Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 23 Aprile 2015
 
   
  UE; SCHEDA INFORMATIVA: DOMANDE E RISPOSTE SULLE POLITICHE DELLŽUNIONE EUROPEA IN MATERIA DI OGM

 
   
  Bruxelles - Che cosa sono gli Ogm? Gli alimenti e i mangimi generalmente provengono da piante e animali, coltivate e allevati dallŽuomo da varie migliaia di anni. Nel corso del tempo sono stati selezionati gli animali e le piante con le caratteristiche più desiderabili per creare le successive generazioni di alimenti e di mangimi. Questo è stato il caso, ad esempio, delle piante dotate di maggiore resistenza alle pressioni ambientali, come le malattie, o di una resa superiore. Queste caratteristiche desiderabili sono il risultato di variazioni naturali delle caratteristiche genetiche di tali animali e piante. Negli ultimi tempi è diventato possibile modificare le caratteristiche genetiche delle cellule e degli organismi viventi utilizzando le tecniche della moderna biotecnologia, in particolare dellŽingegneria genetica. Il materiale genetico viene modificato artificialmente per conferirgli nuove proprietà (ad esempio la resistenza di una pianta alle malattie, agli insetti e alla siccità, la tolleranza di una pianta ai diserbanti, il miglioramento della qualità o del valore nutrizionale degli alimenti, una maggiore produttività delle colture). Tali organismi sono definiti "organismi geneticamente modificati" (Ogm). Gli alimenti e i mangimi che contengono o sono costituiti da Ogm, o sono prodotti a partire da Ogm, sono denominati "alimenti o mangimi geneticamente modificati (Gm)". Qual è lŽapproccio adottato dallŽUe in materia di Ogm? Per quanto riguarda gli Ogm lŽUe ha adottato un approccio precauzionale che impone unŽautorizzazione previa alla commercializzazione per qualunque Ogm da immettere sul mercato, e un monitoraggio ambientale successivo allŽimmissione in commercio di qualunque Ogm autorizzato. Questo approccio garantisce un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dellŽambiente. La legislazione sugli Ogm stabilisce procedure specifiche per la valutazione e lŽautorizzazione di Ogm, che sono di durata limitata e trasparenti. La valutazione del rischio è effettuata sulla base di criteri armonizzati riconosciuti tra i più rigorosi a livello mondiale. LŽautorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), in collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri, è incaricata della valutazione del rischio, tesa a dimostrare che, nelle condizioni di impiego previste, il prodotto è sicuro per la salute umana e animale e per lŽambiente. La valutazione del rischio, una volta ultimata, costituisce la base della proposta di decisione che la Commissione sottopone agli Stati membri per rilasciare o rifiutare lŽautorizzazione allŽimmissione di un Ogm sul mercato. Sia la Commissione sia gli Stati membri sono pertanto coinvolti nellŽautorizzazione degli Ogm. La legislazione impone inoltre un monitoraggio dellŽambiente successivo allŽimmissione sul mercato di ciascun Ogm autorizzato; ciò consente alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie qualora si verifichino effetti nocivi non previsti. Vengono infine imposti obblighi di tracciabilità e di etichettatura per tutti gli Ogm autorizzati con lŽobiettivo di informare i consumatori garantendo la loro libertà di scelta. Qual è la procedura di autorizzazione allŽimmissione sul mercato degli Ogm? Il regolamento (Ce) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati stabilisce una procedura per lŽadozione di decisioni volte a rilasciare o rifiutare lŽautorizzazione allŽimmissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati, nonché alla coltivazione di piante destinate alla produzione di alimenti e mangimi. Le domande sono presentate in primo luogo allŽautorità competente di uno Stato membro. Le domande devono chiaramente definire la portata dellŽautorizzazione richiesta, contenere gli studi e i dati che dimostrano la sicurezza del prodotto, indicare quali parti sono riservate e includere un piano di monitoraggio, una proposta di etichettatura e un metodo di rilevazione. La domanda e le eventuali informazioni supplementari fornite dal richiedente devono essere trasmesse allŽEfsa, che è responsabile della valutazione scientifica del rischio sia ambientale sia per la salute umana e animale. La valutazione del rischio è effettuata in stretta collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri. Il parere è reso disponibile al pubblico e viene avviata una consultazione pubblica che rimane aperta per un mese. Entro tre mesi