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Notiziario Marketpress di Giovedì 27 Novembre 2014
 
   
  PACCHETTO INFRAZIONI DI NOVEMBRE: DECISIONI PRINCIPALI

 
   
  Bruxelles, 27 novembre 2014 - Con le decisioni sui casi d’infrazione assunte questo mese, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dalla normativa dell’Ue. Le decisioni qui esposte, relative a molti settori, si propongono di garantire la corretta applicazione del diritto dell´Unione a favore dei cittadini e delle imprese. La Commissione ha adottato in data odierna 205 decisioni, tra le quali 32 pareri motivati e 6 deferimenti alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Si riporta di seguito una sintesi delle principali decisioni. Per maggiori informazioni sul procedimento d’infrazione cfr. Memo/12/12. 1. Deferimenti alla Corte di giustizia Trasporto ferroviario: la Commissione deferisce l´Austria alla Corte di giustizia per mancata garanzia della trasparenza finanziaria La Commissione europea ha deciso di deferire l´Austria alla Corte di giustizia dell´Unione europea per il mancato rispetto delle norme Ue in materia di trasparenza finanziaria nel settore ferroviario. L´austria non garantisce che i finanziamenti pubblici erogati a titolo degli obblighi di servizio pubblico per i servizi di trasporto passeggeri siano correttamente indicati nella contabilità pertinente. Per tale ragione non si può escludere che i finanziamenti pubblici siano utilizzati come sovvenzioni incrociate ad altri servizi. Questo potrebbe falsare la concorrenza, procurando potenzialmente un vantaggio concorrenziale indebito a coloro che ricevono sovvenzioni pubbliche. Tale situazione sarebbe contraria alle norme vigenti dell´Ue il cui obiettivo è istituire un mercato interno dei trasporti su rotaia efficiente, non soggetto a distorsioni e competitivo. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2132 - Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Fiscalità: la Commissione deferisce la Grecia alla Corte di giustizia dell´Unione europea in merito all´imposta di registrazione dei veicoli in leasing o noleggiati La Commissione europea ha deciso di deferire la Grecia alla Corte di giustizia dell´Unione europea per la mancata modifica delle norme in materia di imposta di registrazione dei veicoli presi in leasing o noleggiati da cittadini greci tramite concedenti non greci. A norma della legislazione greca se un cittadino greco conclude un contratto di leasing o di noleggio relativo a un veicolo con un concedente di un altro Stato membro, l´imposta di registrazione deve essere versata interamente in Grecia. La Grecia ha omesso di disciplinare la materia del leasing e del noleggio transfrontalieri nella propria legislazione non conformandosi alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell´Unione europea in tale materia (cfr. Causa C-451/99 Cura Anlagen e C-91/10 Vav Autovermietung) che richiede agli Stati membri, nel caso di leasing o noleggio transfrontalieri, di riscuotere un´imposta proporzionata alla durata dell´uso del veicolo. Ciò può avere un effetto dissuasivo sull´attività transfrontaliera, violando i principi della libera circolazione delle merci sanciti nei trattati. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2134 - Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Fiscalità: la Commissione deferisce la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per l´applicazione di un trattamento fiscale discriminatorio a investimenti in alcuni titoli obbligazionari stranieri La Commissione europea ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per garantire che in Spagna il diritto delle successioni e delle donazioni del Territorio Histórico de Bizkaia sia conforme al diritto dell´Ue. Secondo quanto disposto dal diritto delle successioni e delle donazioni dei Territorios Históricos de Alava y Bizkaia i titoli di debito pubblico emessi dalle amministrazioni locali (Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputaciones Forales o le Entidades Locales Territoriales de los tres Territorios Históricos) in caso di successione godono di un trattamento fiscale privilegiato rispetto a quello applicato a titoli analoghi emessi in altri Stati membri dell´Ue/see. Tale differenza di trattamento fiscale si configura come una discriminazione rispetto ad investimenti in titoli di debito pubblico emessi da altri Stati membri dell’Ue o del See. