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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 13 Maggio 2015 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: IL TRIBUNALE DELL’UE GIUDICA CHE I DOCUMENTI SCAMBIATI TRA LA COMMISSIONE E UN’AUTORITÀ NAZIONALE GARANTE DELLA CONCORRENZA NELL’AMBITO DI UN PROCEDIMENTO D’INFRAZIONE ALLE NORME SULLA CONCORRENZA NON SONO, IN LINEA DI PRINCIPIO, ACCESSIBILI AL PUBBLICO LA DIVULGAZIONE DI TALI DOCUMENTI POTREBBE ARRECARE PREGIUDIZIO ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI COMMERCIALI DELLE IMPRESE INTERESSATE NONCHÉ AGLI OBIETTIVI DELLE ATTIVITÀ DI INDAGINE
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Lussemburgo, 13 maggio 2015 - Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto. Un regolamento dell’Unione fissa i principi e le condizioni in cui tale diritto può essere esercitato. Il regolamento prevede diverse eccezioni a tale diritto come, in particolare, (i) l’eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali e (ii) quella relativa alla tutela delle attività di indagine. La Unión de Almacenistas de Hierros de España (Uahe), un’associazione di categoria, ha chiesto alla Commissione l’accesso all’integralità della corrispondenza intercorsa tra la Commissione e la Comisión Nacional de la Competencia (Cnc, autorità nazionale spagnola garante della concorrenza) riguardo a due procedimenti avviati dalla Cnc in Spagna (lo scopo di tali indagini consisteva nel raccogliere informazioni e prove sufficienti per reprimere pratiche concordate in grado di incidere sul commercio tra Stati membri e di falsare la concorrenza all’interno del mercato interno). La Commissione ha concesso l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti. Ha invece rifiutato l’accesso ai progetti di decisione della Cnc riguardanti i due procedimenti nazionali e alle presentazioni in inglese di tali due casi redatte dalla Cnc. A tal fine, la Commissione si è basata sull’esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione di documenti, come quelli richiesti, arrecherebbe pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali delle imprese interessate, nonché agli obiettivi delle attività di indagine. Secondo la Commissione, tale presunzione, applicabile in materia di controllo delle concentrazioni, può applicarsi, per analogia, ai documenti che le sono stati trasmessi da un’autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme in materia di concorrenza. La Uahe contesta la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale de l’Unione europea e ne chiede l’annullamento. Nell’odierna sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della Uahe. Il Tribunale osserva che, nella sua decisione, la Commissione non ha proceduto ad un esame concreto e specifico della domanda di accesso presentata dalla Uahe. Tuttavia, la Commissione ha motivato il proprio rifiuto basandosi sulla summenzionata presunzione generale. Orbene il Tribunale ritiene che esista una presunzione generale secondo cui la divulgazione dei documenti trasmessi da una autorità nazionale garante della concorrenza nell’ambito di un procedimento d’infrazione alle norme in materia di concorrenza arreca pregiudizio, in linea di principio, agli interessi commerciali delle imprese interessate nonché alla tutela, ad essa strettamente collegata, degli obiettivi delle attività di indagine dell’autorità nazionale. Per quanto riguarda l’affermazione della Uahe secondo cui i procedimenti nazionali condotti dalla Cnc sono definitivamente conclusi, il Tribunale ritiene che, alla stregua di quanto statuito in materia di controllo delle concentrazioni e di controllo delle intese , la presunzione si applica indipendentemente dal fatto che la domanda di accesso riguardi un procedimento di controllo già concluso o un procedimento pendente. Infatti, l’accesso del pubblico alle informazioni riservate riguardanti le attività economiche delle imprese coinvolte, anche qualora avvenisse dopo la conclusione definitiva del procedimento, può pregiudicare gli interessi commerciali di tali imprese e nuocere alla loro disponibilità a collaborare. Inoltre, in base al regolamento, le eccezioni riguardanti gli interessi commerciali o i documenti riservati possono essere applicate per un periodo di 30 anni, o anche maggiore, se necessario. Il Tribunale aggiunge che il buon funzionamento del meccanismo di scambio d’informazioni, istituito in seno alla rete di pubbliche autorità che applicano le norme dell’Unione in materia di concorrenza, implica che le informazioni scambiate rimangano riservate. Inoltre, il regolamento non prevede che tale tutela debba cessare dopo la conclusione definitiva delle attività d’indagine che hanno consentito di acquisire tali informazioni. Il Tribunale precisa altresì che il limite del periodo durante il quale opera la presunzione non può essere giustificato dalla presa in considerazione del diritto al risarcimento di cui godono i soggetti danneggiati da una violazione del diritto della concorrenza. Infatti, i documenti in questione (i progetti di decisione dell’autorità nazionale e le presentazioni dei casi) non riguardano un’indagine della Commissione ma un’indagine condotta da un’autorità nazionale garante della concorrenza. È quindi nel fascicolo d’indagine dell’autorità nazionale che potrebbero, se del caso, figurare gli elementi di prova necessari per fondare un’eventuale domanda di risarcimento. |
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