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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2014
 
   
  IL REGIME FIAMMINGO DI CERTIFICATI VERDI È COMPATIBILE CON IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA GLI STATI MEMBRI POSSONO INCENTIVARE I FORNITORI DI ELETTRICITÀ A SOSTENERE LA PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ VERDE DA PARTE DEI PRODUTTORI NAZIONALI

 
   
  Lussemburgo, 15 settembre 2014 - La direttiva sulla promozione dell’energia verde dispone che gli Stati membri devono adottare misure appropriate per aumentare, nel loro territorio, il consumo di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Essi devono altresì creare un sistema di garanzie di origine al fine di consentire ai produttori di energia verde di dimostrare che l’elettricità da essi venduta è prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Nei limiti in cui costituiscono prova dell’origine verde dell’elettricità, le garanzie di origine devono essere reciprocamente riconosciute dagli Stati membri. Nella Regione fiamminga del Belgio è stato istituito un sistema di certificati verdi. Da un lato, i produttori di elettricità verde in detta regione possono richiedere alle autorità fiamminghe il rilascio dei certificati verdi, dall’altro, i fornitori di elettricità devono presentare ogni anno a tali autorità un certo numero di certificati, pena l’inflizione di un’ammenda. Al fine di adempiere l’obbligo in materia di certificati verdi, la Essent, fornitore belga di elettricità, ha trasmesso alle autorità fiamminghe garanzie di origine attestanti la produzione di elettricità verde in Danimarca (e/o in Svezia), nei Paesi Bassi e in Norvegia. Tuttavia, le autorità non hanno accettato tali garanzie come certificati verdi, con la motivazione che questi ultimi possono essere rilasciati soltanto per l’elettricità prodotta nelle Fiandre. Inoltre, sono state inflitte alla Essent diverse ammende per un ammontare totale di Eur 1 500 000 circa. Ritenendo che le decisioni delle autorità fiamminghe violino la direttiva nonché il principio della libera circolazione delle merci, la Essent ha proposto dinanzi ai giudici belgi vari ricorsi. Il Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles) chiede alla Corte di giustizia se il regime fiammingo di certificati verdi sia compatibile con il diritto dell’Unione. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara, in primo luogo, che nell’ambito della direttiva le garanzie di origine e i regimi di sostegno nazionali soggiacciono a regole diverse e che tra di essi non sussiste alcun legame. Infatti, la direttiva prevede espressamente che il regime di garanzie di origine non comporta di per sé il diritto di beneficiare dei meccanismi di sostegno nazionali. Pertanto, il legislatore dell’Unione non ha inteso imporre agli Stati membri l’obbligo di estendere il beneficio del loro regime di sostegno fondato sui certificati verdi all’elettricità verde prodotta sul territorio di un altro Stato membro. La Corte sottolinea inoltre che ai meccanismi di sostegno nazionali è richiesto di contribuire alla realizzazione degli impegni degli Stati membri relativi all’aumento del consumo nazionale di elettricità verde e che detti meccanismi devono, in via di principio, condurre ad un rafforzamento della produzione nazionale di elettricità verde. Ne consegue che la direttiva ammette il regime fiammingo di certificati verdi. In secondo luogo, la Corte rileva che il regime fiammingo di certificati verdi è idoneo a ostacolare le importazioni di elettricità provenienti da altri Stati membri, in particolare di elettricità verde. Da un lato, i fornitori di elettricità, come la Essent, sono, per regola generale, tenuti, a fronte dell’elettricità che importano, ad acquistare certificati, a pena d’ammenda. Dall’altro, la facoltà dei produttori di elettricità verde di origine fiamminga di vendere i certificati unitamente all’elettricità da essi prodotta appare idonea a favorire l’apertura di trattative e la concretizzazione di rapporti contrattuali relativi alla fornitura di elettricità prodotta nelle Fiandre ai fornitori. Ne deriva che tale regime costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci. Tuttavia, la Corte afferma che tale restrizione è giustificata dall’obiettivo d’interesse generale consistente nella promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabili, in vista della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici. In tale contesto, la Corte riconosce che, per la realizzazione dell’obiettivo perseguito, è ammissibile che le misure che favoriscono la transizione verso l’elettricità verde privilegino la fase della produzione anziché quella del consumo. Parimenti, la Corte riconosce che la Regione fiamminga ha legittimamente ritenuto che, ai medesimi fini, il beneficio del regime di sostegno fondato sui certificati verdi dovesse essere limitato alla sola produzione regionale di elettricità verde. La Corte evidenzia tuttavia che la restrizione derivante da tale regime di sostegno può essere giustificata solo ove sia effettivamente possibile per gli importatori di elettricità approvvigionarsi a condizioni eque di certificati verdi su un mercato a questi ultimi dedicato. Inoltre, l’ammenda imposta ai fornitori che non hanno adempiuto il loro obbligo in materia di certificati verdi non può penalizzarli eccessivamente. Alla luce di tali considerazioni, la Corte dichiara che il regime fiammingo di certificati verdi è, in linea di principio, conforme al principio di libera circolazione delle merci.  
   
 

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