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2135 - Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Fiscalità: la Commissione deferisce la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per l´applicazione di un trattamento fiscale discriminatorio agli investimenti in società non residenti La Commissione europea ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per garantire che in Spagna la legislazione in materia di tassazione degli investimenti in società non-residenti sia conforme al diritto dell´Ue. Conformemente alle disposizioni spagnole il trattamento fiscale di dividendi generati all´estero (ossia dividendi distribuiti a società spagnole da società non residenti) è più oneroso rispetto a quello applicato ai dividendi generati in Spagna (ossia dividendi distribuiti da società spagnole). Ne deriva che una società spagnola che investa in una società non residente debba adempiere a più condizioni (per esempio livello di reddito e di partecipazione azionaria), rispetto a quanto accade per un investimento nazionale, se intende beneficiare di un vantaggio fiscale. In altri casi i vantaggi previsti per i dividendi generati a livello nazionale non sono applicabili ai dividendi generati all´estero. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2136 - Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Ambiente: la Commissione deferisce la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per un trattamento delle acque reflue che presenta un rischio per la salute pubblica La Commissione deferisce la Spagna alla Corte di giustizia dell´Unione europea per non aver garantito un adeguato trattamento delle acque reflue. Gli Stati membri dell´Ue devono provvedere a un adeguato sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane poiché le acque non trattate rappresentano un rischio per la salute umana, le acque interne e l´ambiente marino. Alla Spagna era stata inviata una lettera di costituzione in mora nel 2003 proprio a tal proposito, relativamente a zone con una popolazione equivalente superiore a 10 000 abitanti. Sebbene da allora alcuni problemi siano stati risolti, la lentezza dei progressi ha condotto la Commissione a deferire il caso alla Corte di giustizia dell´Unione europea su raccomandazione di Karmenu Vella, commissario responsabile per l´Ambiente, gli affari marittimi e la pesca. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2129 - Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Fiscalità: la Commissione deferisce l´Irlanda alla Corte di giustizia dell´Unione europea in merito alla scorretta applicazione delle norme sul carburante marcato La Commissione europea ha deciso di deferire l´Irlanda alla Corte di giustizia dell´Unione europea per la scorretta applicazione delle norme sulla marcatura fiscale del carburante. In base alla normativa Ue sulla marcatura fiscale dei carburanti, il carburante che può beneficiare di un´aliquota ridotta deve essere caratterizzato da una colorazione diversa. I pescherecci, ad esempio, sono autorizzati a utilizzare carburante soggetto ad aliquota fiscale ridotta, mentre le imbarcazioni private devono usare carburante soggetto all´aliquota standard. Attualmente l’Irlanda viola il diritto dell’Unione consentendo l’utilizzo di carburante marcato per imbarcazioni private da diporto. Ne consegue che le imbarcazioni private da diporto non soltanto utilizzano il carburante destinato ai pescherecci, ma rischiano sanzioni pesanti se, navigando nelle acque di un altro Stato membro, vengono controllate dalle autorità locali. (Per ulteriori informazioni: Ip/14/2138 - Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) 2. Pareri motivati Ambiente: la Commissione chiede a Belgio, Spagna, Ungheria E Cipro di attuare le norme dell´Ue sulle emissioni di zolfo derivanti dai trasporti marittimi La Commissione europea ha esortato Belgio, Spagna, Ungheria e Cipro a inviare ulteriori informazioni sulle modalità con cui sono attuate nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le norme dell´Ue sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi; i paesi avrebbero dovuto adempiere tale obbligo entro il 18 giugno 2014. L´anidride solforosa rappresenta uno dei principali fattori che causano il problema dell´acidificazione e può avere effetti negativi sulla salute umana. La legislazione riveduta relativa al tenore di zolfo nei carburanti liquidi mira a ridurre le emissioni di questo inquinante atmosferico stabilendo il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile pesante e il gasolio. Essa inoltre integra nella legislazione dell´Unione le nuove norme stabilite dall´Organizzazione marittima internazionale per assicurarne un´applicazione corretta e coerente in tutti gli Stati membri. Poiché Belgio, Spagna, Ungheria