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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 15 Ottobre 2014 |
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LA COMMISSIONE EUROPEA NON HA AGITO ILLEGITTIMAMENTE VIETANDO NEL 2008 AI PESCATORI FRANCESI DI PESCARE IL TONNO ROSSO PRIMA DELLA SCADENZA DELLE LICENZE DI PESCA
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Lussemburgo - Per il 2008 le autorità francesi hanno rilasciato licenze di pesca speciali ai sigg. Jean François Giordano, Jean Luc Buono e ad altri pescatori, autorizzandoli a catturare tonno rosso nel Mediterraneo e nell’Atlantico nei limiti dei contingenti individuali fissati. Il 12 giugno 2008 la Commissione ha adottato misure di emergenza dirette a vietare ai pescatori francesi la pesca del tonno rosso nel Mediterraneo e nell’Oceano Atlantico a partire dal 16 giugno 2008. Le autorità francesi hanno dunque revocato le licenze di pesca a partire da tale data, cosicché i pescatori non hanno più potuto esercitare la loro attività tra il 16 e il 30 giugno 2008 (data di scadenza delle licenze). Ritenendo di aver subito un danno a causa di tale divieto, il sig. Giordano, da un lato, nonché il sig. Buono, gli altri pescatori e il Syndicat des thoniers méditerranéens (Stm), dall’altro, hanno presentato ricorsi per risarcimento danni e l’accertamento della responsabilità extracontrattuale della Commissione. Con sentenze del 7 novembre 2012 il Tribunale ha respinto i ricorsi con la motivazione che una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità dell’Unione non era soddisfatta (ossia il carattere effettivo e certo del danno). A giudizio del Tribunale i contingenti non conferivano alcuna garanzia ai pescatori di poter pescare l’intero contingente loro assegnato e non si poteva quindi escludere che, anche se avessero potuto pescare fino al termine di validità delle licenze di pesca iniziali, i pescatori non avrebbero esaurito il loro contingente. Pertanto, secondo il Tribunale, il danno non può essere considerato effettivo e certo. I vari pescatori e l’Stm hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia al fine di ottenere l’annullamento delle sentenze del Tribunale. Nella sentenza C 611/12 P (Giordano/commissione) pronunciata in data odierna, la Corte dichiara che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel dichiarare che il danno del sig. Giordano non era effettivo e certo. La Corte rileva infatti che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è basato su considerazioni che non erano collegate all’effettività e alla certezza del danno. La Corte annulla dunque la sentenza T 114/11 del Tribunale. Respingendo peraltro la pretesa risarcitoria del sig. Giordano, in quanto, secondo la Corte, il sig. Giordano non è riuscito a dimostrare il soddisfacimento di un’altra condizione per il sorgere della responsabilità dell’Unione, ossia l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. La Corte rileva che la Commissione, senza dover attendere che abbia luogo il superamento di un contingente assegnato, può adottare misure di emergenza dal momento in cui esistono prove di un «grave rischio, per la conservazione delle risorse acquatiche vive o per l’ecosistema marino, derivante dalle attività di pesca e che richiede un intervento immediato» . La Commissione non ha dunque agito illegittimamente, dato che essa poteva validamente limitare il libero esercizio delle attività di pesca al fine di evitare un grave rischio per la conservazione e la ricostituzione dello stock di tonno rosso nell’Atlantico e nel Mediterraneo. Inoltre, il sig. Giordano poteva tenere conto dell’eventuale adozione di misure di emergenza, essendo le stesse previste dal diritto dell’Unione . Nella sentenza nelle cause riunite C-12/13 P (Buono e a./Commissione) e C-13/13 P (Stm e a./Commissione) sempre pronunciate in data odierna, la Corte respinge le impugnazioni del sig. Buono, dell’Stm e degli altri pescatori. In sostanza, la Corte conferma la sentenza T 574/08 del Tribunale sotto ogni aspetto, pur rilevando un errore di procedura che però non incide sul risultato finale. Il Tribunale aveva infatti autorizzato l’Stm e i pescatori a far valere una sentenza della Corte pronunciata dopo la presentazione del ricorso iniziale . La Corte considera che tale sentenza non costituisce un elemento di diritto nuovo emerso durante il procedimento dinanzi al Tribunale. Infatti, la suddetta sentenza ha unicamente confermato una situazione giuridica di cui l’Stm e i pescatori erano a conoscenza nel momento in cui hanno proposto il loro ricorso (visto che la sentenza Ajd Tuna non incide sulla circostanza che il divieto di pesca sancito per i pescatori francesi a partire da 16 giugno 2008 è rimasto valido). |
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