dal ricevimento del parere dellŽEfsa la Commissione prepara una proposta di decisione di esecuzione per rilasciare o rifiutare lŽautorizzazione. La Commissione può avere un punto di vista diverso dal parere dellŽEfsa, ma in tal caso deve giustificare la propria posizione. Il progetto di decisione della Commissione trasmesso agli Stati membri è soggetto a votazione a maggioranza qualificata. Se il comitato permanente e il comitato dŽappello non riescono ad adottare la decisione a maggioranza qualificata entro un determinato periodo di tempo, spetta alla Commissione adottare la decisione finale. Come viene valutato il rischio connesso agli alimenti e ai mangimi Gm? UnŽimpresa interessata ad immettere sul mercato dellŽUe un nuovo alimento o mangime Gm deve presentare un fascicolo in cui si dimostri la sicurezza del prodotto in questione per la salute umana e animale e per lŽambiente. Gli studi che devono essere realizzati per dimostrare la sicurezza dellŽalimento o del mangime Gm da immettere sul mercato devono conformarsi al regolamento (Ce) n. 503/2013 relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati. Tale regolamento stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti al momento della presentazione di una domanda di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati, compresi gli studi da realizzare e i protocolli da seguire nella realizzazione di tali studi. Il fascicolo viene trasmesso allŽAutorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che lo valuta in collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri. LŽefsa ha la possibilità di chiedere ulteriori studi/dati alla società richiedente se quelli già trasmessi non sono soddisfacenti. La valutazione del rischio si risolve con la pubblicazione di un parere in cui lŽEfsa comunica le proprie conclusioni riguardo alla sicurezza dei mangimi e degli alimenti Gm. Successivamente viene avviata una consultazione pubblica della durata di un mese per dare al pubblico la possibilità di formulare osservazioni sul parere dellŽEfsa prima di prendere qualsiasi decisione di gestione del rischio. Gli Ogm autorizzati dallŽUe sono tutti sicuri per la salute e lŽambiente? Tutti gli Ogm autorizzati nellŽUe hanno dimostrato di essere sicuri prima della loro immissione sul mercato dellŽUe. È questa la conclusione raggiunta dallŽAutorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), in collaborazione con gli Stati membri, per ogni singolo Ogm presente sul mercato. Le relazioni annuali del monitoraggio ambientale condotto per tutti gli Ogm autorizzati non hanno rilevato alcun effetto nocivo per lŽambiente. Infine, lŽEfsa è impegnata a monitorare tutte le nuove pubblicazioni scientifiche che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza degli Ogm autorizzati; nessuna di tali pubblicazioni ha finora modificato le conclusioni contenute nei pareri adottati dallŽEfsa. Quali sono le modifiche entrate in vigore di recente in materia di autorizzazione alla coltivazione di Ogm? LŽadozione della nuova direttiva (Ue) 2015/412 garantisce agli Stati membri maggiore flessibilità nelle decisioni relative alla coltivazione di colture geneticamente modificate, a determinate condizioni e in due momenti distinti: durante la procedura di autorizzazione uno Stato membro può chiedere di modificare lŽambito geografico della domanda, per garantire che il proprio territorio non sia ricompreso nellŽambito geografico dellŽautorizzazione dellŽUe; dopo lŽautorizzazione di un Ogm uno Stato membro può proibire o limitare la coltivazione delle colture per motivi legati, tra lŽaltro, a obiettivi di politica ambientale o agricola o ad altri fattori preminenti quali la pianificazione urbana o territoriale, la destinazione dei suoli, gli impatti socioeconomici, la coesistenza e lŽordine pubblico. Prima dellŽadozione di questa direttiva, gli Stati membri potevano proibire o limitare provvisoriamente lŽuso di un Ogm sul loro territorio solo in casi di emergenza o qualora vi fossero nuovi elementi di prova atti a dimostrare che lŽorganismo in questione presentava un rischio per la salute umana o per lŽambiente. Nessuno Stato membro che aveva adottato una cosiddetta "clausola di salvaguardia" era mai stato in grado di apportare nuovi elementi di prova. NellŽue sono già coltivati Ogm? Sì. Esiste un tipo di granturco Gm, il "Mon 810", che è coltivato a scopi commerciali nellŽUe. La modificazione genetica di questo prodotto mira a proteggere le colture da un dannoso parassita - la piralide del granturco - ed è stata autorizzata nel 1998. Il Mon 810 è