e Cipro non hanno rispettato il termine originario, la Commissione ha inviato loro lettere di costituzione in mora il 22 luglio 2014. La Commissione sta ora provvedendo all´invio di pareri motivati e, se gli Stati membri in questione non adotteranno i provvedimenti necessari entro due mesi, essa li potrà deferire alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Sicurezza stradale: la Commissione chiede a Bulgaria, Cipro, Lussemburgo E Slovenia di applicare le norme dell’Ue sullo scambio di informazioni relative alle infrazioni al codice della strada La Commissione europea ha chiesto in data odierna a Bulgaria, Cipro, Lussemburgo e Slovenia la piena attuazione della direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni relative alle infrazioni al codice della strada. La direttiva 2011/82/Ue , che riguarda reati quali l’eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza, consente di identificare i conducenti Ue e di perseguirli per le infrazioni commesse in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo. Spetta allo Stato membro dove è stata commessa l’infrazione decidere sul seguito da dare. Il termine per recepire la direttiva era il 7 novembre 2013. Il mancato recepimento comporta un´applicazione incoerente della legislazione nell´Ue e di conseguenza effetti negativi per la sicurezza stradale. Bulgaria, Cipro e Lussemburgo non hanno ancora comunicato alcuna misura attuativa alla Commissione, mentre la Slovenia ha notificato solo una parziale attuazione della direttiva. Per questo motivo la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato passando alla seconda fase della procedura d’infrazione dell’Ue. Se entro due mesi non verranno notificate le misure, la Commissione potrà decidere di deferire Bulgaria, Cipro, Lussemburgo e Slovenia alla Corte di giustizia dell´Unione europea. La Corte di giustizia dell´Unione europea ha deciso a maggio che il fondamento giuridico della direttiva 2011/82/Ue non deve essere la cooperazione di polizia, bensì i trasporti. Tali norme restano di applicazione in tutti gli Stati membri fino all´entrata in vigore, entro un termine ragionevole, di una nuova direttiva basata sul fondamento giuridico appropriato. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Ambiente: la Commissione chiede ad Austria, Germania e Slovacchia di intervenire in tema di inquinamento atmosferico Austria, Germania e Slovacchia non proteggono i cittadini dall´inquinamento da polveri sottili (Pm10). Tale particolato, che può provocare asma, disturbi cardiovascolari, tumore ai polmoni e morte prematura, proviene da emissioni dell´industria, del traffico e del riscaldamento domestico. Il diritto dell’Ue impone agli Stati membri di limitare l’esposizione dei cittadini a tale particolato definendo valori limite specifici che devono essere rispettati in ogni zona considerata per la qualità dell’aria. Dalle ultime relazioni degli Stati membri in questione si evince che in alcune zone si continuano a registrare concentrazione di Pm10 superiori ai valori giornalieri limite. In Austria i livelli di Pm10 sono troppo elevati nella zona di Graz; in Germania, nelle zone di Stoccarda e Lipsia; in Slovacchia il limite giornaliero di Pm10 è superato in sei zone: Bratislava, Banskobystrický kraj, Košice, Žilinský kraj, e Košický kraj. La Commissione ritiene che i paesi in questione non abbiano adottato le misure che avrebbero dovuto essere già in atto dal 2005 per proteggere la salute dei cittadini e chiede a tali Stati membri di adottare misure lungimiranti, celeri ed efficaci per ridurre al minimo possibile il periodo di inottemperanza. L’azione odierna (sotto il profilo tecnico un parere motivato) fa seguito ad altre lettere di costituzione in mora inviate alla Slovacchia il 22 febbraio 2013 e all’Austria e alla Germania il 26 aprile 2013. Qualora gli Stati membri in questione non agiscano, la Commissione può deferire la questione alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Norme di regolamentazione riguardanti i gestori di fondi di investimento alternativi: la Commissione sollecita Lettonia, Polonia E Spagna a notificare il pieno rispetto delle norme Oggi la Commissione europea ha inviato una richiesta formale a Lettonia, Polonia e Spagna affinché notifichino i provvedimenti adottati per conformarsi pienamente alla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (2011/61/Ue). La direttiva stabilisce un quadro completo ed efficace di regolamentazione e vigilanza dei gestori di fondi di investimento alternativi destinati agli investitori professionali. Le norme