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Notiziario Marketpress di
Lunedì 21 Luglio 2014 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: UN OVULO IL CUI SVILUPPO SIA STATO STIMOLATO SENZA FECONDAZIONE E CHE NON SIA IN GRADO DI DIVENIRE UN ESSERE UMANO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UN EMBRIONE UMANOTUTTAVIA, QUALORA TALE OVULO SIA MANIPOLATO GENETICAMENTE IN MODO CHE POSSA SVILUPPARSI IN UN ESSERE UMANO, ESSO VA CONSIDERATO UN EMBRIONE UMANO E COME TALE DEV’ESSERE ESCLUSO DALLA BREVETTABILITÀ
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Lussemburgo, 21 luglio 2014 - La direttiva sulla biotecnologia definisce le norme riguardanti la brevettabilità di invenzioni biotecnologiche. Ai sensi della direttiva, il corpo umano, nei vari stadi del suo sviluppo, non può costituire un’invenzione brevettabile. Tuttavia, un elemento isolato dal corpo umano, o diversamente prodotto mediante un procedimento tecnico, può essere soggetto a tutela brevettuale. Nondimeno, sono escluse dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all’ordine pubblico o al buon costume. In tale contesto, le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali non sono brevettabili. L’international Stem Cell Corporation («Isc»), una società di biotecnologia, ha presentato due domande di brevetto nazionale presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito per una tecnologia di produzione di cellule staminali pluripotenti da ovociti partenogeneticamente attivati . L’ufficio ha respinto entrambe le domande in quanto le invenzioni di cui trattasi comportano utilizzazioni di embrioni umani e persino la loro distruzione e non sono pertanto brevettabili conformemente alla sentenza Brüstle della Corte di giustizia. In tale sentenza la Corte ha statuito che costituisce un «embrione umano» qualunque ovulo umano non fecondato che, attraverso partenogenesi, sia stato stimolato a svilupparsi e che sia in grado da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. L’isc ha impugnato la decisione dell’Ufficio dinanzi agli organi giurisdizionali del Regno Unito. Essa afferma che, vista l’incapacità dell’ovocita attivato di divenire un essere umano in assenza di Dna paterno, le restrizioni alla brevettabilità derivanti dalla sentenza Brüstle non si applicano a tale tecnologia. La High Court of Justice, investita della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se ovuli umani non fecondati, il cui sviluppo sia stato stimolato attraverso partenogenesi e che non siano in grado di divenire esseri umani, debbano considerarsi embrioni umani. Nelle sue conclusioni in data odierna, l’avvocato generale Pedro Cruz Villalón ritiene che nella valutazione se un ovulo non fecondato debba essere considerato un embrione umano, il criterio decisivo di cui tenere conto è se esso abbia la capacità intrinseca di svilupparsi in un essere umano. Per contro, la mera circostanza che un ovulo non fecondato sia in grado di dare avvio ad un processo di divisione e differenziazione cellulare, analogo a quello di un ovulo fecondato, non è di per sé sufficiente per considerarlo un embrione umano. Poiché le osservazioni presentate dalle parti, al pari dei chiarimenti forniti dalla High Court of Justice, suggeriscono che i partenoti, organismi derivati dalla partenogenesi non hanno, in quanto tali, la capacità intrinseca di svilupparsi in un essere umano, l’avvocato generale propone alla Corte di escluderli dalla definizione di embrione umano. Tuttavia, alla luce delle manipolazioni genetiche condotte con successo sui topi, il sig. Cruz Villalón non può escludere la possibilità che, in futuro, i partenoti umani possano essere geneticamente alterati in modo che possano svilupparsi a termine e quindi in un essere umano. Per tale motivo, l’avvocato generale chiarisce che i partenoti possono essere esclusi dalla nozione di «embrioni» solamente nei limiti in cui non siano stati manipolati geneticamente in modo da diventare capaci di svilupparsi in un essere umano. Infine, l’avvocato generale sottolinea che, a suo giudizio, anche qualora i partenoti umani siano da escludere dalla nozione di embrioni umani, la direttiva ammette che uno Stato membro escluda i partenoti dalla brevettabilità per considerazioni di ordine etico e morale. A suo avviso, nell’escludere gli embrioni umani dalla brevettabilità, la direttiva sancisce unicamente un divieto minimo a livello dell’Unione, mentre consente agli Stati membri di estendere il divieto di brevettabilità ad altri organismi in base a considerazioni di ordine etico e morale. |
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