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Notiziario Marketpress di Mercoledì 06 Maggio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA CORTE RESPINGE I DUE RICORSI DELLA SPAGNA CONTRO I REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE RAFFORZATA PER L’ISTITUZIONE DI UNA TUTELA BREVETTUALE UNITARIA

 
   
  Lussemburgo, 6 maggio 2015 - Il sistema attuale di protezione dei brevetti europei è disciplinato dalla convenzione sul brevetto europeo (Cbe), un accordo internazionale che non fa parte del diritto dell’Unione . Tale convenzione prevede che i brevetti europei producano gli stessi effetti in ciascuno degli Stati contraenti per i quali sono concessi e siano soggetti allo stesso regime dei brevetti nazionali concessi in tale Stato. Mediante il «pacchetto brevetto unitario» , il legislatore dell’Unione europea ha voluto conferire al brevetto europeo una tutela unitaria e istituire un tribunale unificato in tale settore. Nel sistema della Cbe, i brevetti europei garantiscono, in ciascuno degli Stati parti della convenzione, una tutela la cui portata è definita dal diritto nazionale di ciascuno Stato. Nel sistema del brevetto europeo con effetto unitario (Beeu), invece, il diritto nazionale designato ai sensi del regolamento n. 1257/2012 sarà applicato nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti, in cui il brevetto dispiega un effetto unitario, il che garantirà l’uniformità della tutela conferita dal brevetto. Il regime di traduzione per il Beeu, che si basa sulla procedura in vigore presso l’Ufficio europeo dei brevetti, mira a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche. Le lingue ufficiali dell’Ufficio sono il tedesco, l’inglese e il francese. Il legislatore dell’Unione ha inoltre ritenuto essenziale istituire un tribunale competente a giudicare le cause concernenti i Beeu, al fine di garantire il loro corretto funzionamento, la coerenza della giurisprudenza, la certezza del diritto nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. La Spagna chiede l’annullamento dei due regolamenti che fanno parte di tale pacchetto, vale a dire quello sull’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (causa C-146/13) e quello sul regime di traduzione (causa C-147/13). Con le sue odierne sentenze, la Corte di giustizia respinge i due ricorsi della Spagna. Causa C-146/13 (regolamento (Ue) n. 1257/2012) - La Spagna contesta la legittimità, rispetto al diritto dell’Unione, del procedimento amministrativo che precede la concessione di un brevetto europeo. Essa deduce che detto procedimento è sottratto a un controllo giurisdizionale che consenta di garantire la corretta e uniforme applicazione del diritto dell’Unione e la tutela dei diritti fondamentali, il che lederebbe il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La Corte respinge l’argomento della Spagna osservando che il regolamento non ha affatto lo scopo di fissare, anche solo parzialmente, le condizioni di concessione dei brevetti europei, che sono disciplinate unicamente dalla Cbe, e altresì che esso non accorpa il procedimento di concessione dei brevetti europei previsto dalla Cbe nel diritto dell’Unione. Infatti, il regolamento si limita, da un lato, a stabilire le condizioni alle quali un brevetto europeo precedentemente concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi della Cbe può, su richiesta del suo titolare, vedersi conferire un effetto unitario e, dall’altro, a definire tale effetto unitario. La Spagna sostiene altresì che l’articolo 118, primo comma, Tfue (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), relativo alla protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, non costituisce la base giuridica appropriata per l’adozione del regolamento. La Corte considera a tal riguardo che la tutela brevettuale unitaria è atta a prevenire divergenze in termini di tutela brevettuale negli Stati membri partecipanti e, pertanto, mira a una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nel territorio di tali Stati. La Spagna contesta inoltre l’attribuzione agli Stati membri partecipanti, che agiscono nel quadro del comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti, della competenza a fissare il livello delle tasse di rinnovo e a definire la loro quota di distribuzione. La Corte rileva a tal proposito che, secondo il Tfue, spetta agli Stati membri adottare tutte le misure di diritto interno necessarie per l’attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. Per di più, sono necessariamente gli Stati membri partecipanti, e non la Commissione o il Consiglio, a dover adottare tutte le misure necessarie ai fini dell’esecuzione di tali compiti, dato che l’Unione, diversamente dagli Stati membri, non è parte della Cbe. La Corte aggiunge che il legislatore dell’Unione non ha delegato agli Stati membri partecipanti né all’Ufficio europeo dei brevetti competenze di esecuzione che spetterebbero propriamente ad esso ai sensi del diritto dell’Unione. Causa C-147/13 (regolamento (Ue) n. 1260/2012) - Per quanto riguarda il regime di traduzione, la Spagna deduce la violazione del principio di non discriminazione fondata sulla lingua, dato che, a suo parere, il regolamento istituisce, per il Beeu, un regime linguistico che lede i soggetti la cui lingua non rientra tra le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti. Tale Stato membro sostiene che qualsiasi eccezione al principio dell’uguaglianza tra le lingue ufficiali dell’Unione dev’essere giustificata da criteri diversi da quelli puramente economici. La Corte constata che nel regolamento si opera un trattamento differenziato delle lingue ufficiali dell’Unione. Nondimeno, la Corte sottolinea che il regolamento ha un obiettivo legittimo, segnatamente quello di creare un regime di traduzione semplice e uniforme per il Beeu e di agevolare in tal modo l’accesso alla tutela offerta dal brevetto, in particolare per le piccole e medie imprese. Infatti, la complessità e i costi particolarmente elevati che caratterizzano l’attuale sistema di tutela del brevetto europeo costituiscono un ostacolo alla tutela brevettuale nell’Unione e producono effetti negativi sulla capacità di innovazione e di competitività delle imprese dell’Unione, in particolare delle piccole e medie. La Corte sottolinea che il regime linguistico istituito dal regolamento rende più facile, meno costoso e giuridicamente più sicuro l’accesso al Beeu ed al sistema brevettuale in generale. Il regolamento è altresì proporzionato, dato che preserva il necessario equilibrio tra gli interessi di coloro che richiedono il Beeu e quelli degli altri operatori economici relativamente all’accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o ai procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, e ciò mediante l’istituzione di vari meccanismi (in particolare, un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione, un periodo transitorio fino a quando sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione un sistema di traduzione automatica di alta qualità e la traduzione integrale del Beeu per gli operatori sospettati di contraffazione in caso di controversia). La Corte dichiara inoltre che l’articolo 118, secondo comma, Tfue costituisce una base giuridica corretta per il regolamento, dato che esso istituisce in effetti il regime linguistico di un titolo europeo (il Beeu), definito mediante il rinvio alla Cbe.  
   
 

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