europee armonizzate per i gestori di fondi di investimento alternativi mirano a migliorare la trasparenza delle attività dei Gefia e dei fondi che essi gestiscono nei confronti degli investitori e delle autorità pubbliche. La Lettonia ha parzialmente attuato la direttiva, ma non ha ancora trasmesso notifiche per quanto riguarda l’osservanza di misure importanti riguardanti alcune norme applicabili all’autorizzazione dei gestori di fondi di investimento alternativi, ai conflitti di interesse e alle norme in materia di depositari e di vigilanza. Ad oggi Polonia e Spagna, che avrebbero dovuto dare piena attuazione alla citata direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 22 luglio 2013, non hanno adempiuto tale obbligo. Questi paesi dispongono di due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per recepire pienamente la direttiva 2011/61/Ue. La mancata notifica di misure adeguate potrebbe portare la Commissione a deferire la questione alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Efficienza energetica: Bulgaria e Ungheria devono recepire pienamente la legislazione Ue sull´efficienza energetica La Commissione ha oggi formalmente invitato Bulgaria e Ungheria a recepire la direttiva sull’efficienza energetica (direttiva 2012/27/Ue). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono realizzare, nel corso del periodo tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, determinati risparmi energetici mediante regimi obbligatori di efficienza energetica o altre misure strategiche mirate a promuovere miglioramenti dell’efficienza energetica in ambito domestico, nell’industria e nei trasporti. Altre disposizioni prevedono audit energetici per le grandi società ogni quattro anni, maggiori diritti per i consumatori per quanto riguarda la misurazione e la fatturazione del consumo di energia, la ristrutturazione di almeno il 3 % annuo degli edifici del governo centrale e acquisti pubblici efficienti sotto il profilo energetico. La Commissione ha inviato un parere motivato a Bulgaria e Ungheria che avrebbero dovuto recepire la citata direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 5 giugno 2014, chiedendo loro di notificare tutti i provvedimenti adottati per adempiere a tale obbligo. Se tali Stati membri non ottempereranno al loro obbligo giuridico entro due mesi, la Commissione potrà decidere di adire al riguardo la Corte di giustizia. Nel luglio 2014 la Commissione ha avviato procedimenti per infrazione nei confronti di 24 Stati membri (tutti tranne Cipro, Italia, Malta e Svezia) che non avevano notificato i provvedimenti adottati per dare attuazione alla direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali. Ulteriori informazioni all´indirizzo: http://ec.Europa.eu/energy/efficiency/eed/eed_en.htm (Per ulteriori informazioni: Anna-kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186+32 229 56186) Diritti dei pazienti nell´assistenza sanitaria transfrontaliera: la Commissione esorta Paesi Bassi e Portogallo a notificare il recepimento delle norme sull´assistenza sanitaria transfrontaliera Oggi la Commissione europea ha inviato una richiesta formale a Paesi Bassi e Portogallo affinché notifichino il recepimento della direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera (2011/24/Ue). La direttiva stabilisce il diritto dei pazienti di scegliere di ricevere l´assistenza sanitaria in un altro Stato membro e di chiederne il rimborso nello Stato di affiliazione. Essa prevede inoltre che i sistemi sanitari e i prestatori di assistenza sanitaria garantiscano che i pazienti ricevano le informazioni necessarie affinché possano compiere una scelta informata in merito alle cure. La direttiva è stata parzialmente recepita da Paesi Bassi e Portogallo. Tuttavia ad oggi i suddetti Stati membri, che avrebbero dovuto recepire la citata direttiva nei rispettivi ordinamenti nazionali entro il 25 ottobre 2013, non hanno adempiuto pienamente tale obbligo. Questi paesi dispongono di due mesi di tempo per informare la Commissione in merito alle misure adottate per recepire pienamente la direttiva 2011/24/Ue. La mancata notifica di misure adeguate potrebbe portare la Commissione a deferire le questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio- Tel. + 32 295 6172) Ambiente: la Commissione invita la Bulgaria a limitare l’esposizione dei cittadini all´anidride solforosa La Commissione europea esorta la Bulgaria a ridurre i livelli di anidride solforosa (So2), un inquinante atmosferico proveniente dagli impianti industriali che può causare problemi respiratori e aggravare le malattie