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Notiziario Marketpress di Mercoledì 13 Maggio 2015
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL GRASSO LATTIERO DENOMINATO «POMAZáNKOVÉ MáSLO» NON PUÒ ESSERE REGISTRATO COME SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA IL REGOLAMENTO SUI REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI NON CONSENTE A UNO STATO MEMBRO DI ELUDERE LE NORME SULLE DENOMINAZIONI COMMERCIALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO UNICO OCM

 
   
   Lussemburgo - Ai sensi del regolamento unico Ocm , possono essere commercializzati con la denominazione «burro» soltanto i prodotti con un tenore minimo di grassi lattieri uguale o superiore all’80%, ma inferiore al 90%, e tenori massimi di acqua del 16% e di sostanza secca non grassa del 2%. Tuttavia, tale norma non si applica alle denominazioni di prodotti la cui esatta natura risulta chiaramente dall’uso tradizionale. I prodotti che fruiscono di tale deroga figurano in un elenco redatto dalla Commissione. Il «pomazánkové máslo» è un prodotto simile al burro, utilizzato come crema da spalmare oltre che come componente per la produzione di altri prodotti alimentari. Tale prodotto, commercializzato in particolare nella Repubblica ceca, ha un tenore minimo di grassi, in peso, del 31%, un tenore minimo di sostanza secca del 42% e un tenore di acqua che può raggiungere il 58%. A seguito di un ricorso per inadempimento nell’ambito del quale la Commissione ha addebitato alla Repubblica ceca di aver autorizzato la commercializzazione di detto prodotto con la denominazione «pomazánkové máslo» (burro da spalmare), la Corte di giustizia ha dichiarato che esso non poteva essere qualificato come burro e, pertanto, essere venduto con tale denominazione. Essa ha quindi constatato l’inadempimento della Repubblica ceca . Tuttavia, al fine di poter continuare a utilizzare la denominazione «pomazánkové máslo» per il prodotto, la Repubblica ceca ha chiesto alla Commissione di riconoscergli la qualità di «specialità tradizionale garantita» (Stg), considerando che i criteri stabiliti dal regolamento unico Ocm non si applicano alle Stg. Il sistema delle Stg, previsto dal regolamento sul regime di qualità , consente di registrare, in particolare, prodotti alimentari ottenuti da materie prime tradizionali o con un metodo di produzione tradizionale. La Commissione ha respinto la domanda della Repubblica ceca per il motivo che la registrazione richiesta da tale Stato violava il regolamento unico Ocm. La Repubblica ceca chiede al Tribunale dell’Unione europea l’annullamento di tale decisione di rigetto, sostenendo, in particolare, che i due regolamenti, essendo entrambi diretti a garantire che, grazie alla denominazione di un prodotto, i consumatori siano informati sulle proprietà dello stesso, costituiscono metodi alternativi di registrazione delle denominazioni dei prodotti agricoli. Nella sua sentenza odierna, il Tribunale dichiara, anzitutto, che il regolamento sul regime di qualità prevede espressamente che le sue disposizioni non debbano ostacolare l’applicazione del regolamento unico Ocm. Il Tribunale ricorda, poi, che i prodotti che fruiscono della deroga prevista dal regolamento unico Ocm sono iscritti in un elenco tassativo, nel quale tuttavia non compare il «pomazánkové máslo». Al riguardo, il Tribunale dichiara che l’applicazione di una deroga alle disposizioni del regolamento unico Ocm è possibile soltanto per i prodotti la cui reale natura non possa essere confusa con quella dei prodotti la cui denominazione è tutelata da detto regolamento. In tale contesto, ad avviso del Tribunale, consentire a uno Stato membro di utilizzare il regime delle Stg per eludere le disposizioni del regolamento unico Ocm pregiudicherebbe l’uniformazione dell’uso delle denominazioni commerciali dei prodotti agricoli e, pertanto, l’obiettivo di salvaguardare la concorrenza e di tutelare i consumatori. Inoltre, il Tribunale rileva che il regolamento sul regime di qualità consente l’utilizzo di una denominazione registrata come Stg solo per un prodotto che ottemperi alle norme di commercializzazione previste dal regolamento unico Ocm. Il primo regolamento, il cui obiettivo consiste nell’aiutare i produttori di prodotti tradizionali a vendere le loro merci e a comunicare ai consumatori il carattere tradizionale delle stesse, non prevede infatti l’istituzione di un sistema di norme di commercializzazione parallelo e alternativo a quello introdotto dal regolamento unico Ocm. Ciò considerato, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla Repubblica ceca.  
   
 

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