissione non aveva violato il principio di proporzionalità. Infatti, la Commissione era legittimata ad escludere dal finanziamento i lavori ultimati fuori termine, non avendo la Grecia dimostrato che essi fossero stati effettivamente ultimati in tempo utile. La Grecia ha quindi presentato un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia. Essa addebita al Tribunale di aver confermato le rettifiche forfettarie del 15% apportate, a motivo della recidiva, alle spese sostenute nel settore dell’olio di oliva per la campagna 2004/2005, nonché alle spese sostenute per il regime degli aiuti diretti ai seminativi per le dichiarazioni del 2007. Con la sua sentenza odierna, la Corte constata che la Grecia mira, in realtà, a rimettere in discussione le valutazioni in punto di fatto compiute dal Tribunale al fine di stabilire se il sistema greco di controllo della produzione di olio d’oliva presentasse disfunzioni ripetute e se fossero soddisfatti i presupposti per la maggiorazione a titolo della recidiva. La Corte giudica che questo genere di valutazione in punto di fatto non è consentito nell’ambito di un’impugnazione. Inoltre, essa rileva che il Tribunale ha tenuto nel debito conto le considerazioni e gli elementi di prova che la Grecia gli ha sottoposto al fine di dimostrare che i sistemi di controllo erano migliorati e che il Sig oleicolo funzionava in maniera più efficiente. La Corte conferma dunque che, nell’esercizio del suo potere esclusivo di accertamento e valutazione dei fatti, il Tribunale ha correttamente concluso che la Commissione non è incorsa in alcun errore manifesto nell’apprezzamento del carattere ricorrente delle disfunzioni e che giustamente essa ha innalzato l’aliquota di rettifica finanziaria dal 10% al 15%. Inoltre, il Tribunale ha debitamente considerato che l’entità delle rettifiche era la conseguenza dell’aumento significativo delle spese per gli aiuti connessi alla superficie e che tale entità delle rettifiche risultava semplicemente dall’applicazione della medesima aliquota di rettifica applicata in passato agli importi più rilevanti che la Grecia aveva ricevuto a titolo degli aiuti diretti. Per contro, la Grecia non ha dimostrato che il Tribunale abbia violato il principio di proporzionalità a motivo dell’applicazione dell’aliquota di rettifica contenuta negli orientamenti sulla nuova Pac. Di conseguenza, la Corte rigetta l’impugnazione proposta dalla Grecia e conferma la sentenza del Tribunale nonché la decisione della Commissione.  
   
 

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