cardiovascolari. L’infrazione riguarda la violazione da parte della Bulgaria della direttiva sulla qualità dell’aria che obbliga gli Stati membri a rispettare sia i valori limite di esposizione sia orari sia giornalieri nonché a predisporre piani relativi alla qualità dell’aria elaborando misure appropriate per ridurre i livelli di So2. I cittadini di due zone, una a sud ovest e l’altra a sud est del paese, sono stati esposti a livelli eccessivi di So2 almeno a partire dal 2007. Benché le misure adottate nella zona a sud ovest per raggiungere i valori limite siano state abbastanza efficienti da assicurare la conformità alla normativa dell’Ue nel 2013, i livelli eccessivi di inquinanti nocivi persistono nella zona a sud est, continuando a causare danni per la salute umana. Con l’intervento odierno, che tecnicamente si configura come ulteriore parere motivato, la Commissione invita la Bulgaria ad adottare misure lungimiranti, celeri ed efficaci per ridurre al minimo il periodo di non conformità. Qualora la Bulgaria non adotti i provvedimenti necessari entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Cielo unico europeo: la Commissione invita la Bulgaria a istituire sanzioni contro le compagnie aeree che non rispettano le norme di gestione del traffico aureo dell´Ue La Commissione europea ha ufficialmente chiesto alla Bulgaria di adottare le norme necessarie per istituire le sanzioni previste in caso di violazione del regolamento (Ue) n. 255/2010. Il regolamento, che stabilisce norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo nell’Ue, impone espressamente alle compagnie aeree di rispettare i piani di volo e le bande orarie loro assegnate e agli Stati membri di stabilire sanzioni in caso di violazione. Un regime sanzionatorio nazionale è necessario per lottare contro l’uso di piani di volo abusivi o multipli e l’uso improprio delle bande orarie negli aeroporti. Tali pratiche riducono l’efficienza della gestione del traffico aereo con effetti negativi per gli operatori (costi del carburante, ritardi) e per l’ambiente. La legislazione nazionale avrebbe dovuto essere in vigore entro settembre 2011, ma la Bulgaria non ha adempiuto tale obbligo. La Bulgaria, alla quale è stata inviata una richiesta in forma di parere motivato secondo la procedura d´infrazione dell´Ue, dispone di due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per applicare il regolamento; in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Ambiente: la Commissione chiede a Cipro di attuare le norme dell’Ue in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche La Commissione europea ha esortato Cipro a inviare informazioni sulle modalità di attuazione nell´ordinamento nazionale delle norme dell´Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee); Cipro avrebbe dovuto adempiere tale obbligo entro il 14 febbraio 2014. La nuova direttiva Raee sostituisce e aggiorna le precedenti norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e mira a prevenire o ridurre gli effetti negativi della produzione e della gestione dei Raee sulla salute umana e sull’ambiente. Essa mira inoltre a migliorare sia l´efficienza sia l´impatto complessivo dell’uso delle risorse al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile. Poiché Cipro non ha rispettato il termine fissato, il 31 marzo 2014 la Commissione gli ha inviato una lettera di costituzione in mora. La Commissione ha deciso ora di inviare a Cipro un parere motivato e se Cipro non agirà entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell´Ue. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Trasporto stradale: la Commissione chiede a Cipro di realizzare l´interconnessione tra il proprio registro nazionale delle imprese di trasporto stradale e quello di altri paesi dell’Unione europea La Commissione invita la Repubblica di Cipro a realizzare l´interconnessione tra il proprio registro nazionale delle imprese di trasporto su strada e quello di altri Stati membri tramite il registro europeo delle imprese di trasporto stradale (Erru). L’erru mira ad agevolare lo scambio di informazioni sui gestori dei trasporti dichiarati non idonei e sulle infrazioni gravi commesse dagli autotrasportatori in Stati membri diversi da quello di stabilimento. A norma del regolamento (Ce) n. 1071/2009 gli Stati membri devono garantire che entro il 31 dicembre 2012 i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto stradale siano interconnessi e accessibili in tutta l’Unione europea. Cipro fino ad oggi non ha adempiuto tale obbligo. L´omessa interconnessione del registro nazionale tramite il sistema Erru ne compromette il funzionamento impedendo il raggiungimento del suo obiettivo principale, ossia migliorare l´efficienza dell´applicazione delle norme Ue nel settore dei trasporti su strada. Per questo motivo la Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Repubblica di Cipro. Le autorità cipriote dispongono di due mesi di tempo per adottare le misure necessarie a conformarsi alla richiesta della Commissione. