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Notiziario Marketpress di Mercoledì 26 Novembre 2014
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE SECONDO CUI, PER I PASSEGGERI IN TRASFERIMENTO O IN TRANSITO, L’ESENZIONE DALLA TASSA IRLANDESE SUL TRASPORTO AEREO NON COSTITUIVA UN AIUTO DI STATO

 
   
  Lussemburgo, 26 novembre 2014 - La Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale al fine di verificare che un’esenzione del genere non costituisse un aiuto di Stato. Dal 30 marzo 2009, le compagnie aeree devono pagare in Irlanda un’accisa chiamata «tassa sul trasporto aereo» («Tta»), per «ogni partenza di passeggero su un aeromobile da un aeroporto» situato in Irlanda. Secondo la legge finanziaria irlandese su cui si basa la Tta, la definizione del termine «passeggero» dispensa i passeggeri in trasferimento o in transito dal pagamento della tassa. Quando è stata introdotta, la Tta era riscossa in base alla distanza tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo ed era fissata a 2 euro nel caso di un volo per una destinazione situata a una distanza massima di 300 km dall’aeroporto di Dublino (Irlanda) e a 10 euro negli altri casi. A seguito di un’indagine della Commissione, dal 1o marzo 2011, le autorità irlandesi hanno modificato le aliquote vigenti creando un’aliquota unica applicabile a tutte le partenze, pari a una tassa di 3 euro a prescindere dalla distanza percorsa. Nel luglio 2009 la Ryanair ha presentato una denuncia alla Commissione, criticando vari aspetti della Tta istituita dall’Irlanda. La Ryanair ha sostenuto in particolare che non applicare la Tta ai passeggeri in trasferimento e in transito costituiva un aiuto di Stato illegale a favore delle compagnie aeree Aer Lingus e Aer Arann, perché queste ultime contano una quota relativamente elevata di passeggeri e di voli corrispondenti a tali categorie. La Ryanair ha precisato inoltre che l’importo forfetario della tassa costituiva per le compagnie low cost una quota della tariffa maggiore che per le compagnie aeree tradizionali. Infine, essa ha affermato che la minore aliquota impositiva basata sulla distanza percorsa favoriva l’Aer Arann, dato che il 50% dei passeggeri trasportati da tale compagnia viaggiava verso destinazioni situate a meno di 300 km dall’aeroporto di Dublino. Con decisione del 13 luglio 2011, la Commissione ha rilevato che la mancata applicazione della Tta ai passeggeri in trasferimento o in transito non costituiva un aiuto di Stato, poiché tale misura non era selettiva (v. Comunicato stampa della Commissione). Ritenendo che l’esenzione costituisca un aiuto di Stato, la Ryanair chiede al Tribunale dell’Unione europea il parziale annullamento della decisione della Commissione. La Ryanair sostiene, in particolare, che la Commissione avrebbe dovuto nutrire «seri dubbi» circa la compatibilità dell’esenzione e che avrebbe dovuto avviare il procedimento d’indagine formale al riguardo . Essa ritiene altresì che la Commissione sia erroneamente giunta alla conclusione che l’esenzione non era selettiva. Infine, la Ryanair afferma che l’obiettivo dell’esenzione è estraneo alla natura del sistema fiscale e favorisce le compagnie aeree tradizionali. Con la sentenza odierna, il Tribunale annulla la decisione della Commissione, nella parte in cui vi si afferma che non applicare la tassa irlandese sul trasporto aereo ai passeggeri in transito e in trasferimento non costituisce un aiuto di Stato. Quando, durante la fase preliminare d’indagine su una misura di Stato, la Commissione incontra serie difficoltà che le fanno sorgere dubbi sulla compatibilità della misura con il mercato interno, essa deve avviare il procedimento d’indagine formale. Il Tribunale ha dunque esaminato se nel presente caso fossero presenti elementi che potessero essere indice del fatto che la Commissione aveva incontrato simili difficoltà. A tal proposito il Tribunale considera, da un lato, che la durata della fase preliminare d’indagine è eccessiva e che non sussistono circostanze tali da giustificarla. Infatti, la decisione della Commissione è stata adottata il 13 luglio 2011 al termine di una fase preliminare d’indagine iniziata il 21 luglio 2009 – data in cui è stata ricevuta la denuncia della Ryanair– ossia circa 24 mesi prima. Un simile lasso di tempo eccede quanto di solito implica una prima indagine, il cui unico scopo è quello di permettere alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla qualificazione delle misure sottoposte alla sua valutazione e sulla loro compatibilità con il mercato interno. Ciò è dunque indice del fatto che la Commissione ha incontrato serie difficoltà al momento di tale indagine. Dall’altro lato, il Tribunale ritiene che l’indagine svolta dalla Commissione sia incompleta e insufficiente. Ciò si evince da talune incoerenze nella decisione della Commissione stessa, così come tra quest’ultima e il contenuto della lettera delle autorità irlandesi che ha ispirato l’indagine sull’esenzione. Tali incoerenze portano a concludere che, quando ha adottato la decisione, la Commissione non aveva informazioni che le consentissero di svolgere un’indagine sufficientemente completa sulla natura selettiva della misura e di ritenere che le modalità di applicazione dell’esenzione non sollevassero dubbi. Il Tribunale giunge così alla conclusione che un insieme di indizi oggettivi e concordanti permette di affermare che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento di indagine formale al fine di verificare che l’esenzione non aveva natura selettiva e di concludere eventualmente nel senso dell’insussistenza di un aiuto di Stato. Ciò avrebbe permesso alla Ryanair e alle altre parti interessate di presentare le loro osservazioni nell’ambito di tale procedimento.  
   
 

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