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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2014
 
   
  ENTI LOCALI FVG: APPROVATO DDL PER IL RIORDINO DELLE AUTONOMIE

 
   
  Trieste, 13 ottobre 2014 - La Giunta regionale, su proposta dell´assessore alle Autonomie locali Paolo Panontin, ha approvato il disegno di legge regionale di riordino del sistema Regione - Autonomie locali. "Si tratta di un intervento riformatore di ampio respiro e di volontà innovativa e semplificatrice, che si propone di realizzare un sistema equilibrato che contemperi efficienza, efficacia e contenimento della spesa, semplificazione istituzionale e valorizzazione dell´autonomia locale", ha dichiarato Panontin. L´assessore ha ricordato che il ddl costituisce il risultato di "un´attenta valutazione dei profili di compatibilità rispetto al quadro costituzionale vigente e, contemporaneamente, rispetto alle avviate riforme costituzionali, fra cui, in particolare, le proposte di legge costituzionale che modificano lo Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia e determinano l´abolizione delle attuali Province". Il disegno di legge è finalizzato a valorizzare un sistema policentrico che favorisca la coesione tra le istituzioni del sistema Regione - Autonomie locali nonché l´integrazione delle politiche sociali, territoriali ed economiche. Le linee di intervento sono, in sintesi, la predisposizione da parte della Regione di un Piano di riordino territoriale; la disciplina delle Unioni territoriali intercomunali; l´individuazione delle funzioni comunali da svolgere in forma associata, di quelle provinciali da riallocare in capo ai Comuni o alla Regione e delle funzioni regionali da riallocare in capo ai Comuni. In particolare, il Piano di riordino territoriale è lo strumento attraverso il quale la Regione determina i confini delle nuove Unioni territoriali intercomunali e indica i Comuni che scelgono di non aderivi, in quanto non obbligati per legge. La procedura consiste nella predisposizione di una proposta di aggregazione di Comuni da parte della Giunta Regionale, in ordine alla quale i Comuni possono chiedere l´adesione ad un´aggregazione diversa, qualora adiacenti a quest´ultima o a Comuni con essa confinanti, oppure possono comunicare la mancata adesione all´aggregazione, qualora essi abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti (3.000 abitanti per i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane). Il sistema prevede l´obbligatorietà della costituzione di Unioni per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (o 3.000 per i Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane), mentre per i Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 abitanti (o 3.001 per i Comuni montani) la partecipazione è facoltativa ma costituisce condizione per la piena fruizione dei trasferimenti regionali. Per i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti la partecipazione è facoltativa senza alcuna conseguenza finanziaria in caso di mancata adesione. L´adesione volontaria ad un´Unione, da parte dei Comuni con popolazione superiore alle soglie previste, non può essere revocata prima che siano trascorsi dieci anni. Sotto il profilo ordinamentale, l´Unione territoriale intercomunale è un ente locale avente natura giuridica di Unione di Comuni. L´unione, dotata di potestà statutaria e regolamentare, disciplina la propria organizzazione. La governance dell´Unione è affidata all´Assemblea, organo di indirizzo e al Presidente, eletto tra i Sindaci componenti dell´Assemblea. L´istituzione dell´organo esecutivo è ammessa facoltativamente per le Unioni composte da almeno dieci Comuni ed è demandata ad apposita norma statutaria. In ordine al sistema di governo delle Unioni, assume particolare rilievo la composizione dell´organo assembleare, rappresentativo dei Comuni aderenti. Il disegno di legge propone un modello di Assemblea composta da tutti i sindaci dei Comuni costituenti l´Unione. Considerata la possibile eterogeneità territoriale e strutturale dei Comuni all´interno di ciascuna Unione, che potrebbe determinare per i Comuni aderenti esigenze diversificate in ordine alla loro rappresentatività presso l´Assemblea, viene proposto un modello che attribuisce al voto dei Sindaci un peso diverso in relazione alla popolazione dei rispettivi Comuni, lasciando allo strumento statutario delle Unioni ampia autonomia nello stabilire una regola diversa. Con la finalità di rendere partecipi anche le minoranze consiliari dei singoli Comuni all´attività dell´Assemblea, in quanto organo di indirizzo dell´Unione, è previsto che i consigli comunali si esprimano sulle proposte di deliberazione dell´organo consiliare dell´Unione, prima che le stesse siano deliberate dall´Assemblea. Va ricordato che si tratta di atti la cui tipologia corrisponde a quella degli atti spettanti ai consigli comunali. Le Unioni sono chiamate a gestire funzioni attualmente comunali, provinciali e regionali, nonché quelle delle sopprimende Comunità montane. Per la gestione associata di funzioni comunali si sono distinte due modalità: su una serie rilevante di funzioni l´Unione ha potere deliberativo e gestionale, mentre su altre i poteri decisionali restano in capo agli organi dei Comuni, ma le funzioni gestionali sono svolte dagli uffici dell´Unione. Il disegno di legge prevede anche la riallocazione di alcune funzioni esercitate dalle province, sia verso i Comuni sia verso la Regione, e la riallocazione delle funzioni regionali verso il sistema delle autonomie locali.  
   
 

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