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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Settembre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: A GIUDIZIO DELLA CORTE, IL TRIBUNALE NON POTEVA CONCLUDERE CHE LE MISURE TARIFFARIE ADOTTATE DAL GROUPEMENT DES CARTES BANCAIRES FRANCESE AVESSERO «PER OGGETTO» LA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA

 
   
  Lussemburgo, 15 settembre 2014 - Il diritto dell’Unione vieta gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese o le pratiche concordate che abbiano «per oggetto» o «per effetto» di impedire, restringere o falsare la concorrenza nel mercato interno. Tali misure configurano una restrizione della concorrenza «per oggetto» se presentano di per sé un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza, come nel caso della fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli. Le misure che restringono la concorrenza per il loro oggetto possono essere vietate dal diritto della concorrenza dell’Unione senza che sia necessario esaminare gli effetti concreti che dette misure possono avere sul mercato. Il «Groupement des cartes bancaires» è stato costituito nel 1984 in Francia al fine di consentire ai titolari di una carta Cb emessa da un membro del Groupement di effettuare pagamenti presso commercianti affiliati e/o di prelevare denaro dai distributori gestiti dai membri del Groupement. Nel 2002, il Groupement ha adottato tre misure tariffarie: 1) un diritto a titolo del Merfa («meccanismo di regolazione della funzione acquirente») al cui versamento erano soggetti i membri del Groupement la cui attività di emissione di carte Cb fosse risultata prevalente rispetto all’attività di affiliazione di nuovi commercianti al sistema; 2) una riforma della quota di adesione per i nuovi aderenti, che comprendeva un diritto fisso e un diritto aggiuntivo di adesione per i membri il cui numero di carte Cb in giacenza superasse una certa soglia in un dato momento; 3) un diritto per carta Cb emessa, al cui versamento erano soggetti i membri «dormienti», vale a dire i membri del Groupement inattivi o poco attivi prima della data di entrata in vigore delle nuove misure tariffarie. Con decisione del 17 ottobre 2007 , la Commissione ha concluso che le misure tariffarie adottate dal Groupement erano contrarie al diritto della concorrenza dell’Unione sia per il loro oggetto sia per i loro effetti anticoncorrenziali e ha imposto al Groupement di mettere immediatamente fine a tale infrazione e di astenersi, per il futuro, da qualsiasi misura dello stesso tipo. Il Groupement ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale, diretto all’annullamento di tale decisione. Il Tribunale ha respinto il ricorso dichiarando che correttamente la Commissione aveva concluso che le misure tariffarie restringevano la concorrenza a causa del loro oggetto anticoncorrenziale e costituivano una decisione di associazione di imprese illecita. In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato che non era necessario esaminare gli effetti delle misure sul mercato. Il Groupement ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia contro la sentenza del Tribunale. In sede di impugnazione, il Groupement ha sostenuto, in particolare, che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nell’applicazione della nozione di restrizione della concorrenza per oggetto. Nella sua sentenza odierna, la Corte osserva che il Tribunale non ha correttamente valutato l’esistenza di una restrizione della concorrenza «per oggetto». A giudizio della Corte, il Tribunale ha trascurato il fatto che il criterio giuridico essenziale per determinare se un coordinamento tra imprese comporti una restrizione della concorrenza «per oggetto» risiede nel rilievo che un simile coordinamento presenta, di per sé, un grado sufficiente di dannosità per la concorrenza. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva concluso che le misure controverse hanno per oggetto di ostacolare la concorrenza dei nuovi operatori sul mercato dell’emissione delle carte di pagamento in Francia, poichéVe 12/9/2014 a.M. Esse impongono alle banche a cui si applicano o di pagare un contributo o di limitare le loro attività di emissione. Secondo la Corte, il Tribunale ha in tal modo esposto i motivi per i quali le misure, tenuto conto delle loro formule, possono restringere la concorrenza, ma non ha in alcun modo spiegato sotto quale profilo tale restrizione della concorrenza presenti un grado sufficiente di dannosità per poter essere qualificata come restrizione «per oggetto». A giudizio della Corte, il Tribunale poteva tutt’al più desumere che le misure in questione avessero ad oggetto l’imposizione di un contributo finanziario ai membri del Groupement che si accontentavano di beneficiare degli sforzi impiegati dagli altri membri in materia di acquisizione. Orbene, un obiettivo siffatto non può essere considerato, per sua stessa natura, dannoso per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, tanto più che il Tribunale ha dichiarato che la lotta contro il parassitismo del sistema Cb costituiva un obiettivo legittimo. Inoltre, la Corte osserva che il Tribunale, sotto l’apparenza di un esame delle «opzioni» che si aprivano ai membri del Groupement con le misure in questione (ossia o il pagamento di un contributo o la limitazione dell’attività di emissione di carte Cb), ha in realtà valutato gli effetti potenziali delle misure e non il loro oggetto. Così facendo, il Tribunale stesso ha fatto emergere che le misure in questione non possono essere considerate «per la loro stessa natura» dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza. La Corte, tenuto conto di tali errori, annulla la sentenza del Tribunale e rinvia allo stesso la causa affinché esamini se le misure potessero essere vietate per i loro «effetti» anticoncorrenziali.  
   
 

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