coltivato in cinque Stati membri con una copertura totale (nel 2013) di quasi 150 000 ettari (di cui 137 000 ettari in Spagna), vale a dire meno dellŽ1,5% della superficie totale dellŽUe coltivata a granturco. Nel 2013 la coltivazione di Ogm copriva 175 milioni di ettari di terreno a livello mondiale (soprattutto soia, granturco, colza e cotone). Va ricordato che nel 2010 una patata da fecola Gm, nota come patata "Amflora", è stata autorizzata a fini di coltivazione e trasformazione industriale nellŽUe. Tale organismo non è più autorizzato nellŽUe. Vi sono otto domande pendenti riguardanti la coltivazione di Ogm nellŽUe, compreso il rinnovo dellŽautorizzazione del Mon 810. LŽefsa ha espresso un parere positivo per quattro di esse, mentre le altre quattro sono ancora di attesa di un parere. Quali sono gli Ogm autorizzati nellŽUe destinati allŽalimentazione umana e animale? Oltre alla coltivazione, anche lŽimmissione sul mercato dellŽUe degli Ogm e lŽuso dei loro prodotti derivati nella catena alimentare umana e animale sono soggetti a unŽautorizzazione dellŽUe, che viene rilasciata in seguito ad una valutazione esaustiva, effettuata dallŽAutorità europea per la sicurezza alimentare in collaborazione con gli organismi scientifici degli Stati membri, dalla quale risulti che non vi sono rischi per la salute umana e animale e per lŽambiente. Ad oggi sono 58 gli Ogm autorizzati nellŽUe a fini di alimentazione umana ed animale (tra i quali granturco, cotone, soia, colza, barbabietola da zucchero). Dei 58 fascicoli delle domande pendenti, 17 hanno ricevuto un parere positivo dallŽEfsa, mentre uno ha ricevuto un parere non risolutivo. LŽelenco delle piante geneticamente modificate autorizzate e lŽesatta portata della loro autorizzazione sono disponibili nel registro Ue degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, consultabile al seguente indirizzo: http://ec.Europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm Esistono molti alimenti e mangimi Gm sul mercato dellŽUe? LŽue importa notevoli quantitativi di mangimi Gm, ma pochissimi alimenti geneticamente modificati. I dati indicano che lŽUnione ha bisogno di più di 36 milioni di tonnellate di soia allŽanno per alimentare il bestiame. Tuttavia lŽUnione produce solo 1,4 milioni di tonnellate di soia (che è di fatto non Gm, in quanto la coltivazione di soia geneticamente modificata non è autorizzata nellŽUe). Il settore zootecnico dellŽUnione dipende quindi in misura significativa dalla produzione di paesi terzi per soddisfare il proprio fabbisogno di proteine vegetali. Nel 2013 lŽUnione ha importato 18,5 milioni di tonnellate di farina di soia e 13,5 milioni di tonnellate di soia, che rappresentano più del 60% del fabbisogno di proteine vegetali dellŽUnione. Tali importazioni provengono essenzialmente da paesi terzi nei quali è diffusa la coltivazione di Ogm: il 90% proviene da quattro paesi terzi in cui i terreni coltivati a soia Gm rappresentano circa il 90% della superficie coltivata a soia. Nel 2013 il 43,8% proveniva dal Brasile (in cui lŽ89% della soia coltivata era Gm), il 22,4% dallŽArgentina (dove il 100% della soia coltivata era Gm), il 15,9% dagli Stati Uniti (in cui il 93% della soia coltivata era Gm), e il 7,3% dal Paraguay (in cui il 95% della soia coltivata era Gm). Per quanto riguarda gli alimenti, il numero di prodotti Gm disponibili per lŽacquisto sul mercato dellŽUnione è ridotto. Molti operatori del settore alimentare hanno scelto di non immettere sul mercato alimenti Gm; ciò può essere conseguenza degli obblighi in materia di etichettatura imposti dal quadro giuridico in materia di Ogm, come pure della disponibilità di alternative non Gm. Gli alimenti e i mangimi Gm sono etichettati? La legislazione dellŽUe impone lŽetichettatura degli Ogm per tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati contenenti Ogm o costituiti o prodotti a partire da un Ogm, tranne nei casi in cui la presenza di Ogm sia inferiore allo 0,9% dellŽalimento/mangime o lŽingrediente sia accidentale o tecnicamente inevitabile. La legislazione dellŽUe non vieta lŽutilizzo di etichette "senza Ogm" per segnalare che gli alimenti non contengono prodotti di colture geneticamente modificate o non sono stati prodotti utilizzando Ogm, a condizione che le etichette siano conformi alle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, ed in particolare che le informazioni fornite ai consumatori non siano ingannevoli. Alcuni Stati membri hanno adottato regimi di etichettatura dei prodotti "senza Ogm" per i loro alimenti e mangimi.  
   
 

<<BACK