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Notiziario Marketpress di
Giovedì 04 Dicembre 2014 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L´AIUTO ALLE CENTRALI A CARBONE NAZIONALE CONCESSO PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLE FORNITURE DI ELETTRICITÀ DELLA SPAGNA È CONFORME ALLE NORME DELL’UNIONE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
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Lussemburgo, 4 dicembre 2014 - Nel 2010 il governo spagnolo ha adottato un provvedimento che obbliga dieci centrali di produzione di energia elettrica a rifornirsi di carbone «nazionale» (di origine spagnola) e a produrre con esso taluni volumi di elettricità usando (23,35 Twh all’anno). Il prezzo del carbone nazionale è superiore rispetto a quello di altri combustibili. È previsto che tale misura scada al più tardi il 31 dicembre 2014. Per ovviare alle difficoltà di accesso al mercato giornaliero della vendita di elettricità incontrate da tali centrali (difficoltà spiegabili con il prezzo elevato del carbone che sono obbligate ad utilizzare), la misura ha istituito un «sistema di chiamata prioritaria»: l’elettricità prodotta da dette centrali deve essere acquistata in via preferenziale rispetto a quella prodotta dalle centrali che utilizzano carbone importato, olio combustibile e gas naturale o che operano a ciclo combinato. L’elettricità prodotta da queste ultime è ritirata dal mercato giornaliero dell’energia, per garantire la vendita dei volumi di elettricità prodotti da carbone nazionale ad opera delle centrali che usufruiscono della misura. I proprietari delle centrali che usufruiscono della misura ottengono una compensazione pari alla differenza tra i costi aggiuntivi di produzione sopportati e il prezzo di vendita sul mercato giornaliero dell’elettricità. Il finanziamento del sistema avviene grazie a un fondo controllato dallo Stato. Le spese annuali previste sono pari a 400 milioni di euro. Dopo aver esaminato la misura adottata dal governo spagnolo, la Commissione ha tratto la conclusione che esiste un aiuto di Stato. Tuttavia, essa ha dichiarato tale aiuto compatibile con il mercato interno. La Commissione ha infatti considerato che gli obblighi imposti dalla misura ai proprietari delle centrali beneficiarie corrispondevano alla gestione di un servizio di interesse economico generale, giustificato dall’obiettivo di garantire la sicurezza della fornitura di elettricità. Secondo il diritto dell’Unione, le imprese incaricate di gestire servizi di interesse economico generale sono soggette alle regole dei trattati (segnatamente alle regole di concorrenza) nei limiti in cui l’applicazione di tali regole non ostacoli lo svolgimento della loro specifica missione. Ciò premesso, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell’aiuto . La società Castelnou Energía è proprietaria di una centrale a ciclo combinato. La misura adottata dal governo spagnolo incide in modo sostanziale sulla sua posizione sul piano della concorrenza, segnatamente per l´ubicazione della sua centrale. La Castelnou Energía, sostenuta da Greenpeace Spagna, chiede al Tribunale dell’Unione Europea di annullare la decisione della Commissione. Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della Castelnou Energía. La Castelnou Energía lamenta in particolare che la Commissione ha violato il diritto dell’Unione considerando che gli obblighi imposti dalla misura corrispondono ad un servizio di interesse economico generale diretto a garantire la sicurezza delle forniture di elettricità. Il Tribunale rileva che la Castelnou Energía non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione riconoscendo il carattere giustificato di tale servizio e la proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo perseguito. La Castelnou Energía asserisce inoltre che la Commissione ha violato diverse disposizioni del diritto dell’Unione, oltre a quelle relative agli aiuti di Stato, in particolare quelle sulla tutela dell’ambiente. Il Tribunale ricorda che, se la modalità di un aiuto è indissolubilmente legata all’oggetto dello stesso, la Commissione deve valutare la sua conformità alle disposizioni diverse da quelle sugli aiuti di Stato. Tale valutazione può sfociare in una dichiarazione di incompatibilità dell’aiuto in oggetto con le regole sul mercato interno. Il Tribunale precisa che, nel caso in esame, le modalità della misura d’aiuto (ossia l’obbligo di acquisto di carbone nazionale, la chiamata prioritaria e la compensazione finanziaria) sono indissolubilmente legate all’oggetto dell’aiuto. Per contro, quando la Commissione valuta una misura che non persegue un obiettivo ambientale, non è tenuta a prendere in considerazione le regole dell’Unione sulla tutela dell’ambiente nel contesto dell’esame dell’aiuto e delle modalità ad esso indissolubilmente legate. Il giudice dell’Unione limita la verifica dell’osservanza delle regole diverse da quelle sugli aiuti di Stato alle sole regole idonee a produrre un impatto negativo sul mercato interno, definito come uno spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Di conseguenza, la Commissione non era tenuta a procedere, come ha fatto nella sua decisione, all’esame della conformità della misura alle disposizioni di tutela dell’ambiente. Il Tribunale rileva che, in ogni caso, la Commissione ha giustamente considerato, nella sua decisione, che la circostanza che la misura comportasse un aumento delle emissioni di Co2 da parte delle centrali a carbone nazionale e del prezzo dei diritti di emissione non implica un aumento della Co2 complessivamente emessa in Spagna. La Commissione, infatti, ha ritenuto che le emissioni complessive di Co2 sarebbero rimaste, in linea di principio, entro i limiti corrispondenti agli impegni assunti dalle autorità spagnole, tenuto conto del sistema per lo scambio di diritti di emissione istituito dal diritto dell’Unione . Il Tribunale segnala peraltro che la misura spagnola implica che la produzione delle centrali a carbone nazionale sostituisce come priorità quella delle centrali che utilizzano olio combustibile e carbone importato (più inquinanti). In altre parole, la misura dovrebbe condurre in pratica a sostituire produzioni inquinanti con altre produzioni inquinanti. Considerata questa sostituzione, non si può ritenere che la misura spagnola favorisca la produzione di elettricità a partire dal carbone violando l’oggetto e lo spirito della direttiva sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Infine, la Castelnou Energía sostiene che le disposizioni del diritto dell’Unione sugli aiuti di Stato all’industria carboniera sono state violate (in particolare quelle che vietano le distorsioni di concorrenza sul mercato dell’elettricità e quelle che sanciscono il principio della progressiva diminuzione degli aiuti all’industria carboniera). A questo proposito, il Tribunale indica, in particolare, che il principio del mantenimento delle capacità di produzione di carbone sostenute con aiuti di Stato è stato affermato del diritto dell’Unione. Inoltre, una decisione del Consiglio ha prolungato fino al 2018 la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti che coprono, in particolare, i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità. |
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