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Settore aereo: la Commissione chiede alla Germania di garantire una supervisione adeguata dei controlli di sicurezza negli aeroporti La Commissione europea ha chiesto ufficialmente alla Germania di garantire il monitoraggio regolare di tutte le misure di sicurezza aerea negli aeroporti tedeschi. Il regolamento (Ue) n. 300/2008 definisce la frequenza minima e l´ambito dei controlli che devono essere effettuati dalle autorità nazionali. Tale supervisione è necessaria per consentire una pronta individuazione, e la relativa correzione, di eventuali omissioni nell’applicazione delle misure di sicurezza e per garantire che gli aeroporti, le compagnie aeree e altri soggetti si conformino alle norme comuni dell´Ue. Da un’ispezione effettuata dalla Commissione è emerso che alcune misure di sicurezza non sono state adeguatamente monitorate dalle autorità nazionali. La richiesta della Commissione assume la forma di parere motivato. Qualora la Germania non dia una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferirla alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Ambiente: la Commissione chiede alla Grecia di fornire una relazione sulle misure di conservazione della natura La Commissione europea ha chiesto alla Grecia di preparare la relazione sull’attuazione delle misure adottate per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di cui alla direttiva Habitat. La normativa dell’Ue impone agli Stati membri di presentare le rispettive relazioni entro giugno 2013 per consentire alla Commissione di avere un quadro completo della situazione in tutta l’Ue prima di redigere la propria relazione. Poiché la Grecia è l’unico Stato membro che non ha predisposto e trasmesso la relazione, il 31 marzo 2014 è stata inviata una lettera di costituzione in mora. Secondo la risposta della Grecia, la relazione non è ancora stata elaborata, ragion per cui la Commissione invia ora un parere motivato. Qualora la Grecia non agisca entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Efficienza energetica nell’edilizia: la Grecia deve adempiere agli obblighi che ad essa incombono a norma della legislazione dell’Ue sull’efficienza energetica nell’edilizia Oggi la Commissione ha chiesto formalmente alla Grecia di agire per adempiere pienamente agli obblighi che ad essa incombono a norma della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva 2010/31/Ue). A norma di tale direttiva gli Stati membri devono definire i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi, calcolare il livello ottimale in funzione dei costi e il modo per ottenerlo e comunicare tali informazioni alla Commissione. Si tratta di un aspetto fondamentale della direttiva in quanto stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica che gli edifici nuovi e ristrutturati devono soddisfare. Il termine iniziale per la notifica di tale relazione alla Commissione europea è stata prorogato dal 30 giugno 2012 al 21 marzo 2013 in considerazione della pubblicazione del regolamento delegato n. 244/2012 della Commissione sul quadro metodologico per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi. La richiesta della Commissione assume la forma di un parere motivato nel quadro della procedura di infrazione dell’Ue. Se la Grecia non ottempererà agli obblighi giuridici che ad essa incombono entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferirla alla Corte di giustizia. Ulteriori informazioni all´indirizzo: http://ec.Europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm (Per ulteriori informazioni: Anna-kaisa Itkonen – Tel.: +32 229 56186+32 229 56186) La Commissione sollecita la Finlandia a prevedere un ricorso giurisdizionale effettivo nei casi di rifiuto, annullamento o revoca di un visto La Commissione ha inviato oggi una richiesta formale alla Finlandia esortandola ad adottare i provvedimenti necessari per garantire che i ricorsi contro una decisione di rifiuto, annullamento o revoca di un visto prevedano la possibilità di adire un organo giurisdizionale. Il regolamento sul codice dei visti stabilisce le procedure e le condizioni per il rilascio di