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Notiziario Marketpress di Mercoledì 10 Dicembre 2014
 
   
  LOMBARDIA: PIANO TRIENNALE PER SOSTITUZIONI IN AGRICOLTURA

 
   
   La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell´assessore all´Agricoltura Gianni Fava, una misura di sostegno triennale ai servizi di sostituzione nelle aziende agricole. Turnover Del Personale - "Le attività agricole in generale, e le zootecniche in particolare - ha rilevato l´assessore Fava - sono caratterizzate da un impegno lavorativo di 365 giorni all´anno, che obbliga il personale addetto, o il titolare dell´impresa, a pesanti sacrifici e alta professionalità per garantire continuità d´impresa". "E´ quindi fondamentale - ha aggiunto - migliorare gli standard di vita e di lavoro dei lavoratori del settore, offrendo all´imprenditore l´opportunità di poter usufruire di manodopera qualificata, in caso di ferie, malattia, maternità congedi parentali, decesso e partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento propria o dei dipendenti". L´intervento assume inoltre una valenza di ordine sociale, in quanto garantisce la possibilità di occupare lavoratori extracomunitari, giovani e disoccupati e contribuire all´eliminazione del lavoro nero nelle campagne. Tipologie Di Intervento - L´intervento è finalizzato a contribuire ai costi sostenuti per l´erogazione di servizi di sostituzione ad aziende agricole situate in Lombardia concernenti la sostituzione temporanea del conduttore, di un suo partner o di un suo collaboratore per motivi dovuti a malattia e/o infortunio (non dovuto al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro da parte dell´impresa), maternità, ferie, decesso. Misura Su Tre Anni - La misura durerà 3 anni, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. L´aiuto è erogato in natura sotto forma di servizi agevolati, senza alcun pagamento diretto di denaro ai produttori. Il contributo concesso ai soggetti erogatori del servizio di sostituzione viene riconosciuto sulla base del costo complessivo dei servizi di sostituzione erogati nel corso dell´anno di riferimento, dedotto di altri finanziamenti pubblici relativi agli stessi costi ammissibili. Per ogni beneficiario il contributo erogato non potrà superare il 30 per cento dei costi effettivi di fornitura dei servizi di sostituzione.  
   
 

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