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Notiziario Marketpress di Martedì 10 Febbraio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE IMPONE ALL’IRLANDA IL RECUPERO PRESSO LE COMPAGNIE AEREE BENEFICIARIE DI OTTO EURO A PASSEGGERO

 
   
  Lussemburgo, 10 febbraio 2015 - Dal 30 marzo 2009 le compagnie aeree sono tenute a pagare in Irlanda una «tassa sul trasporto aereo» («Tta») per «ogni partenza di un passeggero su un aereo da un aeroporto» ubicato in Irlanda. I passeggeri in trasferimento o in transito sono dispensati. All’epoca dell’introduzione della Tta, l’importo da riscuotere era calcolato in funzione della distanza tra l’aeroporto di partenza e quello di arrivo e ammontava a due euro nel caso di partenza per una destinazione ubicata entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino (Irlanda) e a dieci euro negli altri casi. In seguito a un’inchiesta della Commissione, le autorità irlandesi hanno modificato, a decorrere dal 1° marzo 2011, i tassi in vigore, istituendo un tasso unico applicabile a tutte le partenze, ovvero una tassa di tre euro a prescindere dalla distanza percorsa. Nel luglio 2009 la Ryanair ha presentato alla Commissione una denuncia con la quale criticava diversi aspetti della Tta istituita dall’Irlanda. La Ryanair ha sostenuto che la mancata applicazione della Tta ai passeggeri in trasferimento o in transito costituisse un aiuto di Stato illegale a vantaggio delle compagnie aeree Aer Lingus e Aer Arann, poiché tali compagnie contavano su una percentuale relativamente elevata di passeggeri e di voli corrispondenti a tali categorie. La Ryanair ha indicato inoltre che l’importo forfettario della tassa rappresentava una quota della tariffa aerea più elevata per i vettori aerei low cost rispetto alle compagnie aeree tradizionali. Infine, essa ha affermato che il tasso di imposizione più basso in funzione della distanza percorsa favoriva l’Aer Arann, poiché il 50% dei passeggeri trasportati da tale compagnia viaggiava verso destinazioni ubicate entro 300 km dall’aeroporto di Dublino. Con decisione del 25 luglio 2012 , la Commissione ha ritenuto che l’applicazione di un tasso più basso ai voli a corto raggio tra il 30 marzo 2009 e il 1° marzo 2011 costituisse un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno . Infatti, l’applicazione di un tasso del genere poteva avvantaggiare in modo illecito i voli nazionali rispetto ai voli transfrontalieri. La Commissione ha pertanto ordinato il recupero di tale aiuto presso i beneficiari, precisando che l’importo corrispondeva alla differenza tra il tasso ridotto della Tta (due euro) e il tasso normale di dieci euro, riscosso per ogni passeggero, ovvero otto euro. L’aer Lingus e la Ryanair rientravano nei beneficiari dell’aiuto di Stato. Esse hanno proposto ricorsi dinanzi al Tribunale dell’Unione europea avverso tale decisione. Sostengono, essenzialmente, che la Commissione (i) ha considerato a torto il tasso di dieci euro come tasso «normale» della Tta al fine di determinare l’esistenza di un vantaggio selettivo a favore delle compagnie aeree assoggettate al tasso inferiore di due euro e (ii) ha commesso errori nella decisione di recupero. Con le sentenze odierne il Tribunale annulla la parte della decisione della Commissione relativa al recupero dell’aiuto presso i beneficiari per un importo fissato in otto euro a passeggero. Il Tribunale rileva che la Commissione non è incorsa in alcun errore nel qualificare il tasso superiore di dieci euro quale tasso di riferimento e nel concludere che l’applicazione di tassi diversi costituisse un aiuto di Stato a favore delle compagnie aeree i cui voli erano assoggettati al tasso inferiore di due euro durante il periodo di cui trattasi. Per contro, il Tribunale ritiene che la Commissione sia incorsa in errore nel fissare l’importo dell’aiuto da recuperare a otto euro a passeggero. Infatti, poiché il vantaggio economico risultante dall’applicazione del tasso ridotto può essere stato ripercosso sui passeggeri, seppur parzialmente, la Commissione non poteva ritenere che il vantaggio di cui hanno fruito le compagnie aeree ammontasse automaticamente, in tutti i casi, a otto euro a passeggero. Il Tribunale indica che così sarebbe stato solo qualora le compagnie aeree che hanno pagato la Tta al tasso ridotto avessero sistematicamente aumentato di otto euro il prezzo dei biglietti al netto della tassa. Il Tribunale osserva che la Commissione non ha chiarito sotto quale profilo una tale ipotesi sarebbe la situazione normale, rispetto all’ipotesi nella quale le compagnie aeree ripercuotono il vantaggio sui propri passeggeri. Il Tribunale aggiunge che la Commissione non ha stabilito sotto quale aspetto le compagnie aeree i cui voli erano assoggettati alla Tta al tasso ridotto, hanno fruito di un vantaggio corrispondente alla differenza tra i due tassi della Tta. Esso considera d’altronde che la Commissione non poteva presumere che il vantaggio economico risultante dall’applicazione del tasso ridotto della Tta non fosse stato in alcun modo ripercosso sui passeggeri. Per poter quantificare con precisione il vantaggio di cui hanno realmente fruito le compagnie aeree che hanno pagato la Tta al tasso ridotto, la Commissione avrebbe dovuto determinare in che misura le compagnie aeree avessero ripercosso sui loro passeggeri il beneficio economico risultante dall’applicazione della Tta al tasso ridotto. Essa avrebbe dovuto inoltre limitarsi a imporre il recupero degli importi corrispondenti effettivamente a tale vantaggio. Nell’ipotesi in cui tali importi non avessero potuto essere determinati con esattezza, la Commissione avrebbe potuto assegnare tale compito alle autorità nazionali, fornendo loro le indicazioni necessarie a tale scopo. Infine, il Tribunale rileva che la Commissione non ha dimostrato che il recupero di otto euro a passeggero fosse necessario al fine di garantire il ripristino della situazione che sarebbe esistita nell’ipotesi in cui i voli assoggettati al tasso di due euro a passeggero fossero stati assoggettati a una tassa di dieci euro a passeggero. Esso ritiene che non sia possibile per le compagnie aeree recuperare retroattivamente presso i loro clienti gli otto euro a passeggero che avrebbero dovuto essere riscossi. Inoltre, il recupero di tale importo presso le compagnie rischierebbe persino di provocare ulteriori distorsioni della concorrenza in quanto potrebbe condurre a recuperare presso le compagnie aeree un importo superiore al vantaggio di cui esse hanno effettivamente fruito.  
   
 

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