visti di transito aeroportuale e per soggiorni brevi nonché l’obbligo per gli Stati membri di prevedere un diritto di ricorso contro il rifiuto, l´annullamento o la revoca del visto. Il trattato Ue impone, inoltre, agli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue conferisce ai singoli il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice qualora diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati. La legislazione nazionale finlandese prevede soltanto la possibilità di un ricorso dinanzi alle autorità amministrative, non giurisdizionali. La Commissione ritiene, tuttavia, che in base al codice dei visti i cittadini di paesi terzi abbiano il diritto che la loro domanda di visto sia trattata in modo non arbitrario e che tale diritto debba essere tutelato da una procedura di ricorso giurisdizionale. Per tale motivo la Commissione ha deciso in data odierna di trasmettere alla Finlandia un parere motivato. Le autorità finlandesi dispongono di due mesi di tempo per adottare le misure necessarie a conformarsi alla richiesta della Commissione. In caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia dell´Unione europea. Lo scorso mese sono stati inviati pareri motivati a Repubblica ceca, Estonia, Polonia e Slovacchia per gli stessi motivi. (Per ulteriori informazioni: Natasha Bertaud – Tel.: +32 229 67456+32 229 67456) Ambiente: la Commissione chiede all’Italia di porre fine all’autorizzazione dell’uccellagione con reti le cui catture sono utilizzate come richiami vivi La Commissione europea sollecita l’Italia a porre fine all’utilizzo su larga scala di metodi di cattura non selettiva di uccelli selvatici, come appunto le reti vietate dalla direttiva uccelli. In alcune regioni italiane per molti anni è stata autorizzata ed effettuata la cattura con le reti di certe specie di uccelli (Columba Palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) destinati ad essere impiegati come richiami vivi. A febbraio 2014 la Commissione ha inviato all´Italia una lettera di costituzione in mora invitandola a interrompere questo metodo vietato di cattura degli uccelli e concludendo che le condizioni per applicare deroghe non erano soddisfatte. Poiché l’Italia non ha posto rimedio alle violazioni del diritto dell’Ue derivanti da autorizzazioni concesse in modo illegittimo dalle Regioni e ancora in vigore, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato. L’italia dispone di due mesi per adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità e se non ottempererà a tale obbligo la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – Tel.: +32 229 56172+32 229 56172) Porti: la Commissione invita la Lituania ad applicare le norme dell’Ue relative alla libertà di stabilimento ai contratti di affitto di aeree portuali La Commissione europea ha ufficialmente chiesto alla Lituania di garantire che gli appalti per concessioni di aree portuali siano conformi alle norme Ue sulla libertà di stabilimento. Le norme dell’Ue prevedono l’obbligo di organizzare procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie per l’aggiudicazione degli appalti. L’attuale legislazione lituana, tuttavia, prevede un’eccezione a tale regola, qualora il concessionario abbia acquistato edifici o strutture presenti sul terreno. Alla Lituania si chiede di eliminare tale eccezione. Ostacolare una procedura di aggiudicazione aperta impedisce ad altre imprese interessate, diverse dall´occupante del terreno, di stabilirsi in porti lituani. La richiesta è stata inviata in forma di parere motivato. La Lituania dispone di due mesi per informare la Commissione circa le misure adottate per conformarsi al diritto dell’Unione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la Lituania alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) La Commissione chiede alla Francia di cessare un trattamento discriminatorio dei redditi professionali La Commissione europea ha chiesto ufficialmente alla Francia di modificare le norme applicate ai redditi professionali di natura non salariale. In Francia la base imponibile di tali redditi (categoria utili industriali e commerciali, utili non commerciali o agricoli) è maggiorata del 25% a meno che siano generati in Francia e il contribuente abbia usufruito dei servizi di un Centre de Gestion Agréé (Cga) o di un commercialista convenzionato stabilito in Francia. Per i redditi generati in un altro Stato membro dell´Ue o del See la maggiorazione è sempre d´applicazione. La Commissione ritiene che le norme fiscali francesi violino la libertà di stabilimento di cui all´articolo 49 del Tfue e all´articolo 