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Notiziario Marketpress di Lunedì 21 Luglio 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL RICONGIUNGIMENTO DEI CONIUGI, CITTADINI DI PAESI TERZI, PUÒ ESSERE ASSOGGETTATO ALLA CONDIZIONE CHE ENTRAMBI ABBIANO COMPIUTO IL VENTUNESIMO ANNO DI ETÀ AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 
   
  Lussemburgo, 21 luglio 2014 - La direttiva relativa al ricongiungimento familiare fissa le condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri possono chiedere, tra l’altro, il ricongiungimento al coniuge e ai loro figli minorenni. Per garantire una migliore integrazione ed evitare i matrimoni forzati, la direttiva consente agli Stati membri di imporre un limite minimo di età, ai fini del ricongiungimento dei coniugi, che può essere al massimo pari a ventun anni. Tale età deve essere pertanto raggiunta dal soggiornante e dal coniuge prima che quest’ultimo possa raggiungere il soggiornante. La direttiva non stabilisce tuttavia il momento a partire dal quale le autorità nazionali devono accertare se sia soddisfatto il presupposto relativo all´età minima. In Austria, i coniugi e i partner registrati, per poter essere considerati come familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare, devono aver già compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda. Il Verwaltungsgerichtshof (Tribunale amministrativo) chiede alla Corte di giustizia se la direttiva osti a una siffatta norma. Tale giudice è stato adito da una cittadina afghana la cui domanda di ricongiungimento con il coniuge afghano residente in Austria è stata respinta con la motivazione che quest´ultimo non aveva ancora superato l’età di ventun anni al momento della presentazione della domanda, fermo restando che l´aveva superata alla data in cui è stata adottata la decisione di rigetto. Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che la direttiva ammette una normativa nazionale secondo cui i coniugi e i partner registrati devono già avere compiuto il ventunesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per poter essere considerati quali familiari aventi diritto al ricongiungimento. Detta norma non eccede il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati membri all´atto della fissazione dell´età minima. Secondo la Corte, tale età corrisponde, in definitiva, a quella a partire dalla quale gli Stati membri reputano che una persona abbia acquisito una maturità sufficiente non soltanto per opporsi a un matrimonio forzato ma, altresì, per scegliere di trasferirsi volontariamente in un altro paese con il proprio coniuge, al fine di condurre con quest’ultimo una vita familiare e di integrarsi in detto paese. Una norma come quella prevista in Austria non impedisce l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare né rende quest´ultimo eccessivamente difficile. Inoltre, una norma siffatta è conforme ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Essa consente infatti di garantire un identico trattamento a tutti i richiedenti che, da un punto di vista cronologico, si trovano nella medesima situazione, e fa sì che il buon esito della domanda dipenda principalmente da circostanze imputabili al richiedente e non all’amministrazione (come, ad esempio, la durata di trattamento della domanda).  
   
 

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