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Notiziario Marketpress di Martedì 09 Dicembre 2014
 
   
  LA SVEZIA È CONDANNATA A SANZIONI PECUNIARIE PER NON AVER DATO ESECUZIONE A UNA SENTENZA DELLA CORTE DEL 2012 CHE AVEVA DICHIARATO NON CONFORME IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA SULLA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL´INQUINAMENTO

 
   
  Lussemburgo, 9 dicembre 2014 - La direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrate dell´inquinamento stabilisce un procedimento di autorizzazione delle attività industriali ad elevato potenziale inquinante e prevede requisiti minimi che ogni impianto deve rispettare per poter essere autorizzato. Essa è così diretta a proteggere l´ambiente contro le conseguenze dovute a dette attività industriali. Con una prima sentenza pronunciata nel 2012 , la Corte di giustizia ha dichiarato, in seguito a un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione, che la Svezia aveva violato la direttiva in quanto 29 impianti non si erano conformati ai requisiti da essa previsti. Nel 2013 la Commissione, dopo aver considerato che la Svezia non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza del 2012 (poiché l´infrazione persisteva per due impianti), ha proposto un secondo ricorso per inadempimento. Successivamente, la Commissione ha informato la Corte che non erano ancora stati adottati i provvedimenti necessari riguardo ad uno dei due impianti contemplati dal ricorso, mentre la situazione dell´altro impianto era stata nel frattempo regolarizzata. Nella sua sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che, alla scadenza del termine fissato nella lettera di diffida del 1° ottobre 2012, due impianti non venivano gestiti sulla base dell´autorizzazione prevista dalla direttiva e che pertanto, a tale data, la Svezia non aveva adottato tutti i provvedimenti necessari per conformarsi integralmente agli obblighi derivanti dal sentenza del 2012. La Corte conclude da quanto precede che la Svezia non ha adempiuto gli obblighi cui è tenuta in forza del diritto dell´Unione. Di conseguenza, la Corte condanna la Svezia al pagamento di una somma forfettaria di Eur 2 milioni. Nel caso in cui l´inadempimento constatato dalla prima sentenza del 2012 persistesse al 4 dicembre 2014, data della presente sentenza, la Svezia sarebbe peraltro condannata a pagare una penalità di Eur 4 000 per ogni giorno di ritardo, a partire da tale giorno, fino alla data di messa in conformità rispetto alla sentenza del 2012. Per quanto riguarda il calcolo dell´importo della penalità, la Corte prende in considerazione gli sforzi compiuti dalla Svezia nella prospettiva della completa esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva: alla data dell´udienza soltanto uno dei 29 impianti contemplati dalla sentenza del 2012 non era stato ancora autorizzato secondo i requisiti della direttiva. Inoltre, la Corte sottolinea che la Svezia ha strettamente collaborato con la Commissione nel corso del procedimento e che le parti hanno convenuto, quanto alle conseguenze dell´inadempimento, che non vi è stato pericolo considerevole per l´ambiente e per la salute umana.  
   
 

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