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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Novembre 2014 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L’URTO DI UNA SCALETTA MOBILE D’IMBARCO CONTRO UN AEREO NON CONFIGURA UNA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE CHE CONSENTA AL VETTORE AEREO DI LIBERARSI DALL’OBBLIGO DI VERSARE UNA COMPENSAZIONE IN CASO DI RITARDO DI UN VOLO DI OLTRE TRE ORE UN SIMILE URTO È DA CONSIDERARE UN EVENTO INERENTE AL NORMALE ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL VETTORE AEREO
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Lussemburgo, 24 novembre 2014 - In forza del diritto dell’Unione, i vettori aerei sono tenuti a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri in caso di cancellazione di un volo o di ritardo di oltre tre ore . Tuttavia, il vettore aereo è esonerato se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Le sig.Re S. Emma e Nele S. Hanno prenotato un volo del vettore aereo Condor da Antalia (Turchia) a Francoforte (Germania). Tale volo ha subìto un ritardo all’arrivo di oltre sei ore. La Condor sostiene che il ritardo è imputabile ai danni subiti dall’aereo il giorno precedente all’aeroporto di Stoccarda. L’aereo, infatti, sarebbe stato urtato da una scaletta mobile d’imbarco, con conseguenti danni strutturali ad un’ala e necessaria sostituzione dell’apparecchio. La Condor afferma che ciò configurerebbe una «circostanza eccezionale» che la esonera dall’obbligo di versare una compensazione. Investito della controversia, l’Amtsgericht Rüsselsheim (Tribunale distrettuale di Rüsselsheim, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia se un evento quale l’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aereo debba essere qualificato come «circostanza eccezionale», tale da esonerare il vettore aereo dall’obbligo di versare una compensazione. Nella sua ordinanza del 14 novembre 2014 , la Corte ricorda che i problemi tecnici possono essere considerati circostanze eccezionali, a condizione che siano collegati ad un evento che non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e che sfugge al suo effettivo controllo per la sua natura o per la sua origine . Nel caso dell’urto di una scaletta mobile d’imbarco contro un aeromobile, si deve rilevare che, nell’ambito del trasporto aereo di passeggeri, simili scalette o passerelle mobili vengono necessariamente utilizzate (per consentire ai passeggeri stessi di salire e scendere dall’aereo), e che quindi i vettori aerei si trovano con regolarità ad affrontare situazioni correlate all’impiego di siffatte attrezzature. Pertanto, l’urto di un aereo con una scaletta mobile deve essere considerato un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Inoltre, niente indica che il danno subìto nel caso di specie dall’aeromobile sia stato provocato da un atto estraneo ai normali servizi di un aeroporto, quale sarebbe un atto di sabotaggio o di terrorismo (atti, questi, riconducibili alla nozione di «circostanze eccezionali»). Da quanto precede la Corte conclude che un tale evento non può essere qualificato come «circostanza eccezionale», cosicché, in considerazione del ritardo prolungato del volo, il vettore aereo non era esonerato dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri. |
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