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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Settembre 2014
 
   
  CORTE UE: R.C. AUTOVEICOLI: COPRE OGNI INCIDENTE CAUSATO DALL´USO NORMALE L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DEVE COPRIRE QUALSIASI INCIDENTE CAUSATO UTILIZZANDO UN VEICOLO CONFORMEMENTE ALLA SUA FUNZIONE ABITUALE

 
   
  Lussemburgo, 9 settembre 2014 - Una direttiva dell’Unione prevede segnatamente che ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure. Ai sensi della legge slovena sull’assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli, il proprietario di un veicolo deve stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità per i danni che causi a terzi con l’utilizzo del veicolo: morte, lesioni personali, problemi di salute, distruzione e danneggiamento di beni, con esclusione della responsabilità per i danni ai beni che abbia accettato di trasportare. Nell’agosto 2007, durante l’ammasso di balle di fieno nella soffitta di un fienile, un trattore munito di rimorchio, ingranando la retromarcia nel cortile della casa colonica per immettere il rimorchio nel fienile, ha urtato una scala su cui era salito il sig. Vnuk, provocando la caduta di quest’ultimo. Il sig. Vnuk ha proposto contro la Zavarovalnica Triglav, compagnia di assicurazione con la quale il proprietario del trattore aveva assicurato il proprio veicolo, un ricorso per il risarcimento del danno non patrimoniale, calcolato in Eur 15 994,10 e maggiorato degli interessi di mora. La domanda è stata respinta motivando che la polizza di assicurazione obbligatoria per gli autoveicoli copriva i danni causati dall’uso del trattore come mezzo di trasporto, ma non i danni sorti utilizzando il medesimo come macchina di lavoro o da traino. Adito per revisione, il Vrhovno sodišče (Corte suprema, Slovenia) domanda alla Corte di giustizia se la nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva comprenda la manovra di un trattore, nel cortile di una casa colonica, per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato. Nella sentenza odierna la Corte osserva, anzitutto, che la definizione della nozione di «veicolo» ai sensi della direttiva prescinde dall’uso attuale o potenziale del veicolo di cui trattasi. Pertanto, il fatto che un trattore, eventualmente munito di un rimorchio, possa, in determinate circostanze, essere utilizzato come macchina agricola non ha alcuna incidenza sulla constatazione che un tale veicolo risponde a detta nozione di «veicolo». Tuttavia, un trattore munito di rimorchio è soggetto all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile solo quando stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro che non abbia esentato il corrispondente tipo di veicolo da tale obbligo. Quanto, poi, alla questione se la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato debba essere compresa o no nella nozione di «circolazione dei veicoli», la Corte rileva che tale nozione non può essere nella disponibilità dei singoli Stati membri. Infatti, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo dei suoi termini, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla normativa di cui è parte. La Corte precisa al riguardo che l’evoluzione della normativa dell’Unione in materia di assicurazione obbligatoria lascia emergere che l’obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell’Unione. Di conseguenza, non si può ritenere che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere da detta tutela le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo. Infine, la Corte sottolinea che la Slovenia non ha esentato nessun tipo di veicolo dall’obbligo di assicurazione della responsabilità civile. Inoltre, l’incidente di cui trattasi nella fattispecie è stato causato da un veicolo che eseguiva una retromarcia per immettersi in un determinato luogo e sembra pertanto ascrivibile a un uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale, ciò che spetta tuttavia al giudice nazionale verificare. La Corte ne conclude che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi della direttiva qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com’è accaduto nel caso di specie, fatto che spetta al giudice nazionale verificare.  
   
 

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