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Notiziario Marketpress di Giovedì 02 Ottobre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA : SENTENZA DEL TRIBUNALE DELL’UNIONE EUROPEA NELLA CAUSA T-256/13

 
   
   Lussemburgo, 2 ottobre 2014 - Nel 2000 è stato istituito il programma d’azione comunitaria «Gioventù», per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006. Nel 2006 è stato istituito il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007‑2013. Una delle azioni che compongono il programma «Gioventù in azione» riguarda il Servizio volontario europeo («Sve») e mira a sostenere la partecipazione dei giovani a diverse forme di attività di volontariato, tanto all’interno che all’esterno dell’Unione europea. I paesi che partecipano al programma devono creare le agenzie nazionali incaricate dell’attuazione delle azioni. La Commissione conclude ogni anno con ciascuna delle agenzie nazionali una convenzione finanziaria. La Commissione può stabilire correzioni finanziarie, qualora i controlli effettuati dall’autorità nazionale competente e dalla Commissione abbiano rivelato importanti debolezze nel sistema di gestione. Per l’anno 2007, per i partecipanti allo Sve, le attività di formazione hanno beneficiato di un sostegno finanziario comunitario pari al 100% dei costi effettivi fino ad un massimo di Eur 800 per partecipante. Nel 2006 l’Italia ha creato l’Agenzia nazionale per i giovani («Ang»), mediante decreto del Presidente della Repubblica. L’ang è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. Essa è tenuta a presentare alla Commissione e all’autorità nazionale competente una relazione annuale. Secondo la convenzione finanziaria conclusa fra Ang e Commissione, l’importo massimo del finanziamento per la totalità delle azioni compiute dall’Ang ammonta a Eur 6 441 552 ripartito tra le varie azioni rientranti nel programma «Gioventù in azione» (allo Sve Eur 2 247 759). Nel 2012, per attività di formazione compiute nel 2008 con il programma «Gioventù in azione», l’Ang aveva contabilizzato Eur 136 636,24. L’importo si riferiva a formazioni impartite a favore di soli 94 studenti. Tenuto conto del massimale Sve 2008, le spese sostenute potevano beneficiare di un finanziamento soltanto fino ad un limite di Eur 84 600. Pertanto la Commissione ha ritenuto la somma di Eur 52 036,24 non ammissibile al finanziamento. Inoltre, sempre nel 2012, la Commissione ha chiesto la restituzione di Eur 183 729,72 per il periodo 2000-2004, indebitamente utilizzate da beneficiari finali e non recuperate. L’italia ha chiesto al Tribunale di annullare le decisioni della Commissione limitatamente alla richiesta di rimborso di Eur 52 036,24 e Eur 183 729,72 . Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge tutte le argomentazioni dell’Italia ed il ricorso nel suo insieme.  
   
 

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