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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONFERMA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE E CONVALIDA COSÌ LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE VIETA LE COMMISSIONI INTERBANCARIE MULTILATERALI APPLICATE DA MASTERCARD

 
   
  Lussemburgo, 15 settembre 2014 - Con decisione del 19 dicembre 2007, la Commissione europea ha dichiarato contrarie al diritto della concorrenza le commissioni interbancarie multilaterali (Cmi) applicate nel contesto del sistema di pagamento mediante carte Mastercard. Le Cmi corrispondono a una frazione del prezzo di una transazione effettuata mediante carta di pagamento, trattenuta dalla banca di emissione della carta. Il costo delle Cmi è imputato agli esercenti, all’interno dell’ambito più generale delle spese loro fatturate per l’utilizzo delle carte di pagamento dall’istituto finanziario che gestisce le loro transazioni. Secondo la Commissione, le Cmi producevano l’effetto di fissare una soglia alle spese fatturate agli esercenti e costituivano, per questo motivo, una restrizione della concorrenza sui prezzi. Peraltro non era stato dimostrato che le Cmi potessero generare incrementi di efficienza idonei a giustificare i loro effetti restrittivi sulla concorrenza. In base a queste conclusioni, la Commissione ha ordinato a Mastercard e alle società che la rappresentavano (Mastercard Inc. E le sue controllate Mastercard Europe e Mastercard International Inc.) di porre fine all’infrazione abolendo formalmente le Cmi entro sei mesi. Con sentenza del 24 maggio 2012, il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto da Mastercard e ha confermato la decisione della Commissione. Mastercard ha allora presentato impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per ottenere l’annullamento della sentenza del Tribunale. Nella sua odierna sentenza, la Corte respinge l’impugnazione di Mastercard e conferma la sentenza del Tribunale. Innanzi tutto, la Corte conferma che Mastercard poteva essere qualificata come associazione di imprese. Il Tribunale ha infatti correttamente statuito che, adottando le decisioni sulle Cmi, le imprese in questione intendevano o, quantomeno, accettavano, di coordinare il loro comportamento mediante le suddette decisioni e che i loro interessi collettivi coincidevano con quelli presi in considerazione al momento dell’adozione delle decisioni medesime, tanto più che hanno perseguito per molti anni lo stesso obiettivo di regolazione del mercato nell’ambito della medesima organizzazione, benché in forme diverse. Quanto all’oggettiva necessità delle Cmi per il sistema Mastercard, la Corte rileva che le conseguenze negative sul funzionamento del sistema Mastercard in assenza di Cmi non implicano, di per sé, che le Cmi debbano essere considerate obiettivamente necessarie, poiché il Tribunale ha accertato, in maniera soddisfacente, che il sistema rimaneva in condizione di funzionare in assenza di tali commissioni. Quanto alla valutazione degli effetti anticoncorrenziali delle Cmi, la Corte ricorda che il Tribunale ha confermato l’ipotesi della Commissione secondo cui ad alcuni dei problemi generati dall’eliminazione delle Cmi si potrebbe ovviare vietando le tariffazioni «ex post» (ossia vietando alle banche di emissione e di affiliazione di definire l’importo delle commissioni interbancarie dopo che un detentore di carta abbia effettuato un acquisto). In proposito la Corte statuisce che il Tribunale, quando ha analizzato gli effetti delle Cmi sulla concorrenza, avrebbe dovuto verificare se tale ipotesi si potesse realizzare con una modalità diversa da un intervento normativo. La Corte dichiara tuttavia che tale errore di diritto non incide affatto sull’analisi degli effetti concorrenziali delle Cmi svolta dal Tribunale né sul dispositivo della sentenza impugnata, dato che il Tribunale poteva comunque legittimamente fondarsi sull’ipotesi proposta dalla Commissione. Infatti, l’unica altra opzione disponibile in primo grado e idonea a consentire al sistema Mastercard di funzionare in assenza di Cmi era effettivamente l’ipotesi di un sistema basato sul divieto di tariffazioni «ex post». Quanto all’argomento secondo cui il Tribunale non avrebbe adeguatamente analizzato gli effetti concorrenziali delle Cmi, la Corte rileva che esso, nella sua sentenza, ha proceduto ad un esame dettagliato per appurare, in particolare, se le Cmi limitino la pressione che gli esercenti possono esercitare sulle banche d’affiliazione in sede di negoziazione delle spese fatturate da queste ultime. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato che le Cmi producevano effetti restrittivi sulla concorrenza. Infine, la Corte conferma che il Tribunale ha tenuto conto del carattere bifacciale del sistema, poiché ha analizzato il ruolo delle Cmi nel creare un equilibrio tra le parti «emissione» e «affiliazione» del sistema Mastercard, riconoscendo al contempo l’esistenza di interazioni tra tali due parti. Peraltro, in assenza di qualsiasi prova dell’esistenza di significativi vantaggi oggettivi per gli esercenti imputabili alle Cmi nel mercato dell’affiliazione, il Tribunale non era tenuto a procedere ad un esame dei vantaggi dalle Cmi per i titolari di carte, poiché tali vantaggi non sono, di per sé, idonei a compensare gli inconvenienti derivanti da dette commissioni  
   
 

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