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Notiziario Marketpress di Mercoledì 20 Maggio 2015
 
   
  BOLZANO, ALPEGGIO: OBBLIGATORIO REGISTRARE MOVIMENTAZIONE CAPI

 
   
  La novità principale è rappresentata dal fatto che a partire da quest’anno la movimentazione verso le malghe di tutti i bovini, gli ovini, i caprini, gli equidi, i suini o i camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca) deve essere registrata nella banca dati (Lafis-vet). Lo fanno presente il direttore e vicedirettore del Servizio veterinario provinciale di Bolzano, Paolo Zambotto e Ernst Stifter. L´alpeggio in Alto Adige costituisce un elemento tradizionale di rilievo: si conta che ogni anno, accanto ai capi di bestimane che pascolano nelle malghe in quota in territorio altoatesino, alcune migliaia vengono transumate in aree di alpeggio in regioni limitrofe. A partire da quest´anno la movimentazione verso le malghe di tutti i bovini, gli ovini, i caprini, gli equidi, i suini o i camelidi del nuovo mondo (lama e alpaca) deve essere registrata nella banca dati (Lafis-vet). Come sottolinea l´assessore provinciale all´agricoltura Arnold Schuler questa disposizione deve essere rispettata per poter ottenere i contributi finanziari dalla Ue. Come ricordano il direttore e vicedirettore del Servizio veterinario provinciale di Bolzano, Paolo Zambotto e Ernst Stifter, il gestore della malga è tenuto a registrare gli animali alpeggiati nel registro di alpeggio e a consegnare questo registro, entro 15 giorni dalla monticazione degli animali alla Stazione forestale competente, poiché esso è necessario per i controlli che vengono eseguiti durante l´alpeggio. Presso la Stazione forestale il registro di alpeggio viene timbrato, munito di data e firma e fotocopiato. Una copia dello stesso viene trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla sede del Servizio veterinario territorialmente competente ai fini della registrazione delle movimentazioni degli animali, nonché al corrispondente Ufficio distrettuale dell´Agricoltura. Gli animali che vengono condotti piú tardi sulle malghe o che vengono ricondotti in stalla prima del previsto, cosí come gli animali incidentati, devono essere annotati nel registro di alpeggio ed essere segnalati al veterinario ufficiale. Ogni detentore di animali alpeggiati deve annotare nel registro di stalla la movimentazione degli animali in malga ed il loro ritorno in stalla. E´ stato concordato con l´Ufficio Economia Montana che in caso di domande relative alla registrazione delle malghe ed ai codici assegnati alle medesime i detentori di animali si possono rivolgere alle Stazioni forestali locali. Il nuovo registro di alpeggio viene consegnato di regola in occasione della presentazione delle domande per il premio di alpeggio. Presso le Stazioni forestali sono reperibili altre copie. I bovini delle Province di Belluno, di Trento e di Udine, alpeggiati insieme ai bovini della Provincia di Bolzano, devono soddisfare i requisiti previsti dalle disposizioni della Provincia di Bolzano relativamente alla qualifica di "animali ufficialmente indenni da Ibr/ipv".  
   
 

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