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Notiziario Marketpress di Mercoledì 14 Gennaio 2015
 
   
  INCHIESTA MOSE, COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA REGIONE VENETO: PUNTUALIZZAZIONE DELL’AVVOCATURA REGIONALE

 
   
   Venezia, 14 gennaio 2015 - In relazione alla presa di posizione dei consiglieri regionali dell’Italia dei Valori, Antonino Pipitone e Gennaro Marotta, relativamente alla costituzione di parte civile della Regione Veneto nel procedimento penale cosiddetto “Mose”, l’Avvocatura regionale puntualizza quanto segue: “Con dgr del 17 giugno 2014 n. 1015 la Regione Veneto ha deciso la costituzione di parte offesa nel giudizio penale, in modo da poter seguire l’attività istruttoria della Procura della Repubblica a tutela degli interessi dello stesso ente. Il monitoraggio delle vicende processuali è quindi stato effettuato con continua attenzione all’evolversi delle indagini. In questo momento si attende la chiusura formale delle stesse e l’avvio della azione penale, la quale parte con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati che non hanno patteggiato. Ai sensi del codice di procedura penale è solo da questa fase che le parti offese possono costituirsi parte civile all’interno del processo penale. Ma questa fase non è ancora intervenuta. Il codice di procedura penale non consente nemmeno la costituzione di parte civile a fronte della richiesta di patteggiamento presentata da alcuni degli imputati durante la fase istruttoria ai sensi dell’art. 447 c.P.p. E in questo senso si è espressa anche la Corte di Cassazione penale a Sezioni Unite (sent. N. 23.12.2008, n. 47803), la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui non è possibile la costituzione di parte civile nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini. Va precisato che comunque in sede di applicazione della pena su patteggiamento (art. 445 c.P.p.) non è ammessa la valutazione della domanda risarcitoria proposta dalla parte civile. In tal caso infatti il Gip si limita a riconoscere solo le spese di costituzione e demanda a un diverso giudizio, da avviare in sede civile, l’accertamento e la condanna dei danni subiti dall’offeso in dipendenza del reato. Così come per ogni ente pubblico implicato nella vicenda del Mose, il ristoro dei danni subiti dalla Regione da coloro i quali hanno patteggiato è perciò possibile attraverso una ordinaria azione civile, che, a sua volta si fonda sul presupposto del passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, che per buona parte di coloro che hanno patteggiato, non è ancora intervenuta. Nonché in base alla acquisizione dei documenti probatori che dimostrano la misura del danno subito, come accertata in sede di indagini penali. Ma l’accesso a detta documentazione avverrà, anch’esso, nel momento in cui sarà disposta la chiusura dell’attività istruttoria e la Procura della Repubblica di Venezia metterà a disposizione delle parti gli atti che hanno formato oggetto delle proprie indagini. Le somme che sono state offerte dagli imputati per patteggiare sono destinate alla confisca, secondo quanto prevede il codice penale che le considera come il “prezzo del reato”, ovvero il vantaggio economico conseguito dall’esecuzione del reato. E non sono destinate a ristorare le amministrazioni danneggiate. Per cui la avvocatura regionale sta raccogliendo la documentazione necessaria ad avviare le azioni civili nei confronti di coloro che hanno patteggiato A questo riguardo si rappresenta che, allo stato, essendo tutt’ora in corso le indagini preliminari, non è possibile determinare la misura e i profili del danno patrimoniale, i cui elementi saranno conoscibili solo con la messa a disposizione da parte della Procura della Repubblica della documentazione acquisita in sede di istruttoria. Mentre per quello all’immagine, secondo dei criteri elaborati dalla Corte dei Conti, esso già da ora può essere equitativamente stimato nel corrispettivo del provento conseguito dalla commissione dei reati nei confronti della P.a. E nella misura che è stata definita per ciascuno in sede di patteggiamento”.  
   
 

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