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Notiziario Marketpress di Mercoledì 18 Febbraio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE CONSTATA CHE LA FRANCIA NON HA ADOTTATO TUTTE LE MISURE NECESSARIE PER RECUPERARE GLI AIUTI ILLEGALI VERSATI AI PRODUTTORI FRANCESI DI ORTOFRUTTICOLI

 
   
  Fino al 2002, la Francia ha concesso aiuti ai produttori di ortofrutticoli nell’ambito dei «piani di campagna». Le azioni di tali piani erano volte a prevenire o, in caso di crisi, attenuare gli effetti di un’offerta momentaneamente eccedente rispetto alla domanda. Tali aiuti venivano innanzitutto ripartiti tra le organizzazioni dei produttori (Op) che avevano aderito ai piani di campagna, e successivamente trasferiti ai produttori. In seguito ad una denuncia, la Commissione ha ritenuto che le misure adottate nell’ambito dei piani di campagna costituissero un aiuto di Stato. Secondo la Commissione, tali misure erano infatti destinate a facilitare lo smercio dei prodotti francesi, permettendo ai produttori di beneficiare di un prezzo di vendita superiore al costo reale sostenuto dall’acquirente della merce. Avendo accertato il carattere illegale degli aiuti, nel 2009 la Commissione ha ordinato alla Francia di recuperarli presso i produttori. Secondo una stima delle autorità francesi, la somma globale da recuperare ammontava a 338 milioni di euro. La Francia e altre parti interessate hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenze del 27 settembre 2012 , il Tribunale ha respinto i ricorsi. Tali sentenze non sono state impugnate. Ritenendo che nessun recupero degli aiuti fosse stato effettuato nel termine stabilito, la Commissione ha deciso di proporre un ricorso per inadempimento contro la Francia dinanzi alla Corte di giustizia. Con la sentenza odierna, la Corte dichiara che la Francia ha omesso di adottare le misure necessarie al fine di recuperare presso i beneficiari gli aiuti di Stato illegali concessi nell’ambito dei «piani di campagna» nel settore ortofrutticolo. La Corte constata che la Francia non ha adottato alcuna misura al fine di recuperare gli aiuti nel termine stabilito dalla Commissione nella decisione che dispone il recupero (ovverosia nel termine di quattro mesi) e che la Francia ha avviato la procedura di recupero soltanto nel corso del mese di maggio 2011, ovvero con quasi due anni di ritardo. La Corte rileva inoltre che la procedura di recupero degli aiuti era ancora in corso alla data dell’udienza dinanzi alla Corte nella presente causa, vale a dire quasi sei anni dopo la notifica della decisione che dispone il recupero. Peraltro, la Corte rileva che la Francia non è riuscita a dimostrare l’impossibilità assoluta di esecuzione della decisione che dispone il recupero. Inoltre, la Francia non ha fornito alcun dato preciso e concreto che consenta di stabilire, per ciascuno dei beneficiari interessati, se ricorressero le condizioni per l’eventuale applicazione dei motivi che giustificano il mancato recupero. In risposta all’argomento secondo il quale la scomparsa di alcune Op, per fusioni mediante incorporazione o liquidazioni, renderebbe impossibile il recupero degli aiuti, la Corte ritiene che la Francia non sia riuscita a provare di non essere più in grado di identificare i membri delle Op scomparse, né di calcolare l’ammontare degli aiuti versati ai vari produttori. La Corte ricorda che il fatto che alcune imprese beneficiarie si trovino in difficoltà o in stato di fallimento, oppure siano oggetto di un’acquisizione o di una fusione per incorporazione, non incide sull’obbligo di recupero dell’aiuto, poiché lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura che consenta il rimborso dell’aiuto.  
   
 

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