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Notiziario Marketpress di Martedì 05 Maggio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: GLI STATI MEMBRI POSSONO IMPORRE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI COMUNICARE AI CLIENTI INFORMAZIONI DIVERSE DA QUELLE ELENCATE NELLA DIRETTIVA CIÒ NONDIMENO, LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE DEVONO POTER IDENTIFICARE TALI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI CON SUFFICIENTE PREVEDIBILITÀ

 
   
  Lussemburgo, 5 maggio 2015 - La terza direttiva sull’assicurazione vita ha per obiettivo di coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti. Nel 1999 il sig. Van Leeuwen ha sottoscritto, presso la Nationale-nederlanden Levensverzekering Mij Nv (Nn), un’assicurazione comprendente una parte di investimento, denominata «Investimento flessibile assicurato». Si trattava di un’assicurazione sulla vita il cui valore accumulato alla data di scadenza dell’assicurazione dipende dai risultati degli investimenti. Nella vigenza del contratto di assicurazione, peraltro, è previsto il versamento di un capitale fisso e garantito se il contraente decedesse prima della scadenza del contratto. Successivamente alla conclusione del contratto, fra la Nn e il sig. Van Leeuwen è sorto un conflitto riguardo al livello dei costi e dei premi per la copertura del rischio in caso di decesso. Una parte della controversia verte sul punto se la Nn abbia trasmesso sufficienti informazioni riguardo ai succitati costi prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. È segnatamente in discussione la mancata comunicazione al sig. Van Leeuwen di un riepilogo o di un’esposizione sintetica completa dei costi concreti e/o assoluti così come della loro composizione. Il Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi), investito della controversia, ritiene che, sebbene dette informazioni non rientrino fra quelle che le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare ai contraenti in forza della direttiva, non provvedendo a trasmettere siffatte indicazioni la Nn ha, per contro, violato gli «standard aperti e/o norme non scritte» di diritto olandese, che includono, nella fattispecie, il dovere di diligenza dell’impresa assicuratrice, la buona fede precontrattuale nonché la ragionevolezza e l’equità. Questo giudice ha deciso di sottoporre alcune questioni in proposito alla Corte di giustizia. Esso chiede, in sostanza, se le disposizioni della direttiva assicurazione vita ostino a che un’impresa di assicurazione sia tenuta, sul fondamento di principi generali di diritto olandese, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte», a comunicare al contraente talune informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nella direttiva. Nella sentenza odierna la Corte ricorda innanzitutto che dalla lettera stessa della direttiva , nonché dal relativo allegato Ii e da un considerando, risulta che le informazioni supplementari che gli Stati membri possono imporre devono essere chiare, precise e necessarie alla comprensione effettiva delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che sono proposti al contraente. Un obbligo di fornire informazioni supplementari può pertanto essere imposto unicamente nella misura in cui sia necessario alla realizzazione dell’obiettivo di informazione del contraente e laddove le informazioni richieste siano sufficientemente precise e chiare per raggiungere siffatto obiettivo e quindi garantire alle imprese assicuratrici un livello di certezza del diritto sufficiente. Al riguardo la Corte pone in evidenza che gli Stati membri non sono tenuti ad imporre alle imprese assicuratrici di comunicare informazioni supplementari. Si tratta, infatti, di una facoltà che gli Stati membri sono liberi di utilizzare o meno. Tuttavia, se dunque è vero che spetta allo Stato membro adottare le modalità di attuazione dell’obbligo di comunicazione d’informazioni supplementari previsto dalla normativa nazionale, la direttiva inquadra nondimeno la facoltà in parola precisando che dette informazioni devono mettere il contraente in grado di comprendere effettivamente gli elementi essenziali dell’impegno e devono essere necessarie a tal fine. Spetta, di conseguenza, allo Stato membro interessato determinare, in funzione delle caratteristiche del suo ordinamento giuridico e delle specificità della situazione che intende disciplinare, la base giuridica dell’obbligo di comunicazione di informazioni supplementari al fine di garantire, al contempo, una comprensione effettiva, da parte del contraente, delle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi propostigli e un livello di certezza del diritto sufficiente. La base giuridica di un siffatto obbligo di comunicazione, e in particolare la questione se detto obbligo risulti da principi generali di diritto interno, quali gli «standard aperti e/o norme non scritte», è, in via di principio, priva di rilievo. Ciò nondimeno, siffatta base giuridica deve essere tale da consentire alle imprese assicuratrici, conformemente al principio della certezza del diritto, di identificare con sufficiente prevedibilità le informazioni supplementari che le stesse devono comunicare e sulle quali il contraente può fare affidamento. In proposito la Corte osserva che, nel valutare i requisiti della prevedibilità di un siffatto obbligo di comunicazione, il giudice nazionale può prendere in considerazione la circostanza che spetta all’impresa assicuratrice determinare la natura e le caratteristiche dei prodotti assicurativi da essa proposti, cosicché essa dovrebbe, in via di principio, essere in grado di identificare le caratteristiche che detti prodotti presenteranno e che saranno tali da giustificare la necessità di comunicare al contraente informazioni supplementari. In ogni caso, è al giudice del rinvio che compete valutare se gli «standard aperti e/o norme non scritte» in discussione soddisfino siffatti requisiti.  
   
 

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