31 dell´Accordo sul See. La Francia pertanto è invitata a modificare la propria legislazione. La richiesta della Commissione assume la forma di parere motivato. Se la Francia non adempie entro due mesi, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Diritti dei passeggeri: la Commissione chiede al Portogallo di applicare integralmente le norme relative ai passeggeri che viaggiano in treno La Commissione europea ha chiesto al Portogallo di adottare i necessari provvedimenti per applicare correttamente il regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (regolamento (Ue) n. 1371/2007). Il Portogallo non ha ancora istituito un adeguato regime sanzionatorio che garantisca il pieno rispetto del regolamento che definisce i diritti dei passeggeri che viaggiano in treno nell’Ue e si applica dal 3 dicembre 2009. Gli Stati membri dovevano ottemperare a tale obbligo entro il 3 giugno 2010. La richiesta è stata trasmessa in forma di parere motivato secondo la procedura d´infrazione dell´Ue. Il Portogallo dispone di due mesi di tempo per notificare alla Commissione le misure adottate per applicare correttamente il regolamento; in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire il Portogallo alla Corte di giustizia dell´Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Jakub Adamowicz – Tel.: +32 229 50195+32 229 50195) Fiscalità: la Commissione chiede alla Romania di cessare il trattamento fiscale discriminatorio delle persone fisiche non residenti che percepiscono redditi provenienti dalla Romania La Commissione ha chiesto alla Romania di modificare le norme relative all´imposta sui redditi da attività indipendenti, realizzate da soggetti non residenti, in quanto essa ritiene che tali norme costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali nel mercato interno. Attualmente le persone fisiche residenti che percepiscono un reddito comparabile possono detrarre le spese professionali direttamente connesse a tale reddito. In tal modo l´imposizione riguarda solo il reddito netto. Le persone fisiche stabilite in un altro Stato Ue/see e non stabilite in modo permanente in Romania, tuttavia, non possono beneficiare di tale detrazione e sono soggette a imposta sul reddito lordo ottenuto in Romania. La Commissione, forte dell´interpretazione della Corte di giustizia (cause C-234/01, Gerritse, C-290/04, Fkp Scorpio e C-345/04, Centro Equestre), non trova alcuna valida giustificazione per una siffatta maggiore imposizione sul reddito delle persone fisiche stabilite in altri Stati dell’Ue/del See, la ritiene discriminatoria e un ostacolo alla libera prestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali. La Commissione ha pertanto invitato la Romania a modificare la propria normativa onde conformarsi al diritto dell’Ue. La richiesta assume la forma di un parere motivato. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea. (Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario – Tel.: +32 229 56185+32 229 56185) Sicurezza dell’approvvigionamento di gas: la Romania è invitata a conformarsi alle norme dell’Ue La Commissione ha inviato alla Romania una richiesta formale affinché garantisca la piena conformità alle norme dell’Ue sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas. Il regolamento (Ue) n. 994/2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas mira a garantire che gli Stati membri siano preparati a far fronte a eventuali interruzioni dell’approvvigionamento. A tal fine gli Stati membri devono consentire flussi bidirezionali di gas transfrontalieri ed elaborare in anticipo piani d’azione preventivi e di emergenza. La Commissione europea ha inviato in data odierna un parere motivato alla Romania. Finora la Romania non ha notificato alla Commissione l’adozione né di un piano d’azione preventivo né di un piano di emergenza come disposto dal regolamento sull’approvvigionamento di gas e non ha nemmeno informato la Commissione in merito alle proprie decisioni sui flussi di gas bidirezionali. Le autorità competenti degli Stati membri dovevano adottare piani d’azione preventivi e piani di emergenza già entro il 3 dicembre 2012. Le decisioni sui flussi di gas bidirezionali dovevano essere adottate entro il 3 settembre 2012. La Romania dispone di due mesi per adempiere i propri obblighi, in caso contrario la Commissione potrà decidere di deferire la questione alla Corte di giustizia. Per maggiori informazioni riguardanti le prove di stress sulla sicurezza energetica: http://ec.Europa.eu/energy/stress_tests_en.htm    
   
 

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