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Notiziario Marketpress di Giovedì 04 Settembre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: QUANDO UNA PARODIA TRASMETTE UN MESSAGGIO DISCRIMINATORIO, IL TITOLARE DEI DIRITTI SULL’OPERA ORIGINALE PUÒ ESIGERE CHE QUESTA NON SIA ASSOCIATA AL MESSAGGIO DELLA PARODIA

 
   
  Lussemburgo, 4 settembre 2014 - La direttiva sul diritto d’autore prevede che gli autori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Gli Stati membri possono tuttavia consentire che un’opera sia utilizzata, senza il consenso del suo autore, a scopo di caricatura, parodia o pastiche. Il sig. Deckmyn, membro del Vlaams Belang (un partito politico fiammingo), ha distribuito, in occasione di un ricevimento di Capodanno organizzato dalla città di Gand (Belgio), alcuni calendari del 2011. Sulla pagina di copertina di tali calendari figurava un disegno simile a quello rappresentato sulla copertina di un album a fumetti di «Suske en Wiske» realizzato nel 1961 da Willy Vandersteen e intitolato nella versione originale «De Wilde Weldoener», che tradotto letteralmente significa «Il benefattore selvaggio» ). Il disegno originale rappresentava un personaggio emblematico della serie, vestito con una tunica bianca e circondato da persone che cercano di raccogliere le monete che egli getta intorno a sé. Nel disegno che figura sui calendari del sig. Deckmyn, tale personaggio era stato sostituito dal sindaco della città di Gand, mentre le persone che raccolgono le monete indossano un velo o sono persone di colore. Ritenendo che tale disegno e la sua comunicazione al pubblico violassero i loro diritti d’autore, diversi eredi del sig. Vandersteen, nonché altri titolari di diritti su tale serie di fumetti, hanno agito in giudizio contro il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds (organizzazione che finanzia il Vlaams Belang) dinanzi ai tribunali belgi. Essi fanno valere che una parodia debba dare essa stessa prova di originalità, circostanza che manifestamente non si verificherebbe nel caso di specie. Censurano altresì il fatto che il disegno trasmette un messaggio discriminatorio. Il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds si difendono sostenendo che il disegno costituisce una caricatura politica e pertanto una parodia, di modo che deve trovare applicazione l’eccezione prevista dalla direttiva per tale genere di opere. Lo hof van beroep te Brussel (Corte d´appello di Bruxelles), adito in appello della controversia, chiede alla Corte di giustizia di precisare le condizioni che un’opera deve soddisfare per poter essere qualificata come parodia. Nella sua odierna sentenza, la Corte ricorda anzitutto che la definizione della nozione di parodia dev’essere stabilita conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla direttiva. A tale riguardo, la Corte rileva che, nel linguaggio corrente, la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente da cui essa si deve differenziare in maniera percettibile e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. Per contro, una parodia non deve avere un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata. Allo stesso modo, non è necessario che possa essere attribuita ad una persona diversa dall’autore dell’opera originale, né che sia incentrata sull’opera originale o che indichi la fonte dell’opera parodiata. In secondo luogo, la Corte sottolinea che l’applicazione dell’eccezione per parodia, stabilita dalla direttiva, deve rispettare un giusto equilibrio tragli interessi e i diritti degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e la libertà di espressione della persona che intende avvalersi di tale eccezione, dall’altro. In tale contesto, la Corte constata che, se una parodia trasmette un messaggio discriminatorio (ad esempio sostituendo alcuni personaggi comuni con persone che indossano un velo o con persone di colore), i titolari di diritti dell’opera parodiata hanno, in linea di principio, un legittimo interesse a che la loro opera non sia associata ad un siffatto messaggio. Spetterà al giudice belga valutare, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, se l’applicazione dell’eccezione per parodia rispetti il giusto equilibrio tra i divergenti interessi delle persone coinvolte.  
   
 

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