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Notiziario Marketpress di Giovedì 15 Gennaio 2015
 
   
  UN ORGANISMO NON IN GRADO DI SVILUPPARSI IN ESSERE UMANO NON COSTITUISCE UN EMBRIONE UMANO AI SENSI DELLA DIRETTIVA SULLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INVENZIONI BIOTECNOLOGICHE PERTANTO, LE UTILIZZAZIONI DI UN ORGANISMO DEL GENERE A FINI INDUSTRIALI O COMMERCIALI POSSONO ESSERE, IN LINEA DI PRINCIPIO, OGGETTO DI BREVETTO

 
   
  Lussemburgo, 15 gennaio 2015 - La direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche prevede che non sono brevettabili le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali. Nella sentenza Brüstle del 18 ottobre 2011 la Corte ha rilevato che la nozione di «embrione umano» comprendeva gli ovuli umani non fecondati indotti a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi giacché tali ovuli erano, come gli embrioni creati mediante fecondazione di un ovulo, tali da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano. La High Court of Justice (Alta Corte di giustizia del Regno Unito) è stata adita con una controversia che vede la società International Stem Cell Corporation (Isco) opposta all’Ufficio britannico dei brevetti relativamente alla brevettabilità di processi di produzione che includono l’impiego di ovuli umani attivati mediante partenogenesi. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se la nozione di «embrione umano», come interpretata nella sentenza Brüstle, si limiti agli organismi atti ad avviare il processo di sviluppo che conduce ad un essere umano. A tal proposito, il giudice britannico spiega che, secondo le conoscenze scientifiche attuali, organismi come quelli che sono oggetto delle domande di registrazione di brevetto non possono in nessun caso svilupparsi in essere umano. Nella sua sentenza odierna, la Corte dichiara che, per poter essere qualificato come «embrione umano», un ovulo umano non fecondato deve necessariamente avere la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano. Di conseguenza, il solo fatto che un ovulo umano attivato per partenogenesi inizi un processo di sviluppo non è sufficiente per considerarlo un «embrione umano». Per contro, nell’ipotesi in cui un ovulo siffatto avesse la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano, esso dovrebbe essere trattato allo stesso modo di un ovulo umano fecondato, in tutte le fasi del suo sviluppo. A tal riguardo, spetta al giudice britannico verificare se, alla luce delle conoscenze sufficientemente comprovate e convalidate dalla scienza medica internazionale, gli organismi che sono oggetto delle domande di registrazione presentate dalla Isco abbiano o meno la capacità intrinseca di svilupparsi in essere umano.  
   
 

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